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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46502/2022

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ELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in tre sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta (riferita a tre distinte imprese: sub a- [OSCURATO:PERSONA], sub c- Globaltrack e sub d- L.S.

Strade) ed una sentenza di condanna per associazione mafiosa (punto b).

Va premesso che era già stata riconosciuta la continuazione tra la prima bancarotta (cd. [OSCURATO:PERSONA]) e il reato associativo, precisandosi che la condotta in danno dei creditori era stata consumata funzionalmente all'interesse del sodalizio criminale.

Inoltre, la bancarotta Globaltrack era già stata ritenuta in continuazione con la prima (Lavori stradali) per la rilevata contiguità temporale e territoriale.

Il giudice dell'esecuzione ha negato l'ulteriore riconoscimento della continuazione tra la bancarotta [OSCURATO:PERSONA] e la bancarotta L.S.

Strade, distinguendo le circostanze di consumazione delle due vicende fallimentari: la prima bancarotta doveva ritenersi espressiva dell'appartenenza del Luraghi al sodalizio mafioso; diversamente, la seconda società era stata costituita proprio quando il condannato era uscito dall'organizzazione e gli atti di abuso del patri- monio di questa società sono stati dunque ritenuti espressivi di interessi individuali e familiari del condannato.

Pertanto, si è opposta al riconoscimento della continuazione tale differenza di contesto e di ispirazione, pur trattandosi di imprese strutturalmente simili (entrambe società a responsabilità limitata), operanti nel medesimo territorio.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto ai parametri di indivi- duazione dell'unitario disegno criminoso, che si censurano per avere privilegiato il criterio di continuazione cosiddetta verticale tra delitto associativo e reati-fine, anziché il criterio di connessione diretta ed orizzontale tra i reati, come si chiedeva nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., trattandosi nella specie di riconoscere la continuazione tra le due vicende di bancarotta sub a) e sub d).

Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto ignorare il rapporto tra ciascuna bancarotta e il delitto associativo, focalizzando invece l'attenzione sulla fondamentale analogia di gestione delle due imprese, costituite da identica compagine personale ed operanti nei medesimi settori e nel medesimo territorio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Il rigetto dell'invocata continuazione è stato correttamente motivato con riferimento agli usuali parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per verificare che i reati siano sorretti dalla medesima ideazione criminosa, unitariamente concepita ab origine almeno nelle linee essenziali, valutazione che il giudice dell'esecuzione ha logicamente e convincentemente giustificato con il rilievo che ben diversi erano stati il contesto e le spinte che avevano determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] casse delle società da lui amministrate, pur analoghe nella struttura e nell'oggetto sociale.

Peraltro, non trova alcuna base la doglianza per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto senz'altro seguire la prospettazione che la difesa aveva dato del reato continuato, non intendendo focalizzarsi sulla cosiddetta continuazione verticale tra delitto associativo e reati di bancarotta, bensì operando un collega- mento soltanto tra questi ultimi: nella specie, invero, l'impostazione seguita nel provvedimento impugnato è del tutto logica, avendo fatto richiamo all'associa- zione non al fine di ravvisare la continuazione verticale, bensì di contestualizzare le due bancarotte, dovendosi valutare un intento psichico dell'agente applicato alle concrete circostanze fattuali, altrimenti si tornerebbe surrettiziamente alla valorizzazione esclusiva della mera omogeneità delle violazioni.

1.2. Non va trascurato che, Vide tità.del disegno criminoso rappresenta il i rublhCsA-f-t, APu de, U3SR_E-- aratifflitt: p& ravvisare l continuazione tra reati, sicché deve preesistere alla esecuzione dei medesimi, e le differenze di contesto e di impulso evidenziate nell'impugnata ordinanza offrono coerente dimostrazione della mancanza di tale intento genetico unitario.

Il giudice di merito, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto che l'avvio della gestione della prima società (Lavori stradali, diretta a favorire il sodalizio mafioso) presentava una caratteristica saliente che la rendeva del tutto diversa da qualunque attività economica ordinaria; attività ordinaria che invece risulta essere all'origine della seconda società (L.S.

Strade), la quale era stata avviata nel momento in cui il condannato decideva di prendere le distanze dai sodali mafiosi.

Dunque, il giudice di merito ha logicamente escluso che l'imprenditore mafioso che aveva avviato la prima società, conducendola alla bancarotta con operazioni dolose e fatti distrattivi risalenti agli anni 2005/2006, avesse potuto prevedere, in quel momento, che sarebbe uscito dal sodalizio e avrebbe avviato un'impresa riferita soltanto a sé e alle sue esigenze di profitto illecito personale.

Non a caso, rimarca il giudice dell'esecuzione, le condotte fraudolente del Luraghi nella prima bancarotta sono state aggravate ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, tratto che manca nelle vicende fallimentari della LS Strade - consistite in appropriazioni dei corrispettivi delle utenze energetiche e nell'uso a fini personali delle carte di credito aziendali - condotte consumate nell'anno 2012 ed intraprese dopo la rottura tra il Luraghi e la cosca Barbaro.

A tale convincente ricostruzione non può opporsi soltanto che si trattava di società operanti nello stesso settore di mercato o con identità della struttura societaria, poiché ciò nulla prova in ordine alla sussistenza di una risoluzione criminosa unitaria ed originaria, e al contrario offre argomenti per individuare una predilezione del condannato per la medesima tipologia di illecito (come testimonia anche il certificato penale), espressione di una scelta di vita asociale ed indicativa di una maggiore pericolosità sociale del reo, come ha osservato l'impugnata ordinanza.

Né si apprezza alcuna illogicità nel rilievo della diversità del caso del riconoscimento della continuazione tra la bancarotta Globaltrack e quella della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in cui la prima aveva ad oggetto la distrazione dell'importo di C 720.000 proprio in favore della società [OSCURATO:PERSONA].

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in tre sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta (riferita a tre distinte imprese: sub a- [OSCURATO:PERSONA], sub c- Globaltrack e sub d- L.S. Strade) ed una sentenza di condanna per associazione mafiosa (punto b). Va premesso che era già stata riconosciuta la continuazione tra la prima bancarotta (cd. [OSCURATO:PERSONA]) e il reato associativo, precisandosi che la condotta in danno dei creditori era stata consumata funzionalmente all'interesse del sodalizio criminale. Inoltre, la bancarotta Globaltrack era già stata ritenuta in continuazione con la prima (Lavori stradali) per la rilevata contiguità temporale e territoriale. Il giudice dell'esecuzione ha negato l'ulteriore riconoscimento della continuazione tra la bancarotta [OSCURATO:PERSONA] e la bancarotta L.S. Strade, distinguendo le circostanze di consumazione delle due vicende fallimentari: la prima bancarotta doveva ritenersi espressiva dell'appartenenza del Luraghi al sodalizio mafioso; diversamente, la seconda società era stata costituita proprio quando il condannato era uscito dall'organizzazione e gli atti di abuso del patri- monio di questa società sono stati dunque ritenuti espressivi di interessi individuali e familiari del condannato. Pertanto, si è opposta al riconoscimento della continuazione tale differenza di contesto e di ispirazione, pur trattandosi di imprese strutturalmente simili (entrambe società a responsabilità limitata), operanti nel medesimo territorio. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto ai parametri di indivi- duazione dell'unitario disegno criminoso, che si censurano per avere privilegiato il criterio di continuazione cosiddetta verticale tra delitto associativo e reati-fine, anziché il criterio di connessione diretta ed orizzontale tra i reati, come si chiedeva nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., trattandosi nella specie di riconoscere la continuazione tra le due vicende di bancarotta sub a) e sub d). Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto ignorare il rapporto tra ciascuna bancarotta e il delitto associativo, focalizzando invece l'attenzione sulla fondamentale analogia di gestione delle due imprese, costituite da identica compagine personale ed operanti nei medesimi settori e nel medesimo territorio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il rigetto dell'invocata continuazione è stato correttamente motivato con riferimento agli usuali parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per verificare che i reati siano sorretti dalla medesima ideazione criminosa, unitariamente concepita ab origine almeno nelle linee essenziali, valutazione che il giudice dell'esecuzione ha logicamente e convincentemente giustificato con il rilievo che ben diversi erano stati il contesto e le spinte che avevano determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] casse delle società da lui amministrate, pur analoghe nella struttura e nell'oggetto sociale. Peraltro, non trova alcuna base la doglianza per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto senz'altro seguire la prospettazione che la difesa aveva dato del reato continuato, non intendendo focalizzarsi sulla cosiddetta continuazione verticale tra delitto associativo e reati di bancarotta, bensì operando un collega- mento soltanto tra questi ultimi: nella specie, invero, l'impostazione seguita nel provvedimento impugnato è del tutto logica, avendo fatto richiamo all'associa- zione non al fine di ravvisare la continuazione verticale, bensì di contestualizzare le due bancarotte, dovendosi valutare un intento psichico dell'agente applicato alle concrete circostanze fattuali, altrimenti si tornerebbe surrettiziamente alla valorizzazione esclusiva della mera omogeneità delle violazioni. 1.2. Non va trascurato che, Vide tità.del disegno criminoso rappresenta il i rublhCsA-f-t, APu de, U3SR_E-- aratifflitt: p& ravvisare l continuazione tra reati, sicché deve preesistere alla esecuzione dei medesimi, e le differenze di contesto e di impulso evidenziate nell'impugnata ordinanza offrono coerente dimostrazione della mancanza di tale intento genetico unitario. Il giudice di merito, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto che l'avvio della gestione della prima società (Lavori stradali, diretta a favorire il sodalizio mafioso) presentava una caratteristica saliente che la rendeva del tutto diversa da qualunque attività economica ordinaria; attività ordinaria che invece risulta essere all'origine della seconda società (L.S. Strade), la quale era stata avviata nel momento in cui il condannato decideva di prendere le distanze dai sodali mafiosi. Dunque, il giudice di merito ha logicamente escluso che l'imprenditore mafioso che aveva avviato la prima società, conducendola alla bancarotta con operazioni dolose e fatti distrattivi risalenti agli anni 2005/2006, avesse potuto prevedere, in quel momento, che sarebbe uscito dal sodalizio e avrebbe avviato un'impresa riferita soltanto a sé e alle sue esigenze di profitto illecito personale. Non a caso, rimarca il giudice dell'esecuzione, le condotte fraudolente del Luraghi nella prima bancarotta sono state aggravate ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, tratto che manca nelle vicende fallimentari della LS Strade - consistite in appropriazioni dei corrispettivi delle utenze energetiche e nell'uso a fini personali delle carte di credito aziendali - condotte consumate nell'anno 2012 ed intraprese dopo la rottura tra il Luraghi e la cosca Barbaro. A tale convincente ricostruzione non può opporsi soltanto che si trattava di società operanti nello stesso settore di mercato o con identità della struttura societaria, poiché ciò nulla prova in ordine alla sussistenza di una risoluzione criminosa unitaria ed originaria, e al contrario offre argomenti per individuare una predilezione del condannato per la medesima tipologia di illecito (come testimonia anche il certificato penale), espressione di una scelta di vita asociale ed indicativa di una maggiore pericolosità sociale del reo, come ha osservato l'impugnata ordinanza. Né si apprezza alcuna illogicità nel rilievo della diversità del caso del riconoscimento della continuazione tra la bancarotta Globaltrack e quella della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in cui la prima aveva ad oggetto la distrazione dell'importo di C 720.000 proprio in favore della società [OSCURATO:PERSONA]. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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