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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1972

Cassazione n. 49390/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 01/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTE/dato avviso alle parTrT1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste del 10 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 comma 1 lett.

B della legge n. 283 del 1962, accertato in Trieste il 24 luglio 2021; preso atto che, con ordinanza del 4 maggio 2022, la Corte di appello di Trieste ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificando come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso sentenza di condanna alla sola ammenda.

Orbene, convertito l'appello in ricorso per cassazione, se ne deve tuttavia rilevare l'inammissibilità, perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ex art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 01/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTE/dato avviso alle parTrT1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste del 10 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 comma 1 lett. B della legge n. 283 del 1962, accertato in Trieste il 24 luglio 2021; preso atto che, con ordinanza del 4 maggio 2022, la Corte di appello di Trieste ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificando come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso sentenza di condanna alla sola ammenda. Orbene, convertito l'appello in ricorso per cassazione, se ne deve tuttavia rilevare l'inammissibilità, perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ex art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 otto
Sentenza Cassazione n. 49390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris