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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05916/2023

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.R.G. 30178/2018, proposto da R.F.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, entrambi rappresentati e difes i dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 44, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrenti – Oggetto: accertamento IRES- IRAP -IVA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , n. 952/1/18 , pronunciata il 20 aprile 2017, depositata il 5 aprile 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; Rilevato che: A seguito di verifica da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna furono notificati alla R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., plurimi avvisi di accertamento con i quali furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IRAP ed IVA per le annualità dal 2006 al 2011, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società ritenute cartiere.

Per le medesime annualità d’imposta furono quindi recuperate a tassazione, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico della società soggetta ad accertamento, le maggiori IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, in ragione del maggior reddito da capitale induttivamente accertato in ragione dei maggiori ricavi e, dunque, del maggior reddito d’impresa, contestati come conseguiti dalla società per gli stessi anni di riferimento.

Tutti gli atti impositiv i fu rono impugnat i dai rispettivi destinatari dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che, con separate sentenze,respinse i ricorsi.

Avverso le decision i sfavorevol i di primo grado la società ed il Ceroni in proprio propose ro distinti ricorsi in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia– Romagna, che, riuniti i giudizi, rigettò i gravam i proposti con sentenza n. 952 / 1 /1 8 , depositata il 5 aprile 2018,non notificata.

Avverso detta pronuncia la società ed il Ceroni in proprio ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a novemotivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

I ricorrent i ha nno formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1. comma 186 e ss., della citata legge.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione.

Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ..

Considerato che:Con istanza depositata il 3 febbr aio 2023 , i ricorrent i ha nno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.R.G. 30178/2018, proposto da R.F.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, entrambi rappresentati e difes i dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 44, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrenti – Oggetto: accertamento IRES- IRAP -IVA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , n. 952/1/18 , pronunciata il 20 aprile 2017, depositata il 5 aprile 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; Rilevato che: A seguito di verifica da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna furono notificati alla R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., plurimi avvisi di accertamento con i quali furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IRAP ed IVA per le annualità dal 2006 al 2011, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società ritenute cartiere. Per le medesime annualità d’imposta furono quindi recuperate a tassazione, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico della società soggetta ad accertamento, le maggiori IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, in ragione del maggior reddito da capitale induttivamente accertato in ragione dei maggiori ricavi e, dunque, del maggior reddito d’impresa, contestati come conseguiti dalla società per gli stessi anni di riferimento. Tutti gli atti impositiv i fu rono impugnat i dai rispettivi destinatari dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che, con separate sentenze,respinse i ricorsi. Avverso le decision i sfavorevol i di primo grado la società ed il Ceroni in proprio propose ro distinti ricorsi in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia– Romagna, che, riuniti i giudizi, rigettò i gravam i proposti con sentenza n. 952 / 1 /1 8 , depositata il 5 aprile 2018,non notificata. Avverso detta pronuncia la società ed il Ceroni in proprio ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a novemotivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. I ricorrent i ha nno formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1. comma 186 e ss., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ.. Considerato che:Con istanza depositata il 3 febbr aio 2023 , i ricorrent i ha nno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruol
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