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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46188/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 20/02/2019 del Tribunale di Macerata di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.

Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal predetto art. 131-bis, della quale aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

Il ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto a lui addebitato come di particolare tenuità, rappresentando, in proposito, come egli: fosse gravato da un unico precedente penale; avesse fornito una giustificazione, ritenuta attendibile anche dalla Corte d'appello di Ancona, della sua presenza nel Comune di Ussita dove fu accertato il fatto; fosse stato colto in possesso non di «strumenti specificamente riconducibili a una possibile attività illecita (chiavi contraffatte e/o grimaldelli), ma solo [di] strumenti che, lato sensu, potrebbero essere ipoteticamente utilizzati anche per commettere attività effrattiva»; fosse stato colto in possesso dei predetti strumenti «non a seguito di segnalazioni di attività sospetta alla polizia o a seguito della commissione di altra fattispecie delittuosa, ma unicamente a seguito di controllo casuale sul territorio - in una situazione, quindi, di minor messa in pericolo dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie incriminatrice». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Ancona ha escluso che il fatto attribuito all'imputato potesse essere qualificato come di particolare tenuità individuando, quali elementi che deponevano in tale senso: la gravità del delitto contro il patrimonio per il quale il Turcan era stato condannato, costituito da una rapina in concorso, condanna che rappresentava il presupposto dell'attribuito reato contravvenzionale; il fatto che lo stesso Turcan - il quale era stato colto in possesso degli strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature in occasione di un servizio della Polizia di Stato specificamente finalizzato a prevenire episodi di sciacallaggio nelle zone delle Marche interessate dall'allora recente terremoto dell'ottobre del 2016 - girovagava, senza una meta apparente, nel territorio del Comune di Ussita (colpito, pochi giorni prima, dal predetto terremoto), portando con sé un tesserino e due placche metalliche della Guardia nazionale ambientale, che non aveva riconsegnato nonostante l'espulsione da tale associazione il 20 novembre 2015 e che avrebbero potuto essere utilizzati per eludere eventuali controlli, nonché una ricetrasmittente (portata anche dall'altro soggetto con il quale si accompagnava), circostanze che la Corte d'appello riteneva, non illogicamente, denotare l'intenzione del Turcan e dell'altro menzionato soggetto di appropriarsi di beni custoditi nelle abitazioni colpite dal sisma.

Tale motivazione, con l'individuare elementi - attinenti alle modalità della condotta dell'imputato e all'entità del pericolo da essa cagionato - i quali, nel loro insieme, appaiono di significativo rilievo ai fini di un complessivo giudizio di non particolare tenuità del fatto, risulta, oltre a che rispettosa, per tale ragione, della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., del tutto priva di contraddizioni o di illogicità, tanto meno manifeste.

Né la stessa motivazione può ritenersi inficiata da quanto dedotto dal ricorrente con il motivo di ricorso, atteso che: l'unicità della presupposta precedente condanna non ne esclude la gravità, valorizzata dalla Corte d'appello; l'esistenza di una giustificazione della presenza nel territorio del Comune di Ussita non giustifica, evidentemente, il possesso di strumenti atti all'apertura o allo scasso di serrature; la fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen. ha riguardo al possesso di qualsiasi strumento atto ad aprire o a sforzare serrature, senza operare distinzioni tra i vari strumenti che siano adatti a tali scopi; come si è visto, la Corte d'appello di Ancona ha non illogicamente argomentato come le circostanze del fatto, sopra ricordate, deponessero nel senso dell'intenzione del Turcan (e dell'altro soggetto che a lui si accompagnava) di appropriarsi di beni custoditi nelle abitazioni colpite dal sisma, ciò che evidenzia, evidentemente, l'entità non tenue del pericolo integrato dalla condotta dell'imputato.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 20/02/2019 del Tribunale di Macerata di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal predetto art. 131-bis, della quale aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni nel giudizio di appello. Il ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto a lui addebitato come di particolare tenuità, rappresentando, in proposito, come egli: fosse gravato da un unico precedente penale; avesse fornito una giustificazione, ritenuta attendibile anche dalla Corte d'appello di Ancona, della sua presenza nel Comune di Ussita dove fu accertato il fatto; fosse stato colto in possesso non di «strumenti specificamente riconducibili a una possibile attività illecita (chiavi contraffatte e/o grimaldelli), ma solo [di] strumenti che, lato sensu, potrebbero essere ipoteticamente utilizzati anche per commettere attività effrattiva»; fosse stato colto in possesso dei predetti strumenti «non a seguito di segnalazioni di attività sospetta alla polizia o a seguito della commissione di altra fattispecie delittuosa, ma unicamente a seguito di controllo casuale sul territorio - in una situazione, quindi, di minor messa in pericolo dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie incriminatrice». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Ancona ha escluso che il fatto attribuito all'imputato potesse essere qualificato come di particolare tenuità individuando, quali elementi che deponevano in tale senso: la gravità del delitto contro il patrimonio per il quale il Turcan era stato condannato, costituito da una rapina in concorso, condanna che rappresentava il presupposto dell'attribuito reato contravvenzionale; il fatto che lo stesso Turcan - il quale era stato colto in possesso degli strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature in occasione di un servizio della Polizia di Stato specificamente finalizzato a prevenire episodi di sciacallaggio nelle zone delle Marche interessate dall'allora recente terremoto dell'ottobre del 2016 - girovagava, senza una meta apparente, nel territorio del Comune di Ussita (colpito, pochi giorni prima, dal predetto terremoto), portando con sé un tesserino e due placche metalliche della Guardia nazionale ambientale, che non aveva riconsegnato nonostante l'espulsione da tale associazione il 20 novembre 2015 e che avrebbero potuto essere utilizzati per eludere eventuali controlli, nonché una ricetrasmittente (portata anche dall'altro soggetto con il quale si accompagnava), circostanze che la Corte d'appello riteneva, non illogicamente, denotare l'intenzione del Turcan e dell'altro menzionato soggetto di appropriarsi di beni custoditi nelle abitazioni colpite dal sisma. Tale motivazione, con l'individuare elementi - attinenti alle modalità della condotta dell'imputato e all'entità del pericolo da essa cagionato - i quali, nel loro insieme, appaiono di significativo rilievo ai fini di un complessivo giudizio di non particolare tenuità del fatto, risulta, oltre a che rispettosa, per tale ragione, della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., del tutto priva di contraddizioni o di illogicità, tanto meno manifeste. Né la stessa motivazione può ritenersi inficiata da quanto dedotto dal ricorrente con il motivo di ricorso, atteso che: l'unicità della presupposta precedente condanna non ne esclude la gravità, valorizzata dalla Corte d'appello; l'esistenza di una giustificazione della presenza nel territorio del Comune di Ussita non giustifica, evidentemente, il possesso di strumenti atti all'apertura o allo scasso di serrature; la fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen. ha riguardo al possesso di qualsiasi strumento atto ad aprire o a sforzare serrature, senza operare distinzioni tra i vari strumenti che siano adatti a tali scopi; come si è visto, la Corte d'appello di Ancona ha non illogicamente argomentato come le circostanze del fatto, sopra ricordate, deponessero nel senso dell'intenzione del Turcan (e dell'altro soggetto che a lui si accompagnava) di appropriarsi di beni custoditi nelle abitazioni colpite dal sisma, ciò che evidenzia, evidentemente, l'entità non tenue del pericolo integrato dalla condotta dell'imputato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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