Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026

Cassazione n. 24662/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A G [OSCURATO:PERSONA] TERRENIDott. [OSCURATO:PERSONA] N [OSCURATO:PERSONA]’ACQUISTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28916/2022ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28916/2022 R.G., propostoDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Puglia il 4 maggio 2022, n. 1266/26/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Puglia il 4 maggio 2022, n. 1266/26/2022, che, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026liquidazione n. 20081T001380000 da parte dell’Agenzia delleEntrate, notificatogli il 17 marzo 2016, per le impostecomplementari di registro, ipotecaria e catastale sullacompravendita stipulata con rogito notarile del 9 luglio 2008per un terreno ubicato in Lucera (FG), a seguito di revoca delleagevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionalia causa dell’affitto stagionale (fino al 30 settembre 2013) delterreno acquistato al fine di ruotare le colture agricole con lacoltivazione della barbabietola da zucchero, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Foggia il 6 marzo 2017,n. 546/3/2017, con compensazione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originariodel contribuente - «perché l’Ufficio ha dimostrato che ilbeneficiario delle agevolazioni ha concesso in affitto, due mesiprima dello scadere dei cinque anni dalla data dell’acquisto, ilterreno sopra indicato e quindi non ha coltivato il fondo conconseguente violazione dell’art. 7 della legge 604/1954»,rammentando che «la stessa Suprema Corte ha ribadito ilprincipio dell’obbligo della conduzione diretta del fondo ed haaffermato che il contratto di fitto temporaneo nel quinquenniocomporta la decadenza delle agevolazioni e che dal punto divista fiscale qualunque tipo di contratto di fitto è sintomaticodella cessazione della coltivazione diretta da parte delproprietario beneficiario delle agevolazioni fiscali» edisattendendo la richiesta di sollevare la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29marzo 2004, n. 99, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/20263.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso,eccependo «l’inammissibilità del motivo di ricorso di cuiall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice diprocedura civile ai sensi dell’art. 57 Decreto Legislativo546/97, in quanto l’eccezione con tale motivo dedotta è stataformulata per la prima volta in appello e non nel ricorsointroduttivo e quindi è da considerarsi “domanda nuova” chenon può essere proposta per la prima volta nel giudizio diappello e nei successivi gradi di giudizio».4.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, replicando,a sua volta, che: «L'oggetto del contendere, fin dal ricorsointroduttivo, è sempre stato l'illegittimità della revoca delleagevolazioni per carenza del presupposto normativo.

Lacontestazione non ha mai mutato né il petitum (annullamentodell'atto impositivo) né la causa petendi (insussistenza dellacausa di decadenza applicata dall'Ufficio).

La specificazione inappello che la norma del 1954 non potesse applicarsi allo IAPdel 2008 non costituisce domanda nuova, ma una meraargomentazione difensiva a sostegno della domandaoriginaria».RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In limine litis, l’eccezione pregiudiziale della controricorrentedeve essere disattesa.1.1 Invero, come si evince dall’esposizione delle vicendeprocessuali nella narrativa della sentenza impugnata, sindall’originaria proposizione del ricorso introduttivo, il themadecidendum si è incentrato sulla contestazione della disciplinaprevista dall’art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1954, n.604, in materia di decadenza dalle agevolazioni riservate allac.d.

“piccola proprietà contadina”, rispetto al quale l’ulteriorededuzione della inapplicabilità dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/202630 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2010, n. 25, non integra alcun ampliamentodel petitum o della causa petendi, ma si risolve nellaformulazione di una mera difesa in punto di stretto diritto.1.2 Si può ritenere, quindi, che il ricorso non pone questioni oeccezioni nuove, in quanto si limita a prospettare tesi giuridicheche non possono ritenersi motivi nuovi, in quanto fondate sullestesse questioni di fatto già trattate nei giudizi di merito.

Il cheè conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelgiudizio di cassazione deve ritenersi preclusa la possibilità diprospettare per la prima volta questioni nuove o nuovecontestazioni non trattate nella precedente fase di merito e nonrilevabili d'ufficio, mentre deve ritenersi consentito dedurrenuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa soltanto quandoquesti si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedottidinanzi al giudice di merito (onde, per essi, non risultinonecessari nuovi accertamenti).

Resta preclusa, pertanto, laproposizione di doglianze che, modificando la precedenteimpostazione difensiva, pongano a fondamento delle domandee delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudiziodi merito, prospettando, per l'effetto, questioni fondate suelementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nellepregresse fasi processuali, e ciò anche nel caso in cui lequestioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioniin senso proprio, ma consistano, invece, in mere contestazionidifensive del convenuto, involgenti pur sempre, peraltro,accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito perchénon richiestone (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 16 novembre2000, n. 14848; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2008, n. 15384;Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 2010, n. 25510; Cass., Sez. 3^,25 luglio 2013, n. 18043; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2014, n.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/20265018; Cass., Sez. 3^, 18 settembre 2015, n. 18323; Cass.,Sez.

Lav., 5 aprile 2016, n. 6573; Cass., Sez. 1^, 22 maggio2019, n. 13930; Cass., Sez.

Un., 28 gennaio 2020, n. 1867;Cass., Sez.

Lav., 15 giugno 2023, n. 17210; Cass., Sez. Trib.,21 giugno 2024, nn. 17255 e 17259).2.

Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col qualesi denuncia la falsa applicazione dell’art. 7 della legge 6 agosto1954, n. 604, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dalgiudice di appello l’applicabilità in via analogica alla fattispeciedella disciplina vigente ratione temporis sulla c.d.

“piccolaproprietà contadina”, laddove il contribuente non potevausufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis,del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale «nonsi applica al caso di specie in quanto l’atto di trasferimento dequo risale al lontano 2008, mentre chiaramente la norma èefficace solo per gli atti di trasferimento successivi alla data diconversione del decreto legge, cioè il 26 febbraio 2010»,giacché «prima di tale norma non vi era alcuna disposizioneche prevedesse che a seguito del venir meno della coltivazioneo conduzione diretta del fondo venissero menocontestualmente le agevolazioni fiscali».2.1 Il predetto motivo è infondato, sebbene la correttezza deldispositivo in diritto non esima il collegio dalla correzione (o,meglio, integrazione) della motivazione della sentenzaimpugnata nei termini specificati in appresso (art. 384, quartocomma, cod. proc. civ.).2.2 Secondo l’esposizione degli antefatti processuali nellanarrativa della sentenza impugnata: «Con atto a rogito NotarNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026un terreno seminativo in agro di Lucera di Ha. 03.98.22 (Fg.31,p.lle 293AA e 293AB) chiedendo le agevolazioni fiscali dellalegge 604/1954 (P.P.C.) in quanto in possesso dei requisiti diimprenditore agricolo.

L’Agenzia delle Entrate di Foggia avevanotificato in data 17.3.2016 l’avviso di liquidazione n.2008IT001380000 revocando le agevolazioni fiscali concessein sede di liquidazione dell’imposta principale perché ilcontribuente aveva affittato il fondo acquistato in data9.7.2008, con contratto reg.to a Lucera in data 8.5.2013n.1048/3^, prima dello scadere dei 5 anni previsti dalla legge604/1954».2.3 Ora, in tema di imposta di registro, tra i casi di mutamentodella destinazione agricola del fondo, che comportanola decadenza, ex art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, dalbeneficio dell'aliquota ridotta applicabile all'atto di acquisto atitolo oneroso da parte di un soggetto che svolga l'attivitàdi imprenditore agricolo a titolo principale, rientra non solo larivendita del terreno, ma anche la sua concessione in affitto aterzi, in quanto il presupposto dell'agevolazione fiscale èl'esercizio diretto dell'attività agricola, per un determinatonumero di anni, da parte del beneficiario, sul fondo da luiacquistato (Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6204).Ciò non di meno, le agevolazioni tributarie in materia diimposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditoreagricolo professionale persona fisica, sono soggette allaspecifica causa di decadenza di cui all'art. 1, comma 4, deld.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non potendosi alle stesseestendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 1), e 7 della legge6 agosto 1954, n. 604, in tema di formazione oarrotondamento della piccola proprietà contadina, conriferimento ai requisiti soggettivi ed alle cause di decadenzaNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto (Cass.,Sez. 5^, 26 ottobre 2016, n. 21609; Cass., Sez. 5^, 12 giugno2020, n. 11320; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17411;Cass., Sez. Trib., 27 novembre 2024, n. 30585).2.4 Peraltro, con specifico riguardo a fattispecie analoga aquella in disamina, questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10dicembre 2025, n. 32136) ha recentemente affermato cheanche la mera stipulazione di un contratto di affitto o dilocazione rivela la implicita volontà del beneficiariodell’agevolazione fiscale di cessare la coltivazione diretta deiterreni (arg. ex Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6688).

Inaltri termini, la concessione in godimento a terzi dei terreniacquistati con i benefici fiscali della c.d.

“piccola proprietàcontadina” assume rilevanza, non ex se, quale titolocontrattuale precluso dalla disciplina sanzionatoria finalizzata agarantire l'effettività degli obiettivi perseguiti conl'agevolazione, quanto piuttosto quale indice sintomatico dellacessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario(Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41225; Cass., Sez.5^, 19 luglio 2022, n. 22556; Cass., Sez. Trib., 10 maggio2023, n. 12500; Cass., Sez. Trib., 28 novembre 2024, n.30684).

Non a caso fa eccezione la sola ipotesi in cui l'affittovenga effettuato a favore di una società, sia essa di personeche di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art.2135 cod. civ., e che abbia una compagine societaria compostaesclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, diparentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, conl'originario beneficiario dell'agevolazione (Cass., Sez. 5^, 18maggio 2022, n. 15905; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n.22290; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 20000).Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/20262.5 Nel caso di specie (rogito notarile del 9 luglio 2008), nonrisulta applicabile ratione temporis l’art. 2, comma 4-bis, deld.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 2010, n. 165, bensì la disciplinaanteriore indicata dal ricorrente nella formulazione del motivo,cioè, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, neltesto novellato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 2005,n. 101, a tenore del quale: «All'imprenditore agricoloprofessionale persona fisica, se iscritto nella gestioneprevidenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute leagevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta ecreditizie stabilite dalla normativa vigente a favore dellepersone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalladata di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità diimprenditore agricolo professionale determina la decadenzadalle agevolazioni medesime».2.5 In buona sostanza, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 29marzo 2004, n. 99, il legislatore ha delineato un duplice regimecon riguardo alle agevolazioni previste per la piccola proprietàcontadina in relazione alla sussistenza o all’insussistenza dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale (IPA): difatti,per la prima ipotesi, è sufficiente che il contribuente abbiaottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisitiprevisti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99(cioè, di avere conoscenze e competenze professionali inmateria di attività agricole e forestali, di dedicareall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del propriotempo di lavoro complessivo e di ricavare almeno il cinquantaper cento del proprio reddito globale da lavoro da tale attività);per la seconda ipotesi, è necessario che il contribuente non soloNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso deirequisiti previsti dall’art. 2, nn. 1) e 2), della legge 6 agosto1954, n. 604 (cioè, di essere persona che dedica abitualmentela propria attività manuale alla lavorazione della terra; di averacquistato in proprietà o in enfiteusi un fondo idoneo allaformazione o all'arrotondamento della piccola proprietàcontadina e, in ogni caso, in aggiunta ad eventuali altri fondiposseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente ocomunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, noneccedente di oltre un decimo la superficie corrispondente allacapacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiarestesso), ma abbia anche dichiarato il possesso del requisitoprevisto dall’art. 2, n. 3), della legge 6 agosto 1954, n. 604(cioè, di non aver venduto alcun fondo oppure di aver vendutofondi con superficie complessiva non superiore ad un ettaro,nel biennio antecedente all’acquisto) (Cass., Sez. Trib., 16giugno 2023, n. 17411).2.6 Ciò detto, la concessione in affitto a terzi del terrenoacquistato, al di là delle specifiche finalità perseguite, perquanto di poco antecedente, sul piano cronologico, allascadenza del quinquennio decorrente dall’acquisto, si traducein una volontaria cessazione della coltivazione diretta e dellaedizione all’attività agricola, che integra la ratio delleagevolazioni fiscali.

In altri termini, la concessione ingodimento a terzi dei terreni acquistati con i benefici fiscalidella c.d.

“piccola proprietà contadina” assume rilevanza, nonex se, quale titolo contrattuale precluso dalla disciplinasanzionatoria finalizzata a garantire l'effettività degli obiettiviperseguiti con l'agevolazione, quanto piuttosto quale indicesintomatico della cessazione della coltivazione diretta da partedel proprietario (Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/202641225; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2022, n. 22556; Cass., Sez.Trib., 10 maggio 2023, n. 12500; Cass., Sez. Trib., 28novembre 2024, n. 30684; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre2025, n. 32136).2.7 In definitiva, si tratta di una condotta inadempiente agliobblighi connessi alla realizzazione dello scopo sotteso allafruizione dell’agevolazione fiscale, a prescindere dal momentotemporale della sua realizzazione nell’arco del quinquenniorilevante ai fini della loro osservanza da parte del contribuente.3.

Da ultimo, in subordine, il ricorrente « solleva questione dilegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 4 d.lgs. 99/04, checosì recita “all'imprenditore agricolo professionale personafisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale,sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia diimposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativavigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualificadi coltivatore diretto.

La perdita dei requisiti di cui al comma 1,nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioniricevute in qualità di imprenditore agricolo professionaledetermina la decadenza dalle agevolazioni medesime”».In particolare, si lamenta «un ingiusto trattamento“sanzionatorio”: viene equiparato colui che aliena il fondo ilgiorno successivo all’atto di compravendita per il quale hausufruito delle agevolazioni fiscali a colui che invece aliena ilfondo poco prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipuladell’atto di compravendita».3.1 Il ricorrente, però, non tiene conto, come si è detto, che,dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, illegislatore ha delineato un duplice regime con riguardo alleagevolazioni previste per la piccola proprietà contadina inrelazione alla sussistenza o all’insussistenza della qualifica diNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026imprenditore agricolo professionale (IPA): ne consegue, allaluce delle rispettive discipline, che si tratta di due agevolazioniautonome e distinte, diversificate sul piano dei requisitinecessari per usufruirne, che il contribuente non può invocarein via alternativa o subordinata al momento della stipulazionedel rogito notarile, essendone diversi i requisiti previsti perpoterne usufruire (Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17411;Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2026, n. 13554; Cass., Sez. Trib.,20 maggio 2026, n. 15205).3.2 Né può darsi rilevanza al dato fattuale del momento in cuila condotta sopravviene nel corso (all’inizio o alla fine) delquinquennio nel corso del quale la decadenza può maturare,rientrando nella piena discrezionalità del legislatorel’individuazione e la tipizzazione delle inadempienze rilevanti aifini della revoca dei benefici fiscali (anche sul piano della duratatemporale degli obblighi assunti dal contribuente), senza chela previsione normativa possa essere censurata sotto il profilodella irragionevolezza in relazione alla maggiore o minoreprossimità dell’inadempienza alla scadenza del termine per lacomminatoria della decadenza.4.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, nonché lamanifesta infondatezza della prospettata questione diillegittimità costituzionale, il ricorso deve essere rigettato.5.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.6.

A sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 2.400,00 per compensi, oltre aspese prenotate a debito; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A G [OSCURATO:PERSONA] TERRENIDott. [OSCURATO:PERSONA] N [OSCURATO:PERSONA]’ACQUISTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28916/2022ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28916/2022 R.G., propostoDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Puglia il 4 maggio 2022, n. 1266/26/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Puglia il 4 maggio 2022, n. 1266/26/2022, che, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026liquidazione n. 20081T001380000 da parte dell’Agenzia delleEntrate, notificatogli il 17 marzo 2016, per le impostecomplementari di registro, ipotecaria e catastale sullacompravendita stipulata con rogito notarile del 9 luglio 2008per un terreno ubicato in Lucera (FG), a seguito di revoca delleagevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionalia causa dell’affitto stagionale (fino al 30 settembre 2013) delterreno acquistato al fine di ruotare le colture agricole con lacoltivazione della barbabietola da zucchero, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Foggia il 6 marzo 2017,n. 546/3/2017, con compensazione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originariodel contribuente - «perché l’Ufficio ha dimostrato che ilbeneficiario delle agevolazioni ha concesso in affitto, due mesiprima dello scadere dei cinque anni dalla data dell’acquisto, ilterreno sopra indicato e quindi non ha coltivato il fondo conconseguente violazione dell’art. 7 della legge 604/1954»,rammentando che «la stessa Suprema Corte ha ribadito ilprincipio dell’obbligo della conduzione diretta del fondo ed haaffermato che il contratto di fitto temporaneo nel quinquenniocomporta la decadenza delle agevolazioni e che dal punto divista fiscale qualunque tipo di contratto di fitto è sintomaticodella cessazione della coltivazione diretta da parte delproprietario beneficiario delle agevolazioni fiscali» edisattendendo la richiesta di sollevare la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29marzo 2004, n. 99, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/20263. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso,eccependo «l’inammissibilità del motivo di ricorso di cuiall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice diprocedura civile ai sensi dell’art. 57 Decreto Legislativo546/97, in quanto l’eccezione con tale motivo dedotta è stataformulata per la prima volta in appello e non nel ricorsointroduttivo e quindi è da considerarsi “domanda nuova” chenon può essere proposta per la prima volta nel giudizio diappello e nei successivi gradi di giudizio».4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, replicando,a sua volta, che: «L'oggetto del contendere, fin dal ricorsointroduttivo, è sempre stato l'illegittimità della revoca delleagevolazioni per carenza del presupposto normativo. Lacontestazione non ha mai mutato né il petitum (annullamentodell'atto impositivo) né la causa petendi (insussistenza dellacausa di decadenza applicata dall'Ufficio). La specificazione inappello che la norma del 1954 non potesse applicarsi allo IAPdel 2008 non costituisce domanda nuova, ma una meraargomentazione difensiva a sostegno della domandaoriginaria».RAGIONI DELLA DECISIONE1. In limine litis, l’eccezione pregiudiziale della controricorrentedeve essere disattesa.1.1 Invero, come si evince dall’esposizione delle vicendeprocessuali nella narrativa della sentenza impugnata, sindall’originaria proposizione del ricorso introduttivo, il themadecidendum si è incentrato sulla contestazione della disciplinaprevista dall’art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1954, n.604, in materia di decadenza dalle agevolazioni riservate allac.d. “piccola proprietà contadina”, rispetto al quale l’ulteriorededuzione della inapplicabilità dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/202630 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2010, n. 25, non integra alcun ampliamentodel petitum o della causa petendi, ma si risolve nellaformulazione di una mera difesa in punto di stretto diritto.1.2 Si può ritenere, quindi, che il ricorso non pone questioni oeccezioni nuove, in quanto si limita a prospettare tesi giuridicheche non possono ritenersi motivi nuovi, in quanto fondate sullestesse questioni di fatto già trattate nei giudizi di merito. Il cheè conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelgiudizio di cassazione deve ritenersi preclusa la possibilità diprospettare per la prima volta questioni nuove o nuovecontestazioni non trattate nella precedente fase di merito e nonrilevabili d'ufficio, mentre deve ritenersi consentito dedurrenuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa soltanto quandoquesti si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedottidinanzi al giudice di merito (onde, per essi, non risultinonecessari nuovi accertamenti). Resta preclusa, pertanto, laproposizione di doglianze che, modificando la precedenteimpostazione difensiva, pongano a fondamento delle domandee delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudiziodi merito, prospettando, per l'effetto, questioni fondate suelementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nellepregresse fasi processuali, e ciò anche nel caso in cui lequestioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioniin senso proprio, ma consistano, invece, in mere contestazionidifensive del convenuto, involgenti pur sempre, peraltro,accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito perchénon richiestone (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 16 novembre2000, n. 14848; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2008, n. 15384;Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 2010, n. 25510; Cass., Sez. 3^,25 luglio 2013, n. 18043; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2014, n.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/20265018; Cass., Sez. 3^, 18 settembre 2015, n. 18323; Cass.,Sez. Lav., 5 aprile 2016, n. 6573; Cass., Sez. 1^, 22 maggio2019, n. 13930; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2020, n. 1867;Cass., Sez. Lav., 15 giugno 2023, n. 17210; Cass., Sez. Trib.,21 giugno 2024, nn. 17255 e 17259).2. Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col qualesi denuncia la falsa applicazione dell’art. 7 della legge 6 agosto1954, n. 604, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dalgiudice di appello l’applicabilità in via analogica alla fattispeciedella disciplina vigente ratione temporis sulla c.d. “piccolaproprietà contadina”, laddove il contribuente non potevausufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis,del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale «nonsi applica al caso di specie in quanto l’atto di trasferimento dequo risale al lontano 2008, mentre chiaramente la norma èefficace solo per gli atti di trasferimento successivi alla data diconversione del decreto legge, cioè il 26 febbraio 2010»,giacché «prima di tale norma non vi era alcuna disposizioneche prevedesse che a seguito del venir meno della coltivazioneo conduzione diretta del fondo venissero menocontestualmente le agevolazioni fiscali».2.1 Il predetto motivo è infondato, sebbene la correttezza deldispositivo in diritto non esima il collegio dalla correzione (o,meglio, integrazione) della motivazione della sentenzaimpugnata nei termini specificati in appresso (art. 384, quartocomma, cod. proc. civ.).2.2 Secondo l’esposizione degli antefatti processuali nellanarrativa della sentenza impugnata: «Con atto a rogito NotarNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026un terreno seminativo in agro di Lucera di Ha. 03.98.22 (Fg.31,p.lle 293AA e 293AB) chiedendo le agevolazioni fiscali dellalegge 604/1954 (P.P.C.) in quanto in possesso dei requisiti diimprenditore agricolo. L’Agenzia delle Entrate di Foggia avevanotificato in data 17.3.2016 l’avviso di liquidazione n.2008IT001380000 revocando le agevolazioni fiscali concessein sede di liquidazione dell’imposta principale perché ilcontribuente aveva affittato il fondo acquistato in data9.7.2008, con contratto reg.to a Lucera in data 8.5.2013n.1048/3^, prima dello scadere dei 5 anni previsti dalla legge604/1954».2.3 Ora, in tema di imposta di registro, tra i casi di mutamentodella destinazione agricola del fondo, che comportanola decadenza, ex art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, dalbeneficio dell'aliquota ridotta applicabile all'atto di acquisto atitolo oneroso da parte di un soggetto che svolga l'attivitàdi imprenditore agricolo a titolo principale, rientra non solo larivendita del terreno, ma anche la sua concessione in affitto aterzi, in quanto il presupposto dell'agevolazione fiscale èl'esercizio diretto dell'attività agricola, per un determinatonumero di anni, da parte del beneficiario, sul fondo da luiacquistato (Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6204).Ciò non di meno, le agevolazioni tributarie in materia diimposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditoreagricolo professionale persona fisica, sono soggette allaspecifica causa di decadenza di cui all'art. 1, comma 4, deld.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non potendosi alle stesseestendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 1), e 7 della legge6 agosto 1954, n. 604, in tema di formazione oarrotondamento della piccola proprietà contadina, conriferimento ai requisiti soggettivi ed alle cause di decadenzaNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto (Cass.,Sez. 5^, 26 ottobre 2016, n. 21609; Cass., Sez. 5^, 12 giugno2020, n. 11320; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17411;Cass., Sez. Trib., 27 novembre 2024, n. 30585).2.4 Peraltro, con specifico riguardo a fattispecie analoga aquella in disamina, questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10dicembre 2025, n. 32136) ha recentemente affermato cheanche la mera stipulazione di un contratto di affitto o dilocazione rivela la implicita volontà del beneficiariodell’agevolazione fiscale di cessare la coltivazione diretta deiterreni (arg. ex Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6688). Inaltri termini, la concessione in godimento a terzi dei terreniacquistati con i benefici fiscali della c.d. “piccola proprietàcontadina” assume rilevanza, non ex se, quale titolocontrattuale precluso dalla disciplina sanzionatoria finalizzata agarantire l'effettività degli obiettivi perseguiti conl'agevolazione, quanto piuttosto quale indice sintomatico dellacessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario(Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41225; Cass., Sez.5^, 19 luglio 2022, n. 22556; Cass., Sez. Trib., 10 maggio2023, n. 12500; Cass., Sez. Trib., 28 novembre 2024, n.30684). Non a caso fa eccezione la sola ipotesi in cui l'affittovenga effettuato a favore di una società, sia essa di personeche di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art.2135 cod. civ., e che abbia una compagine societaria compostaesclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, diparentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, conl'originario beneficiario dell'agevolazione (Cass., Sez. 5^, 18maggio 2022, n. 15905; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n.22290; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 20000).Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/20262.5 Nel caso di specie (rogito notarile del 9 luglio 2008), nonrisulta applicabile ratione temporis l’art. 2, comma 4-bis, deld.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 2010, n. 165, bensì la disciplinaanteriore indicata dal ricorrente nella formulazione del motivo,cioè, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, neltesto novellato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 2005,n. 101, a tenore del quale: «All'imprenditore agricoloprofessionale persona fisica, se iscritto nella gestioneprevidenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute leagevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta ecreditizie stabilite dalla normativa vigente a favore dellepersone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalladata di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità diimprenditore agricolo professionale determina la decadenzadalle agevolazioni medesime».2.5 In buona sostanza, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 29marzo 2004, n. 99, il legislatore ha delineato un duplice regimecon riguardo alle agevolazioni previste per la piccola proprietàcontadina in relazione alla sussistenza o all’insussistenza dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale (IPA): difatti,per la prima ipotesi, è sufficiente che il contribuente abbiaottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisitiprevisti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99(cioè, di avere conoscenze e competenze professionali inmateria di attività agricole e forestali, di dedicareall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del propriotempo di lavoro complessivo e di ricavare almeno il cinquantaper cento del proprio reddito globale da lavoro da tale attività);per la seconda ipotesi, è necessario che il contribuente non soloNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso deirequisiti previsti dall’art. 2, nn. 1) e 2), della legge 6 agosto1954, n. 604 (cioè, di essere persona che dedica abitualmentela propria attività manuale alla lavorazione della terra; di averacquistato in proprietà o in enfiteusi un fondo idoneo allaformazione o all'arrotondamento della piccola proprietàcontadina e, in ogni caso, in aggiunta ad eventuali altri fondiposseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente ocomunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, noneccedente di oltre un decimo la superficie corrispondente allacapacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiarestesso), ma abbia anche dichiarato il possesso del requisitoprevisto dall’art. 2, n. 3), della legge 6 agosto 1954, n. 604(cioè, di non aver venduto alcun fondo oppure di aver vendutofondi con superficie complessiva non superiore ad un ettaro,nel biennio antecedente all’acquisto) (Cass., Sez. Trib., 16giugno 2023, n. 17411).2.6 Ciò detto, la concessione in affitto a terzi del terrenoacquistato, al di là delle specifiche finalità perseguite, perquanto di poco antecedente, sul piano cronologico, allascadenza del quinquennio decorrente dall’acquisto, si traducein una volontaria cessazione della coltivazione diretta e dellaedizione all’attività agricola, che integra la ratio delleagevolazioni fiscali. In altri termini, la concessione ingodimento a terzi dei terreni acquistati con i benefici fiscalidella c.d. “piccola proprietà contadina” assume rilevanza, nonex se, quale titolo contrattuale precluso dalla disciplinasanzionatoria finalizzata a garantire l'effettività degli obiettiviperseguiti con l'agevolazione, quanto piuttosto quale indicesintomatico della cessazione della coltivazione diretta da partedel proprietario (Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/202641225; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2022, n. 22556; Cass., Sez.Trib., 10 maggio 2023, n. 12500; Cass., Sez. Trib., 28novembre 2024, n. 30684; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre2025, n. 32136).2.7 In definitiva, si tratta di una condotta inadempiente agliobblighi connessi alla realizzazione dello scopo sotteso allafruizione dell’agevolazione fiscale, a prescindere dal momentotemporale della sua realizzazione nell’arco del quinquenniorilevante ai fini della loro osservanza da parte del contribuente.3. Da ultimo, in subordine, il ricorrente « solleva questione dilegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 4 d.lgs. 99/04, checosì recita “all'imprenditore agricolo professionale personafisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale,sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia diimposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativavigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualificadi coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1,nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioniricevute in qualità di imprenditore agricolo professionaledetermina la decadenza dalle agevolazioni medesime”».In particolare, si lamenta «un ingiusto trattamento“sanzionatorio”: viene equiparato colui che aliena il fondo ilgiorno successivo all’atto di compravendita per il quale hausufruito delle agevolazioni fiscali a colui che invece aliena ilfondo poco prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipuladell’atto di compravendita».3.1 Il ricorrente, però, non tiene conto, come si è detto, che,dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, illegislatore ha delineato un duplice regime con riguardo alleagevolazioni previste per la piccola proprietà contadina inrelazione alla sussistenza o all’insussistenza della qualifica diNumero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026imprenditore agricolo professionale (IPA): ne consegue, allaluce delle rispettive discipline, che si tratta di due agevolazioniautonome e distinte, diversificate sul piano dei requisitinecessari per usufruirne, che il contribuente non può invocarein via alternativa o subordinata al momento della stipulazionedel rogito notarile, essendone diversi i requisiti previsti perpoterne usufruire (Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17411;Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2026, n. 13554; Cass., Sez. Trib.,20 maggio 2026, n. 15205).3.2 Né può darsi rilevanza al dato fattuale del momento in cuila condotta sopravviene nel corso (all’inizio o alla fine) delquinquennio nel corso del quale la decadenza può maturare,rientrando nella piena discrezionalità del legislatorel’individuazione e la tipizzazione delle inadempienze rilevanti aifini della revoca dei benefici fiscali (anche sul piano della duratatemporale degli obblighi assunti dal contribuente), senza chela previsione normativa possa essere censurata sotto il profilodella irragionevolezza in relazione alla maggiore o minoreprossimità dell’inadempienza alla scadenza del termine per lacomminatoria della decadenza.4. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, nonché lamanifesta infondatezza della prospettata questione diillegittimità costituzionale, il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.6. A sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 28916/2022Numero sezionale 5518/2026Numero di raccolta generale 24662/2026Data pubblicazione 15/08/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 2.400,00 per compensi, oltre aspese prenotate a debito; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 24662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris