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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 45945/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare sofferta dal 7 marzo 2014 al 25 marzo 2015 (custodia in carcere dal 7 al 19 marzo 2014; arresti domiciliari dal 20 marzo al 16 aprile 2014; custodia in carcere - conseguente ad evasione - dal 17 aprile al 21 luglio 2014; arresti domiciliari dal 22 luglio 2014 al 25 marzo 2015).

La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico della [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dei seguenti reati: - artt. 81, comma 2, e 629 cod. pen. commesso in più occasioni, in data antecedente al mese di dicembre 2012, facendosi consegnare somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] prospettando danni alla sua proprietà e ai suoi animali; - art. 624 bis cod. pen., commesso nell'agosto 2012, introducendosi nell'abitazione di Crisci e sottraendogli capi di abbigliamento; - artt. 56, 629 cod. pen., commesso il 2 gennaio 2014, minacciando ingiusto danno a [OSCURATO:PERSONA] («dammi tutti i soldi che tieni in tasca, altrimenti ti faccio acchiappare dai camorristi oppure ti incendio la casa e ti avveleno i cani») al fine di costringerlo a consegnarle del denaro.

Con sentenza del 25 marzo 2015 (irrevocabile il 20 ottobre 2015) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] da tutte le imputazioni a lei ascritte, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante in tal senso la condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento.

L'ordinanza rileva che il Tribunale ha valutato non coerenti (e dunque insufficienti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità) le dichiarazioni rese nel dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA] (che nel corso delle indagini aveva confermato le dichiarazioni di Crisci) e tuttavia dal dibattimento è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva continuamente a Crisci per farsi aiutare economicamente ed è circostanza non controversa - perché affermata dalla persona offesa, da Menditto e confermata dall'imputata - che, in data 3 gennaio 2014, Crisci si armò di bastone, inseguì la [OSCURATO:PERSONA] per picchiarla e si rivolse poi ai carabinieri per denunciarla.

La Corte territoriale osserva: che tale condotta non è compatibile con la tesi difensiva secondo la quale Crisci faceva spontanee elargizioni alla [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti tra i due erano amichevoli; che l'episodio del 3 gennaio 2014 «ha segnato un punto decisivo nell'accreditare la querela, nella misura in cui andava a riscontrare le affermazioni del denunciante, secondo cui i rapporti con la donna erano ostili e di tipo estorsivo»; che la [OSCURATO:PERSONA] «non ha mai chiarito cosa fosse avvenuto il 3 gennaio 2014», mantenendo sul punto una «colpevole reticenza».

Sostiene, in sintesi, che «le valutazioni in materia cautelare sono state compromesse in modo determinante dalle volontarie ambiguità tenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha accreditato un rapporto amicale, fonte di spontanee elargizioni di denaro, senza considerare che questo era del tutto in contrasto con l'episodio da lei stessa ammesso e mai spiegato, di essere stata inseguita con un bastone per essere picchiata».

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore della [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

Sostiene il difensore che, nel ritenere la condotta dell'imputata idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha trascurato gli «indiscutibili deficit psichici» della donna.

Ma, soprattutto, ha trascurato quanto rilevato in sentenza dal giudice della cognizione, secondo il quale Crisci «è apparso soggetto bizzarro e facile all'ira, tanto che alle richieste di ulteriori specificazioni al confuso racconto fornito [...], si alterava e dichiarava di chiedere il risarcimento dei danni e costituirsi parte civile per cautelarsi [...] mostrando astio nei confronti dell'imputata» (pag. 4 della sentenza).

La difesa sottolinea, inoltre che, come risulta ancora dalla sentenza del Tribunale (pag. 4 e pag. 5), Crisci è stato «confuso nella ricostruzione di una pluralità di episodi che si sono snodati nel corso degli anni», non è riuscito a definirli e contestualizzarli, è apparso «estremamente contraddittorio, ora affermando una determinata circostanza e poco dopo negandola» e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato testimone delle minacce rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] a Crisci, ha detto di essere spaventato da Crisci «che gli incuteva timore per il fatto di essere stato autore dell'omicidio del fratello».

Muovendo da queste premesse, la difesa sostiene che l'atteggiamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini, e poi in giudizio, non può essere considerato reticente.

Ella ha sostenuto infatti di non aver mai minacciato Crisci per ottenere del denaro, di non averlo derubato, e di non poter dare una spiegazione delle ragioni per cui il 3 gennaio 2014 Crisci si armò di un bastone e la inseguì.

Per ritenere tale atteggiamento connotato da colpa grave (e quindi macroscopicamente imprudente o negligente), osserva il difensore, sarebbe necessario avere prova che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva le ragioni per cui Crisci la inseguì, ma nulla del genere è emerso nel giudizio di cognizione atteso che il Tribunale ha dato atto dell'irrazionalità comportamentale di tutti i protagonisti della vicenda concludendo, proprio per questo, che nessuno dei reati oggetto di imputazione poteva ritenersi provato.

4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria del 5 ottobre 2022 l'Avvocatura dello Stato ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. Nel caso in esame il proscioglimento della ricorrente è stato pronunciato perché è stato impossibile ricostruire la vicenda con sufficiente chiarezza, attesa la contraddittorietà e scarsa attendibilità di tutti i testimoni a carico.

Il giudice della cognizione ha ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento fossero così «incerti e contraddittori» da non consentire «di ricostruire i fatti e i rapporti effettivi tra le parti».

Ciò comporta: da un lato, che l'ipotesi accusatoria secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] minacciava Crisci per ottenere denaro non sia stata confermata; dall'altro, che la tesi difensiva, secondo la quale i rapporti tra i due erano in realtà amichevoli e, senza nessuna ragione, il 3 gennaio 2014 Crisci inseguì la [OSCURATO:PERSONA] armato di un bastone per poi andare a denunciarla, non sia stata smentita.

La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con questa motivazione.

Se è vero, infatti, che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, è anche vero che l'autonomia tra i due giudizi non comporta che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia escluso ritenendole non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491) e che, nell'individuare il comportamento doloso o gravemente colposo che ha dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

4. A quanto osservato deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata individua quale condotta gravemente colposa la reticenza serbata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni della lite del 3 gennaio 2014 senza chiarire perché, in assenza di una precisa ricostruzione dei fatti, tali ragioni dovessero essere note all'indagata e senza neppure valutare se l'ipotizzata reticenza possa essere considerata legittima espressione del diritto di difesa.

Si deve ricordare che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza e il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ma solo nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419).

Nell'attribuire rilevanza al mendacio, la giurisprudenza ha sottolineato, inoltre, che esso deve avere un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non individua in positivo le indicazioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti e, soprattutto, non spiega perché, non indicando le ragioni per cui Crisci la inseguì per picchiarla, rese più attendibili le accuse che Crisci le aveva rivolto.

Accuse che avrebbero dovuto fin dall'inizio essere valutate con particolare cautela anche in ragione del fatto che il denunciante sosteneva di essere intimorito dalle minacce della [OSCURATO:PERSONA], e di averle perciò consegnato denaro, ma ammetteva anche di averla minacciata armandosi di un bastone, inseguendola e costringendola alla fuga.

5. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui deve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione fr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare sofferta dal 7 marzo 2014 al 25 marzo 2015 (custodia in carcere dal 7 al 19 marzo 2014; arresti domiciliari dal 20 marzo al 16 aprile 2014; custodia in carcere - conseguente ad evasione - dal 17 aprile al 21 luglio 2014; arresti domiciliari dal 22 luglio 2014 al 25 marzo 2015). La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico della [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dei seguenti reati: - artt. 81, comma 2, e 629 cod. pen. commesso in più occasioni, in data antecedente al mese di dicembre 2012, facendosi consegnare somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] prospettando danni alla sua proprietà e ai suoi animali; - art. 624 bis cod. pen., commesso nell'agosto 2012, introducendosi nell'abitazione di Crisci e sottraendogli capi di abbigliamento; - artt. 56, 629 cod. pen., commesso il 2 gennaio 2014, minacciando ingiusto danno a [OSCURATO:PERSONA] («dammi tutti i soldi che tieni in tasca, altrimenti ti faccio acchiappare dai camorristi oppure ti incendio la casa e ti avveleno i cani») al fine di costringerlo a consegnarle del denaro. Con sentenza del 25 marzo 2015 (irrevocabile il 20 ottobre 2015) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] da tutte le imputazioni a lei ascritte, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante in tal senso la condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento. L'ordinanza rileva che il Tribunale ha valutato non coerenti (e dunque insufficienti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità) le dichiarazioni rese nel dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA] (che nel corso delle indagini aveva confermato le dichiarazioni di Crisci) e tuttavia dal dibattimento è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva continuamente a Crisci per farsi aiutare economicamente ed è circostanza non controversa - perché affermata dalla persona offesa, da Menditto e confermata dall'imputata - che, in data 3 gennaio 2014, Crisci si armò di bastone, inseguì la [OSCURATO:PERSONA] per picchiarla e si rivolse poi ai carabinieri per denunciarla. La Corte territoriale osserva: che tale condotta non è compatibile con la tesi difensiva secondo la quale Crisci faceva spontanee elargizioni alla [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti tra i due erano amichevoli; che l'episodio del 3 gennaio 2014 «ha segnato un punto decisivo nell'accreditare la querela, nella misura in cui andava a riscontrare le affermazioni del denunciante, secondo cui i rapporti con la donna erano ostili e di tipo estorsivo»; che la [OSCURATO:PERSONA] «non ha mai chiarito cosa fosse avvenuto il 3 gennaio 2014», mantenendo sul punto una «colpevole reticenza». Sostiene, in sintesi, che «le valutazioni in materia cautelare sono state compromesse in modo determinante dalle volontarie ambiguità tenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha accreditato un rapporto amicale, fonte di spontanee elargizioni di denaro, senza considerare che questo era del tutto in contrasto con l'episodio da lei stessa ammesso e mai spiegato, di essere stata inseguita con un bastone per essere picchiata». 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore della [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il difensore che, nel ritenere la condotta dell'imputata idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha trascurato gli «indiscutibili deficit psichici» della donna. Ma, soprattutto, ha trascurato quanto rilevato in sentenza dal giudice della cognizione, secondo il quale Crisci «è apparso soggetto bizzarro e facile all'ira, tanto che alle richieste di ulteriori specificazioni al confuso racconto fornito [...], si alterava e dichiarava di chiedere il risarcimento dei danni e costituirsi parte civile per cautelarsi [...] mostrando astio nei confronti dell'imputata» (pag. 4 della sentenza). La difesa sottolinea, inoltre che, come risulta ancora dalla sentenza del Tribunale (pag. 4 e pag. 5), Crisci è stato «confuso nella ricostruzione di una pluralità di episodi che si sono snodati nel corso degli anni», non è riuscito a definirli e contestualizzarli, è apparso «estremamente contraddittorio, ora affermando una determinata circostanza e poco dopo negandola» e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato testimone delle minacce rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] a Crisci, ha detto di essere spaventato da Crisci «che gli incuteva timore per il fatto di essere stato autore dell'omicidio del fratello». Muovendo da queste premesse, la difesa sostiene che l'atteggiamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini, e poi in giudizio, non può essere considerato reticente. Ella ha sostenuto infatti di non aver mai minacciato Crisci per ottenere del denaro, di non averlo derubato, e di non poter dare una spiegazione delle ragioni per cui il 3 gennaio 2014 Crisci si armò di un bastone e la inseguì. Per ritenere tale atteggiamento connotato da colpa grave (e quindi macroscopicamente imprudente o negligente), osserva il difensore, sarebbe necessario avere prova che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva le ragioni per cui Crisci la inseguì, ma nulla del genere è emerso nel giudizio di cognizione atteso che il Tribunale ha dato atto dell'irrazionalità comportamentale di tutti i protagonisti della vicenda concludendo, proprio per questo, che nessuno dei reati oggetto di imputazione poteva ritenersi provato. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 5 ottobre 2022 l'Avvocatura dello Stato ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nel caso in esame il proscioglimento della ricorrente è stato pronunciato perché è stato impossibile ricostruire la vicenda con sufficiente chiarezza, attesa la contraddittorietà e scarsa attendibilità di tutti i testimoni a carico. Il giudice della cognizione ha ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento fossero così «incerti e contraddittori» da non consentire «di ricostruire i fatti e i rapporti effettivi tra le parti». Ciò comporta: da un lato, che l'ipotesi accusatoria secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] minacciava Crisci per ottenere denaro non sia stata confermata; dall'altro, che la tesi difensiva, secondo la quale i rapporti tra i due erano in realtà amichevoli e, senza nessuna ragione, il 3 gennaio 2014 Crisci inseguì la [OSCURATO:PERSONA] armato di un bastone per poi andare a denunciarla, non sia stata smentita. La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con questa motivazione. Se è vero, infatti, che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, è anche vero che l'autonomia tra i due giudizi non comporta che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia escluso ritenendole non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491) e che, nell'individuare il comportamento doloso o gravemente colposo che ha dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 4. A quanto osservato deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata individua quale condotta gravemente colposa la reticenza serbata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni della lite del 3 gennaio 2014 senza chiarire perché, in assenza di una precisa ricostruzione dei fatti, tali ragioni dovessero essere note all'indagata e senza neppure valutare se l'ipotizzata reticenza possa essere considerata legittima espressione del diritto di difesa. Si deve ricordare che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza e il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ma solo nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Nell'attribuire rilevanza al mendacio, la giurisprudenza ha sottolineato, inoltre, che esso deve avere un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non individua in positivo le indicazioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti e, soprattutto, non spiega perché, non indicando le ragioni per cui Crisci la inseguì per picchiarla, rese più attendibili le accuse che Crisci le aveva rivolto. Accuse che avrebbero dovuto fin dall'inizio essere valutate con particolare cautela anche in ragione del fatto che il denunciante sosteneva di essere intimorito dalle minacce della [OSCURATO:PERSONA], e di averle perciò consegnato denaro, ma ammetteva anche di averla minacciata armandosi di un bastone, inseguendola e costringendola alla fuga. 5. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui deve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione fr
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