CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11348/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72 DOM. DIG., presso lo studio dellavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA n.783 /2023 depositata il 15/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento sullanno di imposta 2008 per maggior reddito da partecipazione in società di fatto. Proponeva ricorso al giudice di prossimità che ne rilevava la tardività, in quanto la notifica dellatto impositivo doveva ritenersi perfezionata con il decorso di dieci giorni dal deposito presso lUfficio postale della raccomandata recapitata contenente latto impositivo, deposito comunicato con raccomandata (CAD). Appellava la parte contribuente affermando lerroneità della procedura di notifica, laddove la CAD conteneva lindicazione che latto depositato provenisse dallUfficio del Lavoro, in luogo dellAgenzia delle entrate. Il collegio di secondo grado rigettava il gravame, ritenendo comunque sufficienti gli altri elementi (indirizzo ed Ufficio di provenienza) ed irrilevante lerrore, sicché regolare doveva ritenersi la notifica che era perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito, sicché tardivo il ricorso proposto oltre una settimana dalla scadenza dei sessanta giorni dalla notifica dellatto. Rilevava infine che latto era stato comunque ritirato, a riprova che la contribuente ne aveva avuta notizia. Ricorre la Sig.a Pieroni, affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica lAvvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità delladunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Altresì, la parte contribuente ha depositato successiva memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico articolato motivo di ricorso. 1.1. Con lunico motivo di ricorso si prospetta violazione dellart. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. come richiamato dallart. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione allart. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890 In altri termini, si afferma che il giudice del gravame non ha correttamente interpretato la normativa in materia di notificazione per posta, Da un lato la notifica per posta si perfeziona al momento della ricezione da parte del destinatario della Comunicazione di avvenuto deposito, essendo a tal fine irrilevante la semplice spedizione di essa, onde sarebbe erronea la tesi per cui la notifica si perfeziona allo spirare del 10° giorno dalla spedizione della CAD senza prendere in esame le circostanze della ricezione di essa da parte del destinatario (ed in particolare del compimento di tutte le formalità preparatorie di tale ricezione). Dallaltro, lindicazione quale richiedente la notifica di un soggetto diverso da quello effettivo non è una mera svista come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma ricade su un elemento essenziale della CAD poiché, a norma del citato art. 8 L. 890/1982 essa deve indicare il soggetto che la richiede. 2. La notifica è stata effettuata a mezzo posta ai sensi della legge 890/82 e, non essendosi trovato il destinatario dellatto allindirizzo di residenza (temporaneamente irreperibile), si è provveduto alla notifica ex art. 8 legge 890/82, con tutti i relativi adempimenti, seppure - come si dirà in prosieguo - dallesame dellavviso di ricevimento emergono alcune imprecisioni. I dieci giorni dopo i quali, ai sensi del comma 4 ultima parte, la notificazione si ha comunque per eseguita decorrono dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente, ovvero della raccomandata con cui si dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito. Si tratta della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), che non è oggetto di contestazione in questa sede, quanto alla sua spedizione, ma con contestazioni in ordine alla regolarità della compilazione del relativo avviso di accertamento. 2.1. Con accertamento in fatto, il collegio di merito ha individuato la CAD essere stata inviata il 29 aprile 2013, donde si è perfezionata il giorno 8 maggio 2013, decimo giorno dal deposito, per compiuta giacenza. Il plico è stato ritirato solo il giorno 24 maggio 2013, notificando il ricorso il successivo 13 luglio 2013. Giudice del fatto processuale, questa Corte riscontra la presenza dellavviso di ricevimento della raccomandata di notifica dellatto impositivo e dellavviso di ricevimento della CAD successivamente spedita. 2.2. Sennonché, dallesame di detto atto, non si evince da parte dellagente postale notificatore la spunta dellimmissione dellavviso in cassetta e dellaffissione alla porta dingresso; la fattispecie non appare quindi pienamente sovrapponibile a quanto deciso da questa Corte, ad esempio , con l ordinanza n. 19333 del 15 giugno 2022 , circa lavvenuto recapito nella sfera di conoscenza legale presso il domicilio del destinatario, in particolare affermando 6.5. Infine, quanto allavviso di ricevimento della CAD questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda» e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD; ( Cass. 29/10/2020 n. 23921 ) (così Cass. V, n. 19333/2022). Viene quindi nuovamente in rilievo quanto già ricordato circa la possibile conoscenza occasionale dellatto, alla stregua del ritiro, successivo però ai dieci giorni dalla spedizione, dellatto in ufficio postale. 2.3. Sotto altro profilo, la fattispecie finisce per intercettare il problema posto in essere dallordinanza interlocutoria n. 15564/2025, anche alla luce del principio affermato da Cass. n. 5178/25, nel senso che il termine di decadenza per limpugnazione dellatto potrebbe decorrere solo allesito di procedimento notificatorio validamente eseguito. La notifica dellatto impositivo, così effettuata, non può considerarsi pacificamente rituale. Ed infatti, è stato statuito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021). Tale avviso è stato prodotto dal patrono erariale, ma con le criticità di cui si è detto. 3. Sotto il secondo profilo, leventuale erroneità nellindicazione dellUfficio richiedente la notifica devesi ritenere aspetto non essenziale, laddove non è controverso che la paternità dellatto fosse desumibile comunque dalle indicazioni relative allAgenzia delle entrate e al numero dellatto impositivo. È stato affermato che in tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell' art. 48 disp. att. c.p.c. , in relazione all' art. 140 c.p.c. , non prescrive ulteriori indicazioni (cfr. Cass. II, n. 23400/2