CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 05460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32387/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e CICCALE' LUCIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1146/2020depositata il 02/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 2 novembre 2020, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., quali soci illimitatamente responsabili in società di fatto con la società fallita. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) non vi è difetto di notifica dell’istanza in estensione del fallimento e del decreto a [OSCURATO:PERSONA], essendo avvenuta mediante il competente consolato, come risulta dal certicato Aire; b) non vi è nullità del procedimento per il venir meno, nelle more della procedura prefallimentare, della Cuini, dopo la notifica dell’istanza in estensione, in quanto il Lattanzi non ha allegato il fondamento della propria legittimazione a farla valere, e, trattandosi di fallimento entro l’anno dall’evento ex art. 10 l. f., non obbligatoria l’audizione dell’erede; c)sussiste la società di fatto tra i predetti soggetti, in quanto al riguardo plurimi elementi, puntualmente esaminati, dimostrano la sua esistenza, che integrano la prova piena dell’attività in un gruppo paritetico di soggetti, del comune intendo perseguito conforme all’interesse dei soci e della affectio societatis; d) rilevava, infine, come non era stato censurato l’accertamento circa la sussistenza dello stato di insolvenza compiuto dal tribunale. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi. Si difendono i fallimenti con controricorso. Le parti costituite hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 156 c.p.c., perché faceva difetto idonea notificazione dell’istanza di fallimento in estensione al Lattanzi, residente all’estero; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 102, 299, 300, 354 c.p.c., perché il contraddittorio in primo grado non era integro, mancando la signora Cuini, con necessaria interruzione del giudizio; 3) omessa, insuffi ciente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 2497, 2497-quinquiesc.c., 67 e 147, comma 5, l.f., perché non esisteva per nulla una super società di fatto, sulla base degli elementi in atti; 4) omessa, insufficiente e contraddittoria motiva zione e violazione degli artt. 2497, 2497-quinquiesc.c., 67 e 147, comma 5, l.f., perché non esisteva affatto una super società di fatto, sulla base degli inconferenti elementi in atti, in particolare essendo stato voluto il piano di risanamento della fallita dagli istituti di credito, che avevano preteso le garanzie di tutti gli altri; 5) (sebbene rubricato ancora come 4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 147, comma 5, l.f., perché la sentenza impugnata rileva la mancanza di motivi di reclamo circa la ritenuta insolvenza, ma neppure precisa chi avrebbe dovuto contestarla ed il tribunale ha compiuto valutazioni errate; 6) (sebbene rubricato come 5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 2497 c.c. e 147, comma 5, l.f., perché la corte territoriale non ha adeguatamente accertato il requisito dell’insolvenza; 7) (sebbene rubricato come 6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 147, comma 5, l.f., perché la corte territoriale non ha adeguatamente accertato il requisito dell’esistenza di un fondo comune. 2. –Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni. Anzitutto, esso difetta di procura. Come rileva parte controricorrente, la procura, pur indicata genericamente in ricorso come “in atti”, non risulta apposta a margine o in calce al ricorso e neppure conferita su foglio separato. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, come più volte sancito da questa Corte (e multis, Cass. n. 15706 del 2021 e 11592 del 2020). Inoltre, la recente pronuncia a Sezioni unite n. 37434 del 20022 ha ulteriormente chiarito che l’art 182, comma 2, c.p.c. non permette la sanatoria in taleevenienza. A ciò si aggiunga che il ricorso è affetto da ulteriori ragioni di inammissibilità, in quanto i motivi richiamano il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, da tempo non più in vigore. Ed ancora: il primo motivo è altresì inammissibile, per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., posto il consolidato principio secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di error in procedendo, in relazione al quale la corte è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, esige che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo (e plurimis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; 29-09-2017, n. 22880; 20-07-2012, n. 12664; 20-09-2006, n. 20405); il secondo motivo è inammissibile, perché non censura adeguatamente la ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui gli odierni ricorrenti difettano di legittimazione attiva al riguardo; i motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto intendono ripetere un giudizio sul fatto; i motivi quinto e sesto sono inammissibili, in quanto non si confrontano o non censurano in modo adeguato la ratio della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto ormai in giudicato implicito ogni questione afferente il requisito della insolvenza ex art. 5 l.f.; il settimo motivo è inammissibile, in quanto intende ripetere un giudizio sul fatto, al pari di quelli supra, sub 2.3, onde sul punto si richiamano i principî sopra esposti. 3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], atteso il difetto di procura, per il principio consolidato secondo cui, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l’attivitàdel difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, con la conseguente sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. 28-05-2019, n. 14474; Cass. 25-05-2018, n. 13055; ed altre); lo stesso principio si applica necessariamente al pagamento del contributo unificato Cass., sez. un., 1° giugno 2021, n. 15177). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie pari al 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo al pa