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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1024/2024

ECLI:EU:C:2024:973
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0777

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 21 novembre 2024 ( 1 ) Cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) contro

[OSCURATO:PERSONA] (C‑777/22 P)

e [OSCURATO:PERSONA] europea contro

[OSCURATO:PERSONA] (C‑789/22 P)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Applicazione da parte della BCE del diritto nazionale di recepimento di direttive – Direttiva 2014/59/UE – Articolo 29, paragrafo 1, prima frase – Applicabilità diretta – Obbligo a carico dei singoli – Interpretazione conforme – Controllo in sede giurisdizionale dell’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE – Decisione della BCE di assoggettare [OSCURATO:SOCIETA] ad amministrazione straordinaria – Ricorso di annullamento proposto da un’azionista di minoranza – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Incidenza diretta e individuale – Persistenza dell’interesse ad agire» Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 1024/2013

2. Direttiva 2014/59 B. Diritto nazionale

III. Fatti all’origine della controversia A. Fatti B. Sentenza impugnata

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

V. Analisi A. Sintesi dei motivi di impugnazione e ordine di esame B. Motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso

1. Legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE

a) Incidenza diretta

b) Incidenza individuale

2. Persistenza dell’interesse ad agire

3. Conclusione intermedia C. Motivi di impugnazione relativi alla fondatezza del ricorso: violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59 e con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario

1. Ordine di esame

2. Applicabilità diretta e primato dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59

a) Struttura normativa dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59

b) Applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti

3. In subordine: applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 da parte della BCE

a) La BCE quale destinataria di disposizioni di direttive direttamente applicabili

b) Conseguenze dell’applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti

4. Interpretazione conforme alla direttiva dell’articolo 69 octiesdecies, primo comma, lettera b), e dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario

5. Diritto nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 quale «diritto» o «fatto»

6. Ricevibilità della censura relativa all’interpretazione conforme dell’articolo 69 octiesdecies, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario

7. Conclusione intermedia

VI. Conclusione

I. Introduzione

1. Le impugnazioni riunite della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (in prosieguo: la «BCE») e della [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») di cui trattasi hanno ad oggetto una sentenza del Tribunale (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), con cui quest’ultimo ha annullato le decisioni della BCE del 1 o gennaio e del 29 marzo 2019 (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

Mediante dette decisioni, la BCE aveva assoggettato la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «banca») ad amministrazione straordinaria ( 3 ) e l’aveva prorogata fino al 30 settembre 2019 ( 4 ).

2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo grado e resistente in sede di impugnazione, era uno dei numerosi azionisti di minoranza della banca.

3. In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente giudicato ricevibile il ricorso.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse un (persistente) interesse ad agire per ottenere l’annullamento delle decisioni controverse e che queste ultime la riguardassero direttamente e individualmente ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

A tal riguardo, il Tribunale ha distinto, in relazione all’amministrazione straordinaria della banca disposta dalla BCE, la situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dalla situazione degli azionisti che ha dato luogo alla sentenza BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( 5 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).

Infatti, in quest’ultima causa, gli azionisti avevano impugnato una decisione con cui la BCE revocava l’autorizzazione della banca in questione.

La Corte aveva ritenuto che detti azionisti non fossero direttamente interessati dalla decisione in parola, cosicché aveva respinto il loro ricorso di annullamento in quanto irricevibile.

Infatti, esso aveva prodotto solo effetti economici negativi nei confronti degli stessi, ma non aveva inciso sulla loro situazione giuridica ( 6 ).

4. In secondo luogo, nell’ambito della fondatezza del ricorso, le ricorrenti lamentano, in sostanza, una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 da parte del Tribunale ( 7 ).

A tal riguardo, si pongono importanti questioni di diritto ancora non chiarite nella giurisprudenza della Corte.

Esse riguardano la portata dell’obbligo della BCE, ivi previsto, di applicare, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza sugli enti creditizi nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, anche il diritto nazionale di recepimento del pertinente diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2014/59/UE ( 8 ), applicabile nel caso di specie: – La BCE è tenuta ad applicare il diritto nazionale quale è adottato dal legislatore per recepire una direttiva nonché interpretato e applicato dai giudici nazionali, anche se esso è in contrasto con le disposizioni della stessa direttiva? – In caso di diretta applicabilità delle disposizioni di una direttiva, non solo le autorità e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche la BCE devono applicare esclusivamente le disposizioni di cui trattasi, disapplicando il diritto nazionale ad esse contrario in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione? – Nell’ipotesi in cui non sia ipotizzabile un’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva, ad esempio perché esse creano obblighi per i singoli, la BCE è tenuta a rispettare i principi applicabili ai fini di un’interpretazione conforme del diritto nazionale? – A tal riguardo, la BCE deve ricorrere ai metodi di interpretazione riconosciuti nell’ordinamento nazionale e alla pertinente giurisprudenza dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri?

5. A mio avviso, la BCE, in quanto istituzione dell’Unione, non può, in considerazione dei fondamentali postulati della salvaguardia dell’uniformità e dello Stato di diritto nell’ordinamento dell’Unione, in ultima analisi essere tenuta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, a violare deliberatamente il diritto dell’Unione applicando il diritto nazionale in contrasto con esso.

Tuttavia, se dovesse agire in tal senso, i giudici dell’Unione dovrebbero correggere detto approccio.

Nondimeno, tali questioni e la motivazione di un siffatto esito sono molto controverse anche in dottrina ( 9 ).

A tal riguardo, occorre precisare la questione, altrettanto controversa, relativa ai criteri di controllo applicabili nel procedimento di annullamento in primo grado e nel successivo giudizio di impugnazione per quanto riguarda gli atti della BCE volti all’applicazione di disposizioni nazionali ( 10 ).

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

6. Il contesto normativo dell’Unione applicabile nella presente causa è costituito essenzialmente dal regolamento n. 1024/2013 e dalla direttiva 2014/59.

1. Regolamento n. 1024/2013

7. Il considerando 34 del regolamento n. 1024/2013 così recita: «Nell’assolvimento dei suoi compiti e nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Queste norme sono costituite dal pertinente diritto dell’Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi e sui conglomerati finanziari.

Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, la BCE dovrebbe applicare la legislazione nazionale di recepimento.

Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate.

Ciò non osta al principio del primato del diritto dell’Unione.

Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sul pertinente diritto vincolante dell’Unione e agire in conformità di quest’ultimo».

8. L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 prevede quanto segue: «Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni».

2. Direttiva 2014/59

9. Il considerando 39 della direttiva 2014/59 così recita: «Durante le fasi di risanamento e di intervento precoce stabilite nella presente direttiva, è opportuno che gli azionisti mantengano pienamente la responsabilità e il controllo dell’ente, salvo quando l’autorità competente abbia nominato un amministratore temporaneo».

10. Il considerando 40 della stessa direttiva enuncia, in particolare, quanto segue: «Per preservare la stabilità finanziaria è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione.

A tal fine le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento precoce, compreso il potere di nominare un amministratore temporaneo che sostituisca l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente o lavori temporaneamente con essi.

L’amministratore temporaneo dovrebbe avere il compito di esercitare i poteri che gli sono conferiti al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria dell’ente.

La nomina dell’amministratore temporaneo non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell’Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall’Unione o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di tutela degli investimenti. (…)».

11. L’articolo 28 della direttiva 2014/59, intitolato «Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione», stabilisce quanto segue: «Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone.

La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente».

12. L’articolo 29 della direttiva 2014/59, intitolato «Amministratore temporaneo», così dispone: «(1) [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione.

Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina.

Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.

L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi. (2) All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze.

Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente.

I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente sono conformi al diritto societario applicabile. (3) All’atto della nomina, l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo che possono comprendere l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente.

All’atto della nomina l’autorità competente specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo. (4) [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le autorità competenti abbiano la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei.

L’autorità competente può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

L’autorità competente può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo. (5) L’autorità competente può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione dell’autorità competente.

L’autorità competente specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina di un amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente. (6) L’autorità competente può imporre all’amministratore temporaneo di redigere, a intervalli da questa stabiliti nonché alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso. (7) L’incarico di un amministratore temporaneo può avere durata massima di un anno.

Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo.

Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono le condizioni per il mantenimento di un amministratore temporaneo e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti. (8) Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti a norma del diritto societario nazionale o dell’Unione. (9) [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare la responsabilità degli amministratori temporanei conformemente al diritto nazionale relativamente ad atti e omissioni nell’esercizio del loro mandato di amministratori temporanei a norma del paragrafo

3. (10) Un amministratore temporaneo nominato ai sensi del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale».

B. Diritto nazionale

13. La direttiva 2014/59 è stata trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 16 novembre 2014, n. 181 ( 11 ).

14. L’articolo 8 della legge del 9 luglio 2015, n. 114 ( 12 ), che stabilisce i principi e i criteri direttivi necessari per l’esercizio dei poteri, prevede, in particolare, quanto segue: «1.

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l’altro, che le facoltà di opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; (...)».

15. Il decreto legislativo n. 181 ha modificato la legge in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario; in prosieguo: il «testo unico bancario») ( 13 ).

Nella sezione 01-I, intitolata «Misure di intervento precoci», è stato inserito l’articolo 69 octiesdecies , il cui primo comma, lettera b), è formulato come segue: «[OSCURATO:PERSONA] d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario: (…) b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69 vicies semel , quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53 bis e 67 ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione».

16. L’articolo 69 vicies semel del testo unico bancario autorizza l’autorità di vigilanza a rimuovere taluni componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell’alta dirigenza.

17. L’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, inserito nella sezione I con il titolo «Amministrazione straordinaria», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] d’Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all’articolo 69 octiesdecies , comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria».

III. Fatti all’origine della controversia A. Fatti

18. La banca è un ente creditizio con sede in Italia, quotato in borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014.

Essa ha accumulato perdite per oltre EUR 1,6 miliardi tra il dicembre 2014 e il 1 o gennaio 2019.

Al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deteneva 200000 azioni ordinarie corrispondenti allo 0,000361% del capitale sociale della banca.

19. Tra il 2016 e la fine del 2018, la BCE ha adottato diverse misure infruttuose di rafforzamento patrimoniale e di stabilizzazione della banca, al fine di consentirle di conformarsi nuovamente al requisito di fondi propri ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 ( 14 ).

20. Con la prima decisione controversa del 1 o gennaio 2019, sulla base degli articoli 69 octiesdecies , 70 e 98 del testo unico bancario, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59, la BCE ha assoggettato la banca ad amministrazione straordinaria (in prosieguo anche: la «decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria») e ha disposto, in particolare, le seguenti misure: – scioglimento del consiglio di amministrazione della banca e sostituzione degli ex membri con tre commissari straordinari, tra i quali M. e I., che erano stati in precedenza rispettivamente presidente di detto consiglio di amministrazione e amministratore delegato di tale banca; – scioglimento del collegio sindacale della banca e sostituzione degli ex membri con altre tre persone; – assegnazione ai nuovi organi del compito di «dare corso alle azioni necessarie ad assicurare che [la banca] torni a rispettare i requisiti patrimoniali in modo sostenibile».

21. Il 2 gennaio 2019 la BCE e la banca hanno annunciato simultaneamente, con comunicati stampa, l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per le società e la borsa (Italia) ha quindi sospeso le negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dalla banca, e ciò «fino alla vigenza della (…) decisione [di cui trattasi] ovvero fino a quando, anche in esito alle ulteriori eventuali iniziative delle competenti [a]utorità per la [v]igilanza prudenziale, non sarà ripristinato un completo quadro informativo sui titoli [in parola]».

22. Con la seconda decisione controversa del 29 marzo 2019, la BCE ha prorogato fino al 30 settembre 2019 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria (in prosieguo anche: la «prima decisione di proroga»).

L’adozione di tale decisione è stata annunciata dalla banca in un comunicato stampa del 30 marzo 2019.

23. Con decisione del 30 settembre 2019, la BCE ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «seconda decisione di proroga»).

24. Con decisione del 20 dicembre 2019, la BCE ha prorogato fino al 31 gennaio 2020 l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria al fine di consentire il perfezionamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale (in prosieguo: la «terza decisione di proroga»).

25. Secondo le indicazioni concordanti fornite dalle parti in risposta ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, nel settembre 2019 la banca è stata ricapitalizzata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia) (in prosieguo: il «FITD») ( 15 ) in forza di un contratto quadro concluso dagli amministratori temporanei e approvato dall’assemblea generale straordinaria della banca.

Nell’estate del 2022 il FITD ha venduto le sue azioni della banca a [OSCURATO:SOCIETA].

A causa della successiva procedura di «squeeze-out» la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto vendere le sue azioni nel settembre 2022, perdendo così il suo status di azionista (di minoranza) della banca.

B. Sentenza impugnata

26. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni controverse. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interveniente, ha sostenuto le conclusioni della BCE con cui si chiede il rigetto del ricorso.

27. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato le decisioni controverse.

Inoltre, lo stesso ha respinto il ricorso nella parte in cui esso era diretto in generale contro ogni atto conseguenziale o successivo alla prima decisione controversa, vale a dire ivi comprese la seconda e la terza decisione di proroga.

28. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto azionista di minoranza della banca, è direttamente e individualmente interessata dalle decisioni controverse, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e ha un interesse ad agire.

Essa è quindi legittimata ad agire ( 16 ).

29. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la BCE aveva utilizzato, per le decisioni controverse, una base giuridica insufficiente.

Esse erano fondate su un «deterioramento significativo della situazione [della banca]» ai sensi dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, che recepisce l’articolo 29 della direttiva 2014/59, sebbene tale disposizione (nazionale) non contenga una siffatta condizione.

Un requisito del genere figura solo nell’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, che recepisce l’articolo 28 della direttiva.

Quest’ultima disposizione (nazionale) prevede soltanto la «rimozione» degli organi amministrativi e di controllo della banca, ma non il potere, previsto dall’articolo 70 del testo unico bancario, di assoggettare la banca ad amministrazione straordinaria mediante lo «scioglimento» di detti organi.

L’articolo 69 octiesdecies e l’articolo 70 del testo unico bancario riguardano quindi ipotesi distinte e, alla luce del tenore letterale degli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59, misure di diversa intensità da adottare in successione tra loro, le quali sono subordinate a diverse condizioni (alternative), tutte tassative.

La condizione relativa al «deterioramento della situazione della banca» non si applica quindi alle misure adottate ai sensi dell’articolo 70 del testo unico bancario, cosicché la BCE ha violato la disposizione in parola ( 17 ).

30. Alla luce della chiara formulazione degli articoli 69 octiesdecies e 70 del testo unico bancario e dei termini ivi utilizzati, secondo il Tribunale non si può neppure ipotizzare un’interpretazione conforme.

Infatti, il provvedimento adottato dalla BCE è quello previsto dall’articolo 70 del testo unico bancario, cosicché dovrebbero essere soddisfatte le condizioni di quest’ultimo articolo ( 18 ).

Il «deterioramento della situazione della banca» previsto dall’articolo 69 octiesdecies del testo unico bancario non è «un’espressione generica, bensì una condizione prevista da un testo legislativo, che si riferisce a un elenco tassativo di quattro condizioni alternative» e non può quindi giustificare l’adozione di misure di cui all’articolo 70 del testo unico bancario ( 19 ).

31. Inoltre, la BCE non è tenuta ad applicare la direttiva 2014/59 allo scopo di imporre l’amministrazione straordinaria della banca in caso di deterioramento significativo della sua situazione.

Ciò non deriva neppure dall’obbligo, incombente alla stessa in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, di applicare il diritto nazionale di recepimento delle direttive.

La disposizione di cui trattasi non può essere intesa come «comprendente due fonti distinte di obblighi, vale a dire il diritto dell’Unione nel suo insieme, ivi comprese le direttive, al quale si dovrebbe aggiungere la legislazione nazionale [volta a recepirle]».

Secondo il Tribunale, una simile interpretazione presupporrebbe infatti che «le disposizioni nazionali divergano dalle direttive e che, in tal caso, i due tipi di atti vincolino la BCE come fonti normative distinte» ( 20 ).

Tuttavia, ciò è contrario all’articolo 288 TFUE.

Inoltre, una direttiva non può creare obblighi a carico di un privato.

Pertanto, non si può porre rimedio all’errore commesso dalla BCE neppure con un’interpretazione libera dell’articolo 70 del testo unico bancario alla luce della direttiva 2014/59 ( 21 ).

32. Il Tribunale non ha più esaminato gli altri sei motivi di ricorso da esso individuati ( 22 ).

33. Nella misura in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha contestato anche la seconda e la terza decisione di proroga, utilizzando la formulazione «ogni atto conseguenziale e successivo» nel ricorso, nella replica e in un’ulteriore lettera, il Tribunale ha respinto detto argomento in quanto irricevibile per carenza di determinatezza e per inosservanza delle condizioni dell’articolo 76, lettera d), e dell’articolo 86 del suo regolamento di procedura, poiché l’atto introduttivo del ricorso non vi faceva sufficiente riferimento ( 23 ).

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

34. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 dicembre 2022, la BCE ha proposto impugnazione nella causa C‑777/22 P.

35. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione nella causa C‑789/22 P.

36. Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] e della BCE del 18 e del 20 gennaio 2023, il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause C‑777/22 P e C‑789/22 P ai sensi dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.

37. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 marzo 2023, l’Italia ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, di intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE e della [OSCURATO:PERSONA].

Con decisione del 17 aprile 2023, il presidente della Corte ha accolto tale istanza.

Il 26 marzo 2023 l’Italia ha depositato la sua memoria d’intervento.

38. La BCE, sostenuta dall’Italia, chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima annulla le decisioni controverse; – respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile; – in subordine, dichiarare la legittimità delle decisioni controverse e, se del caso, rinviare la causa al Tribunale affinché sia quest’ultimo a statuire sui motivi non esaminati nella sentenza impugnata, e – condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla BCE tanto in primo grado quanto nel procedimento di impugnazione.

39. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Italia, chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile e infondato; – condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio; – in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

40. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione nella sua totalità in quanto irricevibile e confermare la sentenza impugnata; – in subordine, accogliere le conclusioni non esaminate dal Tribunale, oppure – in via ulteriormente subordinata, rinviare la causa al Tribunale per il riesame.

41. Su richiesta della BCE e dell’Italia del 3 e del 6 novembre 2023, il 7 maggio 2024 le cause riunite sono state rinviate alla Grande Sezione della Corte.

42. Il 7 maggio 2024, la Corte ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti, il che è avvenuto entro i termini stabiliti.

43. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi il 25 giugno 2024.

V. Analisi A. Sintesi dei motivi di impugnazione e ordine di esame

44. Nella causa C‑777/22 P, la BCE, sostenuta dall’Italia, deduce due motivi.

45. Con il primo motivo di impugnazione, la BCE asserisce che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nella valutazione dell’«incidenza diretta e individuale» nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché del suo interesse ad agire.

Con il secondo motivo di impugnazione, la BCE contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’analizzare le basi giuridiche impiegate nelle decisioni controverse; detto esame avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, alla luce di tutto il diritto nazionale applicabile e dei metodi di interpretazione riconosciuti dallo stesso.

Ciò riguarderebbe, in particolare, l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, come interpretati dai giudici italiani.

46. Nella causa C‑789/22 P, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Italia, deduce cinque motivi di impugnazione che si sovrappongono parzialmente a quelli della BCE.

47. Con il primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce gli stessi errori di diritto del Tribunale, nell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che la BCE ha dedotto con il suo primo motivo.

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicare l’articolo 84 del suo regolamento di procedura sollevando d’ufficio un vizio sostanziale e statuendo ultra petita .

Con il suo terzo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], analogamente al secondo motivo di impugnazione della BCE, deduce un asserito errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario.

Il quarto motivo di impugnazione riguarda una violazione dell’articolo 288, terzo comma, TFUE sulla base del fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario non potesse essere interpretato conformemente all’articolo 29 della direttiva 2014/59.

Infine, con il suo quinto motivo di impugnazione, anch’esso simile al secondo motivo di impugnazione della BCE, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso più errori di diritto nella valutazione del rapporto tra il diritto nazionale e le direttive, tra cui le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 288, secondo e terzo comma, TFUE, nonché il mancato rispetto dell’applicabilità diretta delle disposizioni pertinenti di una direttiva.

48. Esaminerò anzitutto congiuntamente i motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso ( 24 ) ( sub B).

In seguito, tratterò altresì congiuntamente i motivi di impugnazione che riguardano le valutazioni del Tribunale nel merito ( 25 ) ( sub C).

B. Motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso

49. I motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso riguardano, da un lato, l’eventuale incidenza diretta e individuale delle decisioni controverse nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( sub 1) e, dall’altro, il (persistente) interesse della stessa ad ottenerne l’annullamento ( sub 2).

50. Al riguardo, si deve tener conto del fatto che nel procedimento di impugnazione la Corte è tenuta ad esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso, ivi compreso il perdurare dell’interesse ad agire, indipendentemente dagli argomenti invocati dalle parti e dalla valutazione del Tribunale ( 26 ).

Già per detto motivo l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo motivo di impugnazione della BCE non può essere accolta e deve essere respinta.

1. Legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE

51. Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, un soggetto che non sia destinatario dell’atto impugnato è legittimato ad agire solo se quest’ultimo lo riguarda «direttamente e individualmente».

Inizierò esaminando se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente interessata dalle decisioni controverse. a) Incidenza diretta

52. Secondo una giurisprudenza costante, affinché una persona sia considerata «direttamente interessata» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni.

In primo luogo, la misura contestata deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato.

In secondo luogo, la misura non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico.

Essa deve, piuttosto, derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie ( 27 ).

53. Come il Tribunale ha correttamente rilevato facendo riferimento a detta giurisprudenza ( 28 ), le decisioni controverse producono direttamente effetti negativi sulla situazione giuridica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in quanto azionista della banca.

Ciò riguarda l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione, di voto e di altri diritti stabiliti nello statuto della banca.

Contrariamente alle censure dedotte dalla BCE, non può essere ravvisata al riguardo alcuna violazione né, a fortiori , alcuno snaturamento delle pertinenti disposizioni statutarie della banca sui diritti degli azionisti.

In particolare, le decisioni controverse incidono sui diritti di eleggere gli organi amministrativi e di controllo della banca (articoli 18 e 26), di convocare l’assemblea generale degli azionisti e di stabilire le materie all’ordine del giorno (articolo 10, paragrafo 4).

Ciò vale parimenti per le condizioni in cui detta assemblea generale o una determinata parte degli azionisti può mettere in causa la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis del codice civile italiano ( 29 ).

54. Disponendo l’amministrazione straordinaria della banca o prorogandola, le decisioni controverse hanno sospeso o limitato l’esercizio dei diritti in parola e hanno dunque inciso direttamente sulla situazione giuridica degli azionisti, ivi compresa quella della signora [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in forza di tale provvedimento, i diritti di eleggere gli organi amministrativi e di controllo della banca, di convocare l’assemblea generale degli azionisti e di stabilirne le materie all’ordine del giorno sono stati trasferiti ai commissari straordinari.

La corrispondente sospensione o limitazione dei diritti di partecipazione o di voto degli azionisti in questione deriva dal combinato disposto dell’articolo 70, secondo comma, e dell’articolo 72, sesto comma, del testo unico bancario, che prevedono il trasferimento automatico di tali diritti ai commissari straordinari ( 30 ).

Inoltre, la responsabilità civile degli organi amministrativi e di controllo della banca è stata limitata, in caso di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, secondo l’articolo 72, nono comma, del testo unico bancario, alle ipotesi di dolo e colpa grave e poteva essere fatta valere in giudizio solo da parte dei commissari straordinari previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 72, quinto comma, del testo unico bancario, ai commissari in parola è stato conferito il diritto di esercitare, previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, azioni di responsabilità contro i membri dei disciolti organi della banca o l’amministratore delegato.

L’assemblea generale degli azionisti o una parte di essi che detengono una determinata quota del capitale sociale non potevano quindi più esercitare siffatte azioni ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis del codice civile italiano ( 31 ).

55. Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente una siffatta lesione dei diritti di partecipazione o di voto degli azionisti, tra cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto che lo statuto della banca preveda in parte, per l’esercizio effettivo di questi ultimi, una soglia minima, vale a dire la titolarità da parte di tali azionisti dell’1% delle azioni ( 32 ).

Infatti, tutti i diritti di partecipazione o di voto in questione hanno, al pari del diritto di voto di un cittadino in occasione di elezioni democratiche, un valore intrinseco .

Quest’ultimo non dipende dalla questione se l’esercizio di detti diritti sia sufficiente per influenzare effettivamente le decisioni essenziali in materia di organizzazione e di gestione della banca.

Infatti, i diritti di partecipazione o di voto includono e tutelano la stessa possibilità giuridica di partecipare a siffatti processi decisionali e di influenzarne l’esito.

Il Tribunale ha riconosciuto correttamente tale aspetto, constatando che l’argomento dedotto dalla BCE e dalla [OSCURATO:PERSONA] «prescinde (…) dal diritto di voto che consente a ciascun azionista di partecipare individualmente all’elezione dei membri [dell’assemblea generale] chiamati a far parte degli organi amministrativi e di controllo» ( 33 ).

Tuttavia, quando viene disposta l’amministrazione straordinaria, tale possibilità giuridica di influenzare l’amministrazione della banca viene automaticamente meno.

56. Il fatto che un azionista di minoranza possa eventualmente raggiungere la soglia minima pertinente solo insieme ad altri azionisti (di minoranza) è quindi irrilevante al fine di stabilire se i diritti di partecipazione o di voto dello stesso siano stati lesi in quanto tali.

L’eventuale raggiungimento di tale soglia minima rileva solo per determinare, in un secondo momento, se l’esercizio dei diritti di partecipazione o di voto sia sufficiente anche per ottenere gli effetti giuridici desiderati (come, ad esempio, la convocazione dell’assemblea generale annuale o la determinazione di un punto all’ordine del giorno per quest’ultima).

Tuttavia, ciò non può mettere in discussione né l’esistenza né la necessità di tutelare l’esercizio di detti diritti individuali ( 34 ).

Di conseguenza, come il Tribunale ha correttamente rilevato ai punti da 43 a 45 della sentenza impugnata, occorre altresì respingere l’obiezione delle ricorrenti secondo cui i rispettivi diritti di adozione delle decisioni spetterebbero solo all’assemblea generale o a una parte degli azionisti che raggiungano una determinata quota di azioni e non a singoli azionisti titolari unicamente di diritti di voto.

57. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ), la Corte ha del resto indirettamente confermato che, in un caso come quello di specie, che, a differenza della revoca dell’autorizzazione controversa in tale causa, riguarda solo l’assoggettamento di una banca all’amministrazione straordinaria, la lesione dei diritti degli azionisti di partecipare alla gestione può essere sufficiente per ritenere gli stessi direttamente interessati.

Infatti, in quest’ultima ipotesi, la lesione di tali diritti non comprende gli effetti negativi puramente economici per la banca e i suoi azionisti, che deriverebbero dalla revoca della sua autorizzazione o addirittura dalla sua liquidazione ( 36 ).

La Corte ha altresì espressamente riconosciuto che la stessa decisione che dispone la liquidazione di una banca incide in maniera diretta sul diritto degli azionisti di partecipare alla sua gestione, giacché essa viene affidata al liquidatore.

Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA], detta decisione era fondata esclusivamente sul diritto lettone.

Essa non era quindi riconducibile né al diritto dell’Unione né alla decisione controversa della BCE con cui veniva revocata l’autorizzazione, cosicché essa non riguardava direttamente gli azionisti ( 37 ).

Tuttavia, come ha correttamente rilevato il Tribunale ( 38 ), la situazione è differente nel caso di una decisione della BCE che dispone l’amministrazione straordinaria di una banca.

58. La BCE non può inficiare tali conclusioni facendo riferimento alla sentenza Albert e altri c.

Ungheria emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 39 ).

59. Da un lato, la legittimazione a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della CEDU, esaminata dalla Corte EDU, non è identica alle condizioni della legittimazione ad agire di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Dall’altro lato, anche la Corte EDU riconosce, in linea di principio, che i soci di una banca sono «direttamente interessati» ai sensi dell’articolo 34 della CEDU quando il ricorso è diretto contro atti che riguardano tanto la banca quanto i diritti dei suoi azionisti.

Detto principio è limitato solo quando la banca e i suoi azionisti sono così strettamente intrecciati tra loro che sarebbe artificioso distinguerli o quando ciò sia giustificato da «circostanze eccezionali».

La Corte EDU ha quindi riconosciuto, analogamente alla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 57 delle presenti conclusioni), che gli atti che incidono direttamente sui diritti degli azionisti (di partecipare all’amministrazione della banca) sono diversi dagli atti (unicamente) diretti nei confronti della banca.

Infatti, gli atti in parola non si limitano a pregiudicare gli interessi economici dei soci della banca di cui trattasi, ma modificano la loro situazione giuridica nell’ambito della struttura di governance di quest’ultima ( 40 ).

60. È vero che nella sentenza Albert e altri c.

Ungheria la Corte EDU ha ritenuto che i diritti dei soci non fossero «direttamente interessati».

Infatti, da un lato, essi potevano esercitare i diritti in parola, per quanto riguarda la fusione controversa delle due banche interessate, nel corso delle procedure decisionali e in occasione delle votazioni al riguardo.

Dall’altro lato, a causa dell’entità eccessivamente limitata delle quote individuali di partecipazione alla società, tali diritti non erano sufficienti per controllare una delle banche in questione.

La Corte EDU ha pertanto supposto, a differenza delle ipotesi di erosione artificiosa dei diritti di voto degli azionisti o di soppressione delle azioni, su cui si era pronunciata in precedenza ( 41 ), che le misure contestate, essenzialmente legate ad aspetti societari, avessero solo un’influenza «incidentale e indiretta» sui diritti dei singoli azionisti in quanto tali ( 42 ).

61. Tuttavia, la particolare situazione della fusione di due banche non è paragonabile a quella della presente causa, in cui una banca viene solamente assoggettata ad amministrazione straordinaria.

Infatti, le due banche oggetto di fusione avevano cessato di esistere e di operare sul mercato nella loro forma precedente.

Una modifica strutturale definitiva di una banca e della sua attività e gli effetti economici ad essa correlati si distinguono quindi da un’amministrazione straordinaria, durante la quale il controllo dell’attività di una banca è solo temporaneamente nelle mani di altre persone, nonché dagli effetti della stessa sui diritti dei soci.

L’argomento della BCE fondato sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di fusione di banche non è quindi applicabile al caso di specie e deve essere respinto.

62. Inoltre, i diritti di partecipazione o di voto degli azionisti della banca sono stati automaticamente sospesi e limitati dall’amministrazione straordinaria disposta o prorogata con le decisioni controverse.

Non era necessaria a tal fine una decisione discrezionale nel frattempo intervenuta o un’ulteriore misura d’esecuzione ( 43 ).

Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era direttamente interessata da dette decisioni ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 44 ). b) Incidenza individuale

63. La questione se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] soddisfi anche il criterio dell’incidenza individuale deve essere esaminata solo se le decisioni controverse non costituiscono «atti regolamentari» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Secondo costante giurisprudenza, tale nozione comprende tutti gli atti non legislativi di portata generale.

Ciò presuppone che un atto del genere si applichi a situazioni determinate obiettivamente e produca i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta ( 45 ).

64. Detto presupposto non ricorre nel caso di specie.

Le decisioni controverse erano indirizzate direttamente alla banca, vale a dire una persona giuridica, e riguardavano anche il numero di azionisti esistenti alla data della loro adozione.

Occorre quindi esaminare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di azionista, soddisfacesse all’epoca il criterio dell’incidenza individuale.

65. A mio avviso, il Tribunale ha correttamente ammesso tale incidenza individuale nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte ( 46 ).

66. Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una misura sono individualmente interessati dalla stessa solo se detta misura li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li contraddistingue in modo analogo ai destinatari ( 47 ).

In particolare, nel caso di misure di carattere astratto e generale, la Corte ha dichiarato che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti ai quali le stesse si applicano non è sufficiente perché essi siano considerati individualmente interessati, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame ( 48 ).

67. Come ha correttamente rilevato il Tribunale ( 49 ), nel momento in cui sono state adottate le decisioni (concrete e individuali) controverse la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era individuabile nella sua qualità di azionista e quindi come membro del gruppo chiaramente definito di tutti gli azionisti della banca.

Le decisioni in parola hanno, inoltre, interferito con l’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto riconosciuti in tale qualità dallo statuto della banca (paragrafi 53 e seguenti delle presenti conclusioni).

Pertanto, esse riguardavano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non solo nella sua qualità «oggettiva» di azionista (rispetto agli azionisti di altre società), come sostengono le ricorrenti, ma anche in quanto detentrice, univocamente individuabile in tale momento, di una parte del capitale della banca.

Inoltre, detta misura mirava proprio a sospendere i diritti di partecipazione e di voto degli azionisti della banca (e non quelli degli azionisti di altre società) (paragrafo 54 delle presenti conclusioni) al fine di facilitare il risanamento della stessa.

68. L’argomento addotto in particolare dalla BCE, secondo il quale, per effetto di un simile approccio, circa 35000 azionisti della banca dovrebbero essere considerati individualmente interessati e legittimati ad agire, non può mettere in discussione detta valutazione.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, il numero di potenziali ricorrenti interessati in funzione della natura della misura impugnata non è al riguardo rilevante, fintantoché essi possono essere individuati con chiarezza in quanto facenti parte di una cerchia saldamente ristretta di persone e la misura in parola lede (specificamente) i diritti ad essi spettanti ( 50 ).

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto le decisioni controverse non costituiscono misure di portata generale, bensì hanno natura concreta e individuale (paragrafi 64 e 66 delle presenti conclusioni).

69. Pertanto, il Tribunale ha correttamente stabilito che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era individualmente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalle decisioni controverse.

Di conseguenza, non è necessario chiarire se la motivazione supplementare censurata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti da 73 a 75 della sentenza impugnata (in risposta all’argomento dedotto dalla stessa in primo grado), sia viziata da un errore di diritto.

2. Persistenza dell’interesse ad agire

70. Resta da esaminare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], alla luce della cessazione dell’amministrazione straordinaria della banca e della perdita indiscussa del suo status di azionista, possa ancora far valere un interesse (ad agire) diretto all’annullamento delle decisioni controverse e se lo abbia dimostrato.

71. È vero che il Tribunale ha esaminato la sussistenza di un autonomo interesse ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che si possa distinguere da quello della banca e lo ha ritenuto esistente per il fatto che le decisioni controverse hanno inciso sull’esercizio dei diritti a lei spettanti in qualità di azionista ( 51 ).

Ciò riguarda in particolare il diritto di convocare un’assemblea generale per proporre l’esperimento di un ricorso oppure il diritto di integrare in tal senso l’ordine del giorno di siffatta assemblea ( 52 ).

Tale distinto interesse ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] trova fondamento nella sua domanda volta a preservare specificamente i diritti di partecipazione e di voto connessi alla sua posizione di azionista in base al diritto societario.

Tuttavia, il Tribunale si è limitato così, essenzialmente, a ripetere la motivazione riguardante l’incidenza diretta nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi 53 e seguenti delle presenti conclusioni), senza esaminare la questione se, in considerazione della scadenza del termine previsto dalla prima decisione di proroga per l’amministrazione straordinaria della banca, un siffatto interesse ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia perdurato fino alla pronuncia della sentenza impugnata.

Esso non ha neppure imposto alla stessa di fornirne la prova.

72. La prova dell’interesse ad agire di un ricorrente e della persistenza di detto interesse costituisce una questione di diritto – la quale va distinta da quella relativa alla legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – che ricade nel sindacato che la Corte esercita nell’ambito di un procedimento di impugnazione ( 53 ).

73. Secondo giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

Ciò presuppone che l’annullamento possa procurarle un beneficio.

Tale interesse ad agire deve perdurare, in quanto presupposto essenziale per la ricevibilità del ricorso, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire ( 54 ).

74. Secondo una giurisprudenza consolidata, la persistenza di un interesse ad agire può basarsi, tra l’altro, sul fatto che una sentenza di annullamento sia funzionale alla proposizione di un ricorso per responsabilità ( 55 ).

Di conseguenza, l’eventualità di un ricorso per risarcimento è sufficiente per fondare un siffatto interesse ad agire, sempreché esso non sia ipotetico ( 56 ).

A tal riguardo, non importa che la fondatezza dei ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione o nazionali sia probabile o che essi abbiano il medesimo oggetto.

Ciò che rileva è piuttosto se l’annullamento richiesto dell’atto impugnato possa incidere su quest’altra azione ( 57 ), vale a dire se esso possa, almeno in parte, presentare al riguardo un carattere preliminare.

75. In risposta ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il suo interesse ad agire, fondato sulla perdita delle sue azioni e dei suoi diritti di partecipazione o di voto in quanto azionista della banca, perdura in particolare in relazione a future azioni di responsabilità.

La stessa avrebbe intenzione di proporre un siffatto ricorso nei confronti delle autorità e delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’amministrazione straordinaria della banca, nella sua ristrutturazione e nella vendita delle sue azioni; a tal fine l’annullamento delle decisioni controverse da parte dei giudici dell’Unione avrebbe carattere preliminare.

Al riguardo, la stessa ha correttamente fatto valere che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte per la proposizione di un’azione di responsabilità, in particolare contro la BCE, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, terzo comma, TFUE, non è ancora scaduto ( 58 ).

76. È vero che, di per sé, la perdita definitiva delle azioni e dei diritti di partecipazione o di voto, verificatasi nel frattempo a seguito della ristrutturazione della banca, non può essere direttamente ricondotta alle decisioni controverse, che hanno solo disposto l’amministrazione straordinaria della banca in parola, né può fondare l’interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’annullamento delle decisioni di cui trattasi ( 59 ).

Tuttavia, un siffatto interesse esisteva durante il periodo di amministrazione straordinaria in quanto la stessa non poteva più esercitare i diritti di partecipazione o di voto che le spettavano in qualità di azionista (paragrafo 71 delle presenti conclusioni).

77. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, oltre alla perdita definitiva delle sue azioni e dei suoi diritti di partecipazione o di voto, anche la lesione arrecata a questi ultimi diritti durante il periodo dell’amministrazione straordinaria sia causa del danno da essa patito.

In ogni caso, un siffatto nesso causale non risulta né ipotetico né totalmente escluso alla luce delle misure che erano state adottate nel corso dell’amministrazione straordinaria nel 2019 e nel 2020, comunicate dalla stessa e dalla BCE in risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte, e che hanno infine condotto alla ricapitalizzazione della banca da parte del FITD e alla vendita delle sue azioni di [OSCURATO:SOCIETA] (paragrafo 25 delle presenti conclusioni).

In virtù della prerogativa riservata ai giudici nazionali quanto alla valutazione della sussistenza dei presupposti di una responsabilità in base alle norme nazionali in materia di risarcimento, ivi compreso il nesso causale tra l’atto illecito e il danno subito, non spetta al giudice dell’Unione esaminare con attenzione tali questioni nell’analizzare la persistenza dell’interesse ad agire, e ancor meno escludere a priori un siffatto nesso di causa (paragrafo 74 delle presenti conclusioni).

Per contro, è sufficiente constatare che l’annullamento delle decisioni controverse – che la Corte può eventualmente confermare – sulla base dei motivi di illegittimità dedotti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] può avere carattere preliminare rispetto a successive azioni di responsabilità.

78. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dunque un persistente interesse a far annullare, sulla base dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 264, primo comma, TFUE, le decisioni controverse in preparazione di un’azione di responsabilità dinanzi ai giudici nazionali o ai giudici dell’Unione.

3. Conclusione intermedia

79. Di conseguenza, alla luce della persistenza dell’interesse ad agire e della legittimazione ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale era legittimato a dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla stessa.

80. Pertanto, il primo motivo di impugnazione della BCE e della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto in quanto infondato.

C. Motivi di impugnazione relativi alla fondatezza del ricorso: violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59 e con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario

1. Ordine di esame

81. Il secondo motivo di impugnazione dedotto dalla BCE nonché i motivi di impugnazione dal secondo al quinto della [OSCURATO:PERSONA] vertono, in sostanza, sulla questione se il Tribunale abbia violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con gli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 nonché con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, ritenendo che dette disposizioni non costituissero basi giuridiche sufficienti per disporre o prorogare l’amministrazione straordinaria della banca nelle decisioni controverse.

A tal riguardo, il Tribunale ha infatti respinto l’applicazione diretta delle disposizioni della direttiva nei confronti della banca e un’interpretazione conforme delle disposizioni nazionali di cui trattasi ( 60 ).

82. Con il secondo motivo di impugnazione dedotto dalla BCE nonché con il terzo e il quarto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, al Tribunale viene contestato di aver violato l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario e di aver ignorato la possibilità di interpretare la disposizione in parola in modo conforme a tale direttiva, ossia secondo l’articolo 29 della direttiva 2014/59.

Con il quarto e il quinto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che ciò avrebbe comportato anche una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 288, commi secondo e terzo, TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in particolare perché esso non si sarebbe conformato all’obbligo, in tal modo imposto alla BCE, di applicare direttamente l’articolo 29 della direttiva.

In udienza, la BCE ha altresì sostenuto, in risposta ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, che l’applicazione della disposizione della direttiva di cui trattasi deve essere diretta e prioritaria.

La medesima dovrebbe quindi essere rispettata non solo dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche dalla BCE e dal Tribunale.

All’udienza tanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quanto l’Italia hanno presentato osservazioni al riguardo.

83. Nel prosieguo esaminerò congiuntamente dette censure.

In tale contesto, analizzerò altresì la questione se il Tribunale abbia violato l’articolo 288, commi secondo e terzo, TFUE e l’articolo 84 del suo regolamento di procedura (secondo, quarto e quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]).

84. Dal momento che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, la BCE è obbligata ad applicare il diritto pertinente dell’Unione, ivi compresa la normativa di recepimento di una direttiva ( 61 ), esaminerò anzitutto se e in quale misura tale obbligo di applicazione si riferisca anche all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59.

A tale proposito, occorre valutare se, tenuto conto della struttura normativa e degli effetti giuridici della disposizione di cui trattasi nei confronti della banca e dei suoi azionisti, essa fosse direttamente applicabile ( sub 2) e se dovesse essere rispettata e applicata non solo dalle autorità nazionali, ma anche dalla BCE e dal Tribunale ( sub 3).

Infatti, già in virtù dell’applicabilità diretta e del primato di tale disposizione della direttiva, la BCE potrebbe essere stata autorizzata ed, eventualmente, persino tenuta ( 62 ) a disporre l’amministrazione straordinaria della banca e a disapplicare le norme nazionali nei limiti in cui esse erano contrarie a detta disposizione.

Il Tribunale non avrebbe quindi potuto annullare le decisioni controverse per l’asserita mancanza di base giuridica.

La questione se le disposizioni nazionali in parola possano essere oggetto di un’interpretazione conforme non sarebbe più rilevante nel caso di specie.

85. Nell’ipotesi in cui si escluda un’applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59, esaminerò poi se e in quale misura la BCE sia soggetta a un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale di recepimento di detta direttiva ( sub 4).

Successivamente, affronterò la questione relativa al modo in cui il Tribunale, nel controllare gli atti della BCE al riguardo, debba tener conto della portata del diritto nazionale e, soprattutto, se, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, esso debba equiparare tale normativa al diritto dell’Unione ( sub 5).

Infine, esaminerò la ricevibilità delle censure dedotte al riguardo dalle ricorrenti per la prima volta nel giudizio di impugnazione ( sub 6).

86. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto sia un’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva a sfavore del singolo sia un’interpretazione conforme dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario ( 63 ).

Come illustrerò in prosieguo, tale modo di procedere non può essere contestato, almeno nei risultati.

2. Applicabilità diretta e primato dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a) Struttura normativa dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59

87. Secondo costante giurisprudenza, per essere riconosciuta come avente effetto diretto, una disposizione di una direttiva deve apparire, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa.

Una disposizione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Essa è considerata sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili ( 64 ).

Qualora ricorrano tali condizioni, i singoli sono legittimati a far valere detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro quando esso l’abbia recepita in modo non corretto ( 65 ).

88. L’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere a che, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 della direttiva sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente (nel caso di specie, la BCE) «per porre rimedio alla situazione», le autorità in parola possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente.

Tale disposizione prevede pertanto che l’autorità competente venga autorizzata ad adottare una siffatta misura facendo riferimento alle misure meno invasive previste dall’articolo 28 della medesima direttiva – nella presente causa ritenute insufficienti dalla BCE – come la rimozione di alcuni o di tutti i membri dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione.

Tutte le misure di cui trattasi presuppongono, tra l’altro, il significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca in questione .

Come risulta dal riferimento all’articolo 28 della direttiva contenuto nell’articolo 29 della stessa, dal combinato disposto di detti articoli e del considerando 40 ( 66 ), il criterio del significativo deterioramento della situazione finanziaria è un requisito unico per l’applicazione di tutte le misure di intervento di diversa intensità previste da entrambe le disposizioni.

Pertanto, sia le condizioni per l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 28 della stessa, sia le conseguenze giuridiche ivi stabilite sono sufficientemente precise e incondizionate.

89. Risulta da costante giurisprudenza della Corte che la circostanza che alle autorità competenti spetti un certo margine di apprezzamento o discrezionalità per quanto riguarda la valutazione dell’esistenza di tali condizioni, da un lato, e le misure da adottare, dall’altro, e che dette misure debbano essere proporzionate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2014/59, non può mettere in discussione il carattere sufficientemente preciso e incondizionato delle disposizioni di cui trattasi.

Secondo la medesima giurisprudenza, il margine di apprezzamento o discrezionalità non è né una condizione né un requisito supplementare di attuazione o di efficacia ai sensi dei principi menzionati al paragrafo 87 delle presenti conclusioni ( 67 ).

90. Al contrario, secondo una costante giurisprudenza, anche se lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per la sua attuazione, una disposizione di una direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa ad essi, in termini inequivocabili, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della stessa ( 68 ).

Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere incondizionato di un obbligo può così compensare il requisito di precisione ( 69 ).

Ciò si verifica nella presente causa per quanto riguarda il risultato da raggiungere, vale a dire l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria in caso di significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca in questione, cui non si può porre rimedio con misure meno invasive ai sensi dell’articolo 28 della direttiva.

91. Alla luce di tali criteri, il contenuto dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 deve quindi essere considerato sufficientemente preciso per poter, ad esempio, essere applicato da un’autorità di vigilanza nazionale e, nell’ambito di una controversia successiva, da un giudice nazionale.

Ne consegue inoltre, in linea di principio, che dette autorità devono disapplicare una norma nazionale in contrasto con la disposizione di cui trattasi ( 70 ).

Esaminerò nel prosieguo se e in quale misura ciò valga anche per la BCE (paragrafi 106 e seguenti delle presenti conclusioni).

Pertanto, gli argomenti dedotti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’udienza, secondo cui la direttiva prevede solo un’armonizzazione minima al riguardo e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine discrezionale per la sua attuazione devono essere respinti.

92. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato, al punto 112 della sentenza impugnata, che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato, cosicché è esclusa un’applicazione diretta (ivi compresa dunque quella dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 e indipendentemente dalla sua struttura normativa) a sfavore dello stesso.

93. Detta constatazione, censurata in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], è, a mio avviso, esente da errori di diritto. b) Applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti

94. Secondo costante giurisprudenza, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi per i singoli, ma può solo far nascere diritti.

Di conseguenza, un singolo non può neppure far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro qualora essa, pur disciplinando un obbligo pubblico, sia direttamente connessa all’attuazione di un obbligo che incombe a un terzo, anch’esso previsto da tale direttiva.

Per contro, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato ( 71 ).

95. In particolare, l’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva è esclusa qualora essa, mediante divieti o obblighi di astensione o di azione ivi stabiliti, determini o aggravi la responsabilità penale di una persona ( 72 ).

Infatti, sarebbe incompatibile con i principi della certezza del diritto e della legalità della pena ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) nonché con l’articolo 288, terzo comma, TFUE, secondo cui le direttive sono rivolte agli [OSCURATO:PERSONA] membri e vincolano esclusivamente questi ultimi, esigere che i singoli fondino il loro comportamento unicamente sulle disposizioni di una direttiva – vale a dire, in particolare, indipendentemente dalle disposizioni nazionali adottate per la sua attuazione – e ritenerli eventualmente responsabili o punibili qualora essi commettano un’infrazione ( 73 ).

Tuttavia, anche nelle controversie di diritto civile tra privati, un’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva che pongono un obbligo a carico di una parte (il cosiddetto «effetto orizzontale nei confronti di terzi») non è in linea di principio ipotizzabile ( 74 ).

96. La situazione è diversa solo per le controversie di diritto amministrativo riguardanti i cosiddetti «rapporti triangolari».

A tal riguardo, la Corte ha eccezionalmente riconosciuto che un terzo deve tollerare talune misure di carattere pubblico in virtù delle disposizioni direttamente applicabili di una direttiva fatte valere da un singolo nei confronti dello Stato membro.

Vi rientrano, ad esempio, una valutazione dell’impatto ambientale che può portare alla revoca di un’autorizzazione a favore del terzo ( 75 ) o la perdita di un altro vantaggio (giuridico e finanziario) da parte del terzo ( 76 ).

Infatti, si tratta solo di una ripercussione negativa dell’attuazione di siffatte disposizioni sulla situazione giuridica di terzi.

Essa si basa unicamente sul fatto che l’autorità competente deve, in forza di disposizioni direttamente applicabili di una direttiva, procedere a una valutazione ( 77 ) o interpretare e applicare in un determinato modo la base giuridica invocata nei confronti di tutti gli interessati ( 78 ).

97. È vero che anche la presente causa si basa su una controversia di diritto amministrativo.

Tuttavia, al di fuori di tale aspetto non vi sono motivi che consentirebbero di fare riferimento a detta giurisprudenza o addirittura di ampliarne l’ambito di applicazione.

98. A differenza delle ipotesi summenzionate, non si tratta di una relazione triangolare con soli oneri a carico di un terzo ( 79 ).

Una situazione del genere esisterebbe, tutt’al più, solo nell’ipotesi in cui un creditore o un cliente della banca che ritiene a rischio i suoi interessi patrimoniali a causa del significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca invocasse, dinanzi alle autorità o ai giudici competenti, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 per indurre le medesime autorità a disporre l’amministrazione straordinaria.

99. Tuttavia, un’applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 nei confronti della banca e dei suoi azionisti non comporterebbe, nel caso di specie, mere ripercussioni negative nei confronti dei diritti di terzi.

100. Piuttosto, la presente controversia riguarda il classico rapporto (bilaterale) di sovraordinazione e subordinazione del diritto amministrativo, in cui la banca si oppone a una misura di intervento dei pubblici poteri diretta nei suoi confronti, vale a dire l’amministrazione straordinaria disposta dalla BCE.

La competenza ad adottare un provvedimento del genere rientra nei poteri di intervento di cui la BCE dispone direttamente nei confronti delle banche nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico.

A tale riguardo, la BCE agisce per così dire – anche in virtù dell’obbligo, ad essa incombente in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, di applicare il diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/59 – in luogo delle autorità nazionali di vigilanza (v. più dettagliatamente, paragrafo 107 delle presenti conclusioni).

Infine, le misure adottate dalla stessa comportano l’assoggettamento delle banche e dei loro azionisti a determinati obblighi di azione, di astensione o di tolleranza.

101. A fronte di ciò, non si può obiettare che rispetto alla banca gli azionisti, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], siano terzi, i quali dovrebbero limitarsi a sopportare (e condividere) gli effetti negativi dell’imposizione dell’amministrazione straordinaria.

Ciò sarebbe contrario all’elevato grado di sovrapponibilità degli interessi economici della banca e di quelli dei suoi azionisti.

Quest’ultima considerazione è anche il motivo principale per cui un ricorso proposto separatamente dagli azionisti contro una decisione della BCE con cui viene revocata l’autorizzazione di una banca è irricevibile per l’assenza di un’incidenza diretta sugli stessi azionisti (paragrafi 57 e seguenti delle presenti conclusioni) ( 80 ).

102. Qualora la BCE potesse fondarsi esclusivamente su una disposizione di una direttiva direttamente applicabile, come, nel caso di specie, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59, quale base giuridica per tale intervento dei poteri pubblici, ne deriverebbe l’imposizione ai singoli di obblighi illegittimi sulla base di una direttiva conformemente alla giurisprudenza menzionata ai paragrafi 94 e 95 delle presenti conclusioni.

Infatti, come dimostra l’ordine di priorità delle misure di cui agli articoli da 27 a 29 della direttiva 2014/59, previsto per motivi di proporzionalità, l’imposizione dell’amministrazione straordinaria costituisce una misura di intervento invasiva che incide in modo particolarmente intenso sull’autonoma formazione della volontà della banca.

Essa comporta, nell’interesse di un risanamento effettivo della banca, la sospensione temporanea dell’esercizio dei diritti degli organi amministrativi e dei soci della stessa di decidere (congiuntamente) in merito alla gestione delle attività della banca, e l’attribuzione di detti diritti a uno o più amministratori temporanei.

103. Gli obblighi di tolleranza della banca e dei suoi azionisti, connessi all’imposizione dell’amministrazione straordinaria, sarebbero quindi, come correttamente rilevato dal Tribunale ( 81 ), il risultato di un’illegittima applicazione diretta di detta disposizione della direttiva a sfavore degli stessi, purché gli obblighi in parola non possano essere fondati anche sulla legislazione nazionale di recepimento, eventualmente in base a un’interpretazione conforme alla direttiva.

104. È vero che l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 è quindi direttamente applicabile alla luce dei criteri riconosciuti dalla giurisprudenza (v. paragrafi 89 e 90 delle presenti conclusioni).

Tuttavia, una siffatta applicazione diretta non è possibile né a sfavore della banca né a sfavore dei suoi azionisti.

Pertanto, non si può contestare al Tribunale neppure di aver violato l’articolo 288, secondo o terzo comma, TFUE al riguardo.

105. Qualora la Corte non accogliesse detta valutazione e ritenesse, in linea di principio, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 direttamente applicabile a sfavore della banca e dei suoi azionisti, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], valuterò, in subordine , se non solo un’autorità nazionale, ma anche la BCE avesse il diritto o l’obbligo di applicare direttamente la disposizione della direttiva di cui trattasi.

Tale esame è inoltre rilevante ai fini della questione, da discutere successivamente, se la BCE sia parimenti destinataria dell’obbligo di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme alla direttiva (paragrafi 115 e seguenti delle presenti conclusioni).

3. In subordine: applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 da parte della BCE a) La BCE quale destinataria di disposizioni di direttive direttamente applicabili

106. A norma dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, le direttive si rivolgono agli [OSCURATO:PERSONA] membri che, nell’esercizio del loro potere discrezionale in merito alla forma e ai mezzi per quanto riguarda il risultato da raggiungere, sono tenuti a recepirle nel diritto interno.

Di conseguenza, solo in casi eccezionali – qualora ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 94 delle presenti conclusioni – la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto l’applicabilità diretta delle disposizioni di una direttiva a tutela dei diritti dei singoli e il correlato obbligo delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare e applicare dette norme.

107. A mio avviso, tuttavia, già dall’obbligo, incombente alla BCE in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, di applicare tutto il pertinente diritto dell’Unione ( 82 ) e la legislazione nazionale di recepimento delle direttive, si evince che detta istituzione, al pari delle autorità nazionali di vigilanza (paragrafo 91 delle presenti conclusioni), deve in linea di principio rispettare la diretta applicabilità e il correlato primato ( 83 ) delle disposizioni delle direttive, anche se l’articolo 288, terzo comma, TFUE non la indica esplicitamente tra i destinatari delle stesse.

Infatti, nella misura in cui la BCE si sostituisce a tali autorità di vigilanza esercitando i suoi poteri di vigilanza nei confronti degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ( 84 ) e addirittura è tenuta ad applicare la legislazione nazionale di recepimento delle direttive, essa deve essere assimilata a dette autorità quale destinataria delle norme ( 85 ).

108. Ciò deriva anche dai principi di salvaguardia dell’uniformità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e dello Stato di diritto nell’ambito dello stesso (articolo 2 TUE), che la BCE deve rispettare in quanto istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 132 TFUE.

Infatti, l’obbligo di applicazione normativa imposto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 ha proprio lo scopo di assicurare «standard elevati di vigilanza».

Solo così si può raggiungere lo scopo generale, sancito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, di «unità e (…) integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi», evitando l’arbitraggio regolamentare ( 86 ).

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la BCE è «responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU».

109. Come dimostra il caso di specie (v., più dettagliatamente, paragrafi 115 e seguenti delle presenti conclusioni), un recepimento diverso, eventualmente addirittura non conforme, della direttiva 2014/59 negli [OSCURATO:PERSONA] membri rischia di determinare un’eccessiva frammentazione nell’attuazione delle pertinenti norme in materia di vigilanza nel mercato interno.

Ciò potrebbe compromettere l’esercizio uniforme ed efficace dei poteri di vigilanza sugli enti creditizi da parte delle autorità di vigilanza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ( 87 ).

Pertanto, nella misura in cui la normativa nazionale di recepimento sia contraria alle disposizioni direttamente applicabili di una direttiva, essa deve, laddove ciò sia consentito a sfavore dei singoli ( 88 ), essere pertanto disapplicata da tutte le autorità di vigilanza, ivi compresa la BCE, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, al fine di preservare tali obiettivi ( 89 ). b) Conseguenze dell’applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti

110. Se, contrariamente a quanto da me proposto, nella presente causa la Corte dovesse riconoscere l’applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 la BCE sarebbe quindi, in considerazione del significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi dell’articolo 28 della medesima direttiva e delle insufficienti misure adottate fino a tale momento per porvi rimedio, non solo autorizzata, ma addirittura tenuta a disporre o a prorogare l’amministrazione straordinaria della banca in base a detta disposizione della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario.

Nella misura in cui l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario non fa esplicito riferimento alla condizione del deterioramento della situazione finanziaria della banca, bensì alla condizione qualificata della previsione di gravi perdite del patrimonio, e qualora ciò dovesse ostare all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 (v., più dettagliatamente, paragrafi 120 e seguenti delle presenti conclusioni), la disposizione nazionale di cui trattasi sarebbe inapplicabile a causa del primato di detta disposizione della direttiva (direttamente applicabile).

111. Le conclusioni del Tribunale esposte ai paragrafi da 91 a 114 della sentenza impugnata, in cui alla BCE viene contestato di aver basato le decisioni controverse su una base giuridica insufficiente, dovrebbero essere qualificate come errate nelle circostanze descritte.

Infatti, la BCE avrebbe dovuto allora fondarsi sull’articolo 29 della direttiva 2014/59 come base giuridica, applicare direttamente detta disposizione della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, e disapplicare, in virtù del primato della stessa, gli elementi delle disposizioni nazionali con essa incompatibili.

La BCE ha, in ultima analisi, agito in tal senso, non esaminando la condizione qualificata di cui all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, costituita dalla previsione di gravi perdite del patrimonio della banca, e limitandosi a constatare un deterioramento della sua situazione finanziaria (paragrafi 119 e 139 delle presenti conclusioni).

112. Il secondo motivo di impugnazione della BCE, come essa ha precisato in udienza, e il quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi fondati al riguardo e dovrebbero condurre all’annullamento della sentenza impugnata.

113. Tuttavia, come esposto ai paragrafi 94 e seguenti delle presenti conclusioni, un simile risultato mi sembra errato in quanto presuppone un’applicazione diretta illegittima dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti.

Tratterò anche gli altri motivi di impugnazione, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere la mia analisi.

114. In particolare, qualora la Corte dovesse ritenere, come ho proposto ai paragrafi da 94 a 104 delle presenti conclusioni, che l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 non possa essere applicato direttamente a sfavore della banca e dei suoi azionisti, occorre ancora esaminare se l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario possano o debbano essere interpretati conformemente a tale disposizione della direttiva e se il Tribunale abbia violato l’articolo 288, terzo comma, TFUE rifiutando una siffatta interpretazione conforme (secondo motivo d’impugnazione della BCE e quarto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]).

A tal riguardo, occorre inoltre precisare se e in quale misura la prassi interpretativa dei giudici nazionali invocata dalle ricorrenti e dall’Italia dovesse o debba essere presa in considerazione sia dalla BCE sia dai giudici dell’Unione.

4. Interpretazione conforme dell’articolo 69 octiesdecies, primo comma, lettera b), e dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario

115. Secondo la recente giurisprudenza della Corte, «al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato del diritto dell’Unione impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile , il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione» ( 90 ).

116. Conformemente a una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto nazionale, tali giudici sono perciò tenuti ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale disposizione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale ( 91 ).

117. Per i motivi esposti ai paragrafi da 106 a 109 delle presenti conclusioni, spetta non solo alle autorità e ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma, in forza di quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, anche alla BCE – e successivamente, in sede di controllo della legittimità del suo operato, al Tribunale – interpretare e applicare il diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/59 per quanto possibile in modo conforme a quest’ultima ( 92 ).

118. Nella prima decisione controversa, la BCE si è limitata a fondare l’imposizione dell’amministrazione straordinaria della banca sugli articoli 69 octiesdecies e 70 del testo unico bancario, in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59, senza sollevare né tanto meno esaminare la questione se una interpretazione conforme di dette disposizioni nazionali sia possibile.

Il Tribunale ha ritenuto che tale constatazione fosse viziata da un errore di diritto, in particolare perché una tesi del genere è contraria alla chiara formulazione delle disposizioni di cui trattasi, in particolare dell’articolo 70 del testo unico bancario.

Ciò si evince essenzialmente da quanto segue.

119. Come ho indicato al paragrafo 88 delle presenti conclusioni, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 28 di quest’ultima.

Pertanto, anche la disposizione dell’amministrazione provvisoria presuppone sempre un significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca .

Tuttavia, come ha constatato il Tribunale ai punti 88 e seguenti della sentenza impugnata, solo l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario prevede espressamente la condizione del «deterioramento della situazione della banca».

Sebbene, a differenza della disposizione citata, l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario faccia riferimento a violazioni o irregolarità di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, la condizione in parola non è appunto prevista.

Invece, l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario contiene, al riguardo, una condizione qualificata secondo la quale devono essere «previste gravi perdite del patrimonio».

Il Tribunale ha dedotto da ciò, nonché dal fatto che le condizioni di cui all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario sono enumerate in modo tassativo, l’impossibilità di un’interpretazione conforme di tale disposizione ( 93 ).

Esso ha quindi ritenuto, essenzialmente, che in assenza di prove dell’esistenza di detta condizione qualificata ( 94 ) e, pertanto, di una base giuridica sufficiente, la BCE non fosse autorizzata a disporre o a prorogare l’amministrazione straordinaria della banca nelle decisioni controverse con l’unica motivazione che la situazione finanziaria di quest’ultima si era deteriorata in maniera significativa.

120. Per contro, le ricorrenti e l’Italia rilevano che l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, possa o addirittura debba essere interpretato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59.

Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto respingendo una siffatta interpretazione.

121. Occorre dunque esaminare la portata esatta dell’obbligo della BCE e del Tribunale di interpretare il diritto nazionale per quanto possibile in maniera conforme alla direttiva (v. paragrafo 116 delle presenti conclusioni).

Alla luce delle censure dedotte dalle ricorrenti e dall’Italia, occorre in particolare valutare se e in quale misura il Tribunale dovesse, a tal fine, tener conto dei metodi di interpretazione riconosciuti nel diritto interno, nonché della pertinente giurisprudenza dei giudici nazionali ( 95 ).

122. Ciò conduce a un punto estremamente controverso tra le parti.

Si tratta di stabilire se la normativa nazionale applicabile dalla BCE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 nell’ambito della sua attuazione e del conseguente controllo in sede giurisdizionale costituisca, per analogia con il diritto dell’Unione, l’oggetto di una «questione di diritto» o piuttosto di una «questione di fatto» che deve essere provata ( 96 ).

Infatti, al Tribunale potrebbe essere contestato un errore di diritto solo se la possibilità di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme a una direttiva mediante i metodi di interpretazione applicabili a livello nazionale, ivi compresa la pertinente giurisprudenza, dovesse riguardare una «questione di diritto» valutata dallo stesso erroneamente o se, quanto meno, esso avesse manifestamente snaturato tale diritto nella sentenza impugnata ( 97 ).

A ciò si ricollega altresì l’importante questione preliminare relativa all’esistenza stessa di una competenza della Corte, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, a esaminare i motivi di impugnazione di cui trattasi ( 98 ).

5. Diritto nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 quale «diritto» o «fatto»

123. La BCE, la [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia ritengono che, in linea con le decisioni controverse, un’interpretazione conforme dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario sia possibile alla luce del complesso del diritto nazionale, dei relativi metodi di interpretazione e della giurisprudenza dei giudici italiani.

A tal riguardo, la BCE e la [OSCURATO:PERSONA], in particolare rispondendo in udienza a un quesito scritto posto dalla Corte, sostengono che il diritto nazionale, in forza dell’obbligo di applicazione sancito nell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, deve essere equiparato al diritto dell’Unione e che il rispetto dello stesso è soggetto al pieno controllo dei giudici dell’Unione e, di conseguenza, anche della Corte nel giudizio di impugnazione, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE.

Tuttavia, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale possibilità giuridica di interpretare l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario in maniera conforme alla direttiva.

124. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contesta detta posizione.

La BCE sarebbe tenuta ad interpretare e applicare l’ordinamento nazionale secondo i criteri riconosciuti nell’ordinamento giuridico interno, anche quando esso è contrario al diritto dell’Unione.

Quest’ultima questione potrebbe tutt’al più essere fatta valere nell’ambito di un procedimento per inadempimento, ma non nel procedimento di annullamento o di impugnazione, e dovrebbe essere considerata come una questione di fatto.

In ogni caso, gli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 sarebbero stati correttamente recepiti con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario.

125. In due sentenze relative al meccanismo di vigilanza unico, la Corte ha già constatato che l’applicazione del diritto nazionale da parte (della BCE e) del Tribunale, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, può essere esaminata, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, solamente per stabilire se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dagli elementi del fascicolo ( 99 ).

La giurisprudenza in parola considera dunque, a mio avviso correttamente, che, nell’ambito di un’impugnazione, il diritto nazionale non possa essere equiparato al diritto dell’Unione nella sua funzione di criterio di controllo.

126. Infatti, a differenza dell’avvocata generale Ćapeta e della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che non sia possibile considerare l’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE, anche se espressamente prevista dal diritto dell’Unione, come una mera questione di diritto , che avrebbe la stessa natura di quella relativa al « rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati », ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, o dei «motivi di diritto» di cui all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte ( 100 ).

Una siffatta equiparazione totale di tali diverse fonti del diritto sarebbe contraria alla ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Unione nei Trattati nonché al principio di attribuzione sancito all’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

Detta ripartizione delle competenze prevista dai Trattati non può essere modificata dall’obbligo, basato sul diritto derivato, di applicare il diritto nazionale, quale previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013.

In caso contrario, la disposizione di cui trattasi avrebbe come conseguenza che il diritto nazionale di recepimento delle direttive che garantiscono il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico sarebbe interamente «incorporato» nell’ambito del diritto dell’Unione ( 101 ).

Esso dovrebbe quindi essere trattato dalle istituzioni e dai giudici dell’Unione esclusivamente secondo i criteri applicabili a quest’ultimo ( 102 ).

127. Per tali motivi relativi alle norme sulla competenza, il principio iura novit curia non può applicarsi ai giudici dell’Unione, per quanto riguarda il diritto nazionale, nello stesso modo in cui si applica per il diritto dell’Unione.

Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con gli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, e 267 TFUE nonché con l’articolo 58, primo comma, del suo Statuto, infatti, la Corte ha l’«ultima parola» solo per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione o dei Trattati e del diritto derivato, ivi comprese le direttive, mentre, per quanto riguarda il diritto nazionale (anche quello di recepimento delle direttive stesse) ad averla sono, in linea di principio, ancora gli organi giurisdizionali di ultima istanza o i giudici costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 103 ).

Come correttamente sostiene la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tanto il procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE ( 104 ) quanto il principio secondo cui la Corte non è competente ad interpretare e applicare il diritto nazionale nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE ( 105 ) costituiscono un’espressione concreta di tale ripartizione delle competenze prevista dai Trattati.

I limiti all’interpretazione conforme del diritto nazionale, riconosciuti nella giurisprudenza della Corte (paragrafi 115 e 116 delle presenti conclusioni), che mirano a salvaguardare la competenza e la volontà del legislatore degli [OSCURATO:PERSONA] membri, confermano detta valutazione.

128. Al riguardo, ricordo altresì le mie dettagliate osservazioni sull’applicazione della normativa nazionale e sul controllo giurisdizionale nel settore del diritto dell’Unione in materia di marchi, che rinvia parimenti al diritto nazionale ( 106 ).

A mio avviso, nel caso di specie non si possono applicare principi diversi da quelli che la Corte ha quindi riconosciuto specificamente per il diritto dell’Unione in materia di marchi ( 107 ) e che ha in seguito trasposto all’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 ( 108 ).

Tuttavia, essa ha tenuto conto, al riguardo, anche del fatto che, nel procedimento giudiziario, le norme giuridiche nazionali non possono essere del tutto equiparate ad altri elementi di fatto, bensì devono essere soggette, in quanto elementi di diritto , a determinati requisiti in materia di allegazione e di prova a causa della loro natura ibrida ( 109 ).

Viene in tal modo preso in considerazione, allo stesso tempo, il fatto che una disposizione nazionale che attua i poteri di vigilanza nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, costituisce anche una regola di diritto relativa all’applicazione dei Trattati ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, la cui applicazione è in linea di principio soggetta al controllo dei giudici dell’Unione.

129. L’approccio in parola è, in definitiva, simile a quello adottato dalla Corte nella sua giurisprudenza sulle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

In base ad essa, il diritto nazionale che istituisce il quadro per valutare se uno Stato membro abbia concesso un aiuto vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere esaminato alla stregua di un fatto giuridico , in sostanza, alla luce delle norme in materia di allegazione e di prove applicabili ai fatti ( 110 ).

130. Ne consegue che il criterio di controllo relativo al diritto nazionale dinanzi ai giudici dell’Unione implica, in linea di principio, che la parte che lo invoca debba esporre e dimostrare che detto diritto deve essere interpretato e applicato nel modo da essa asserito, conformemente ai metodi di interpretazione nazionali e alla pertinente giurisprudenza dei giudici di ciascuno Stato membro ( 111 ).

L’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il diritto nazionale è equivalente al diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, deve pertanto essere respinto.

Nell’effettuare il controllo in parola, ai giudici dell’Unione non è quindi neppure consentito prendere in considerazione ed esaminare d’ufficio, se necessario, il diritto nazionale pertinente ( 112 ).

Ciò vale a maggior ragione in quanto un divieto analogo di rilievo d’ufficio si applica, in linea di principio, anche al diritto dell’Unione ( 113 ).

131. Esaminerò quindi nel prosieguo se le ricorrenti e l’Italia potessero dimostrare o abbiano legittimamente dimostrato, nel giudizio di impugnazione, che l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, sono interpretati (o possono essere interpretati) conformemente agli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 secondo i metodi di interpretazione nazionali e la giurisprudenza pertinente e, dunque, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto al riguardo.

Infatti, poiché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale devono, in sostanza, essere considerate come una questione di fatto che deve essere provata, le censure delle ricorrenti al riguardo potrebbero essere irricevibili in sede di impugnazione, come sostiene anche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, al Tribunale potrebbe essere contestato un errore di diritto al riguardo unicamente se avesse violato le regole in materia di prove in relazione a detto aspetto, in particolare la ripartizione dell’onere della prova e il livello di prova, o se avesse manifestamente snaturato i fatti o le prove rilevanti allo scopo di accertare il contenuto e la portata della normativa nazionale nonché la sua applicazione, alla luce dei criteri ammessi dalla Corte ( 114 ).

6. Ricevibilità della censura relativa all’interpretazione conforme dell’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario

132. Le ricorrenti, sostenute dall’Italia, hanno esposto dettagliatamente per la prima volta in sede di impugnazione quali metodi di interpretazione, a loro avviso, debbano essere presi in considerazione in base all’ordinamento italiano in relazione all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario e in che modo i giudici italiani abbiano interpretato e applicato dette disposizioni fino ad oggi anche alla luce degli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 ( 115 ).

La giurisprudenza pertinente degli organi giurisdizionali in parola risale agli anni 2012, 2015, 2017 e 2021 ed era quindi disponibile all’epoca del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale.

Tuttavia, le memorie delle parti in primo grado non ne fanno menzione.

Anche all’udienza dinanzi al Tribunale, esse non hanno dedotto elementi di fatto circostanziati al riguardo in risposta ai quesiti posti dallo stesso.

133. Tuttavia, nel rispondere al quarto motivo dedotto in primo grado dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva lamentata una violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, la BCE avrebbe ben potuto, con un siffatto argomento difensivo, far sì che il Tribunale affrontasse in particolare la questione dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni di cui trattasi da parte dei giudici italiani.

In assenza di un siffatto argomento della BCE, il Tribunale non ha valutato né ha potuto valutare la questione di cui trattasi nell’ambito del quarto motivo di ricorso.

Infatti, come indicato al paragrafo 130 delle presenti conclusioni, il Tribunale non era né autorizzato né tenuto ad esaminare d’ufficio la portata delle disposizioni nazionali alla luce dei metodi interpretativi e della giurisprudenza nazionali.

Non si può dunque neppure contestargli di aver manifestamente ignorato, e ancor meno snaturato, detti elementi.

134. Tuttavia, da un lato, non è compito della Corte valutare fatti e prove presentati per la prima volta nel procedimento di impugnazione, tra cui anche gli elementi di diritto in questione nel caso di specie, relativi all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni nazionali pertinenti, che non sono stati o non potevano essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento degli elementi di prova sussiste solo quando, senza dover assumere nuove prove , la valutazione dei mezzi di prova (già) disponibili da parte del Tribunale risulta, in modo evidente, inesatta ( 116 ).

Peraltro, anche una domanda formale di ammissione di nuove prove presentata dalle ricorrenti avrebbe dovuto essere respinta.

Infatti, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, di modo che elementi di prova nuovi sono irricevibili nel procedimento di impugnazione ( 117 ).

135. Dall’altro, uno snaturamento dei fatti o delle prove deve risultare manifestamente dagli elementi del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Tenuto conto del carattere eccezionale di un motivo di impugnazione vertente su uno snaturamento dei fatti e delle prove, spetta a un ricorrente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione i fatti e le prove che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento ( 118 ).

136. La Corte ha pertanto già precisato che, nel caso in cui sia contestata, nell’ambito di un’impugnazione, la commissione di un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, essa è competente ad esaminare solo se, in primo luogo, il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; in secondo luogo, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, in terzo luogo, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare l’insieme degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo ( 119 ).

137. Tuttavia, la palese violazione, nella sentenza impugnata, della giurisprudenza dei giudici italiani, invocata in particolare dalla BCE, non risulta manifestamente dagli elementi del fascicolo di primo grado, ma semmai dalle censure dedotte nel giudizio di impugnazione.

In mancanza di un’allegazione in tal senso nel procedimento di primo grado, non è neppure possibile riconoscere che il Tribunale potesse, a tal riguardo, violare le norme del diritto dell’Unione in materia di prove.

Lo stesso vale nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia interpretato le disposizioni nazionali come se fossero disposizioni del diritto dell’Unione ( 120 ).

138. Per contro, l’interpretazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario adottata dal Tribunale (v. paragrafo 119 delle presenti conclusioni) appare sufficientemente plausibile alla luce del tenore letterale di tale disposizione, cosicché il suo rifiuto di interpretarla contra legem in maniera conforme alla direttiva non può essere qualificato né come uno snaturamento manifesto né come un errore di diritto per altri motivi.

139. Infatti, la condizione qualificata espressamente prevista all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario – a differenza della formulazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 – secondo cui, oltre all’ipotesi di «violazioni o (…) irregolarità» di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, l’amministrazione straordinaria può essere disposta anche quando «sono previste gravi perdite del patrimonio [della banca]» ( 121 ), potrebbe senz’altro ostare a una sua interpretazione conforme alla direttiva.

Da un lato, non risulta, prima facie , che la condizione del «deterioramento della situazione della banca» di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, la quale non è prevista dall’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, sia equivalente a quella della previsione di gravi perdite del patrimonio .

Dall’altro, non è immediatamente evidente che, come sostengono la BCE e l’Italia, le nozioni di «violazioni» e «irregolarità» di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, a cui rinvia l’articolo 70, primo comma, dello stesso, implichino sempre automaticamente un «deterioramento della situazione della banca».

Qualora, come constatato dal Tribunale ( 122 ) e sostenuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], risultasse effettivamente che la condizione qualificata della previsione di gravi perdite del patrimonio costituisce, secondo la volontà del legislatore italiano, una specifica espressione del principio di proporzionalità e mira specificamente a giustificare l’intervento più invasivo – rispetto alle misure correttive prioritarie, meno gravose – che caratterizza l’assoggettamento all’amministrazione straordinaria, detta constatazione potrebbe, in particolare, ostare a una siffatta interpretazione conforme.

In ogni caso, la BCE non ha esaminato espressamente la condizione qualificata di cui trattasi nelle decisioni controverse al fine di giustificare l’assoggettamento della banca all’amministrazione straordinaria ( 123 ).

140. Pertanto, alla luce delle informazioni che emergono dal fascicolo, la constatazione del Tribunale, nella sentenza impugnata, secondo cui la BCE non si è fondata su una base giuridica sufficiente, non è accompagnata da un’interpretazione manifestamente erronea delle disposizioni nazionali pertinenti. [OSCURATO:PERSONA], non risulta che il Tribunale sia in tal modo venuto meno al suo obbligo di interpretare le disposizioni di cui trattasi, per quanto possibile, in modo conforme alle direttive.

141. Ne consegue che le censure delle ricorrenti e dell’Italia, nella misura in cui esse sostengono, nell’ambito dei motivi di impugnazione della BCE dal secondo al quinto e del terzo e quarto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], che sono stati commessi un errore di diritto nell’applicazione dei metodi di interpretazione previsti dal diritto italiano e una violazione della giurisprudenza dei giudici italiani, devono essere respinte in quanto irricevibili.

142. [OSCURATO:PERSONA] non può obiettare a tale conclusione, con il suo secondo motivo di impugnazione, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato l’interpretazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, sostenuta dal Tribunale in risposta al suo quarto motivo di ricorso, tardivamente, ossia soltanto nella replica dinanzi al Tribunale, il che sarebbe stato irricevibile in forza dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Detto argomento della [OSCURATO:PERSONA] deriva da un raffronto formalistico del tenore letterale di due punti delle memorie in questione, che riproducono rispettivamente, nella parte introduttiva, il contenuto dell’articolo 70 del testo unico bancario.

Come sostenuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tale contenuto è però stato esposto nell’atto introduttivo solo in modo impreciso, senza alcun impatto sulla portata del quarto motivo di ricorso.

Inoltre, anche se, in detto motivo di ricorso, la violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario era formulata soltanto in maniera vaga e non conteneva l’interpretazione adottata nella sentenza impugnata in tale forma, occorre tener conto del fatto che la prima decisione controversa è stata comunicata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella sua formulazione completa solo dopo la presentazione del ricorso.

Di conseguenza, non sussisteva alcun motivo nuovo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ma tutt’al più un approfondimento ricevibile del (quarto) motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, già sollevato in precedenza nell’atto introduttivo del giudizio ( 124 ).

La BCE ha poi condotto la propria difesa rispetto ad esso senza tener conto dei metodi di interpretazione nazionali e della giurisprudenza dei giudici italiani.

143. Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui quest’ultima contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura e il principio ne ultra petita , deve essere respinto in quanto infondato.

7. Conclusione intermedia

144. Dal momento che, a mio avviso, nessuno dei motivi di impugnazione merita accoglimento, suggerisco di respingere entrambe le impugnazioni.

145. Non essendo state formulate conclusioni sulle spese ai sensi del combinato disposto dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, non vi è luogo a statuire sulle spese della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono sopportare le proprie spese relative al procedimento di impugnazione, conformemente al combinato disposto dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

In quanto interveniente, l’Italia deve sopportare le proprie spese, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 140, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

146. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non accogliesse la mia proposta di decisione e considerasse fondate le impugnazioni, in particolare perché il quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento (paragrafi da 81 a 112 delle presenti conclusioni), occorrerebbe annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente e riservare la decisione sulle spese.

Infatti, poiché il Tribunale ha trattato solo il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario o all’assenza di una base giuridica e non ha esaminato gli altri motivi di ricorso da esso sintetizzati al punto 84 della sentenza impugnata ( 125 ), ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte lo stato degli atti non consentirebbe di statuire sulla controversia.

La Corte non dispone, a mio avviso, degli elementi necessari per statuire definitivamente su tali motivi di ricorso.

Inoltre, ciò richiederebbe, in parte, una valutazione dei fatti e delle prove che non è stata effettuata dal Tribunale.

VI. Conclusione

147. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

1. le impugnazioni nelle cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P sono respinte.

2. la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Sentenza del 12 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( T‑502/19 , EU:T:2022:627 ). ( 3

) ECB-SSM-2019-ITCAR-11.

( 4

) ECB-SSM-2019-ITCAR-13.

( 5 ) Sentenza del 5 novembre 2019 ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 ). ( 6 ) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 102 a 115 ). ( 7 ) Regolamento del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ). ( 8 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 9 )

V. Witte, A., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by the ECB – [OSCURATO:PERSONA] of Executing EU Law?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2014, vol. 21, pag. 89 (105 e segg.); Boucon, L., e Jaros, D., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] within the EU [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2018, vol. 10, pag. 155 (170 e segg.); [OSCURATO:PERSONA]-Kund, F., e Amtenbrink, F., «On the Scope and Limits of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] within the [OSCURATO:PERSONA]»,

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V. altresì, al riguardo, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi 26 e segg.). ( 11 ) GURI n. 267, del 16 novembre 2016. ( 12 ) GURI n. 176, del 31 luglio 2015. ( 13 )

V. decreto legislativo del 1 o settembre 1993, n. 385 (GURI n. 230, del 30 settembre 1993, [OSCURATO:PERSONA] n. 92). ( 14 ) V., nel dettaglio, punti 3 e segg. della sentenza impugnata. ( 15 ) Si tratta di un consorzio di diritto privato tra banche volto a garantire i depositi; v. a tal proposito, sentenza della Corte del 2 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e a. ( C‑425/19 P , EU:C:2021:154 , punti 7 e segg.). ( 16 ) Punti 33 e segg. della sentenza impugnata. ( 17 ) Punti da 88 a 100 della sentenza impugnata. ( 18 ) Il Tribunale sembra quindi considerare (al punto 107 della sentenza impugnata) in particolare la condizione qualificata della previsione di «gravi perdite del patrimonio», prevista dall’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario.

Detta condizione viene tuttavia menzionata solamente nella citazione della disposizione in parola ai punti 89 e 93, terzo trattino, della sentenza impugnata, senza essere invocata in quest’ultima e senza che sia esplicitamente contestato alla BCE di non averla applicata. ( 19 ) Punti da 103 a 108 della sentenza impugnata. ( 20 ) Con tali complesse dichiarazioni, il Tribunale sembra indicare che le direttive in parola e la legislazione nazionale che le recepisce costituiscano un’ unica fonte di diritto. ( 21 ) Punti da 111 a 113 della sentenza impugnata. ( 22 )

V. la sintesi enunciata al punto 84 della sentenza impugnata, che si basa su una riorganizzazione dei cinque motivi di ricorso formalmente dedotti nell’atto di citazione.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il quarto motivo, vertente, in particolare, sulla violazione dell’articolo 70 del testo unico bancario. ( 23 ) Punti da 26 a 29 della sentenza impugnata. ( 24 ) Primo motivo di impugnazione della BCE nella causa C‑777/22 P e primo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑789/22 P. ( 25 ) Secondo motivo di impugnazione della BCE nella causa C‑777/22 P e dal secondo al quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑789/22 P. ( 26 )

V. sentenze del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata), e del 6 luglio 2023, Julien/Consiglio ( C‑285/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:551 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑801/21 P , EU:C:2024:528 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) In tal senso, sentenze del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑99/21 P , EU:C:2022:510 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punto 103 ). ( 28 ) Punti 33 e segg. della sentenza impugnata. ( 29 ) V., nel dettaglio, punto 34 della sentenza impugnata. ( 30 )

V. punto 34, secondo trattino, della sentenza impugnata. ( 31 )

V. punto 34, terzo trattino, della sentenza impugnata. ( 32 )

V. articolo 18, paragrafo 9, e articolo 26, paragrafo 7, di detto statuto. ( 33 ) Punto 44 della sentenza impugnata. ( 34 )

V. altresì punto 38 della sentenza impugnata. ( 35 ) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti 110 e 111 ). ( 36 ) In tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti 109 , 111 e 112 ); v., altresì, le mie conclusioni nelle cause riunite BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:323 , paragrafo 119 ). ( 37 ) In tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 113 a 115 ). ( 38 ) Punti da 47 a 53 della sentenza impugnata. ( 39 ) Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c.

Ungheria (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414). ( 40 ) In tal senso, sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c.

Ungheria (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414, §§ da 121 a 124, 132 e in particolare § 134). ( 41 ) Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c.

Ungheria [CE:ECHR:2020:0707JUD000529414, § 155 con riferimento alle sentenze del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] OOD e altri c.

Bulgaria, n. 17854/04 (CE:ECHR:2011:0920JUD001785404), e del 7 novembre 2002, Olczak c.

Polonia (CE:ECHR:2002:1107DEC003041796)]. ( 42 ) Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c.

Ungheria (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414, §§ 154 e 155). ( 43 ) V., per analogia, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punto 114 ). ( 44 ) Punti 34 e 35 della sentenza impugnata. ( 45 ) Sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci (da C‑622/16 P bis a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì punto 74 della sentenza impugnata. ( 46 ) Punti 58 e segg. della sentenza impugnata. ( 47 ) In tal senso, ad esempio, sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punto 26 ), con riferimento alla sentenza del 15 luglio 1963 (Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62 , EU:C:1963:17 , 238). ( 48 ) In tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). ( 49 ) Punti da 58 a 64 della sentenza impugnata. ( 50 ) Giurisprudenza costante, v., in particolare, sentenze del 28 giugno 2018, Andres ([OSCURATO:PERSONA] BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑203/16 P , EU:C:2018:505 , punti 44 e segg., in relazione ai titolari di un diritto, acquisito e confermato da un avviso di accertamento, all’applicazione di un risparmio fiscale); del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/12 P , EU:C:2014:100 , punto 59 ), e del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM ( C‑125/06 P , EU:C:2008:159 , punto 71 ). ( 51 ) Punti 77 e segg. della sentenza impugnata, sotto il titolo «Sull’interesse ad agire». ( 52 ) V., in particolare, punti 81 e 82 della sentenza impugnata. ( 53 ) In tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA ( C‑136/22 P , EU:C:2023:572 , punto 45 ); del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , punto 31 ), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punti 54 e segg., in particolare 62 e 68). ( 54 ) In tal senso, sentenze, formulate in modo piuttosto macchinoso, del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA ( C‑136/22 P , EU:C:2023:572 , punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punti da 55 a 58 e giurisprudenza ivi citata). ( 55 ) Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2021:367 , punto 40 ); del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , punto 42 ), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punti 69 e 70 ). ( 56 )

V. sentenze del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , punto 43 ), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punto 79 ). ( 57 ) In tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA ( C‑136/22 P , EU:C:2023:572 , punti da 51 a 53 e giurisprudenza ivi citata). ( 58 ) V., per quanto riguarda un’analoga azione di responsabilità di altri azionisti di minoranza della banca, sentenza del Tribunale del 5 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( T‑134/21 , EU:T:2024:362 ), che è oggetto di un’impugnazione pendente (causa C‑557/24 P). ( 59 )

V. le mie conclusioni nelle cause riunite BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:323 , paragrafi 104 e segg., in particolare paragrafo 119). ( 60 ) Punti da 100 a 113 della sentenza impugnata. ( 61 ) V., altresì, conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafo 30 ). ( 62 ) Per quanto riguarda il corrispondente obbligo delle autorità nazionali di applicare una disposizione di una direttiva direttamente applicabile, v. sentenza del 6 dicembre 2005, ABNA e a. ( C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04 , EU:C:2005:741 , punto 101 e giurisprudenza ivi citata). ( 63 ) V., in particolare, punti 112 e 113 della sentenza impugnata. ( 64 ) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/22 , EU:C:2023:1023 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). ( 65 ) Sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). ( 66 ) Esso fa riferimento, in generale, al «deterioramento della situazione finanziaria ed economica». ( 67 )

V. solo sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). ( 68 ) In tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/22 , EU:C:2023:1023 , punto 77 e giurisprudenza ivi citata), e del 6 ottobre 2015, T‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punto 53 ).

V. altresì le mie conclusioni nella causa Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:2 , paragrafo 96 ). ( 69

) [OSCURATO:PERSONA], J.,

Zur unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts, Archiv des öffentlichen Rechts , 2023, vol. 148, pag. 496 e segg. (501). ( 70 ) V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/22 , EU:C:2023:1023 , punto 83 ).

V., altresì, sentenze del 9 settembre 2003, CIF ( C‑198/01 , EU:C:2003:430 , punto 49 ); del 29 aprile 1999, Ciola ( C‑224/97 , EU:C:1999:212 , punto 30 ), e del 22 giugno 1989, Costanzo ( 103/88 , EU:C:1989:256 , punti 31 e 32 ). ( 71 )

V. sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punti 47 e 48 ); del 17 luglio 2008, Arcor e a. ( da C‑152/07 a C‑154/07 , EU:C:2008:426 , punti 35 e 36 ), e del 7 gennaio 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). ( 72 )

V. sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. ( C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02 , EU:C:2005:270 , punti da 73 a 77 ). ( 73 ) V., altresì, le mie conclusioni nelle cause riunite Berlusconi e a. ( C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02 , EU:C:2004:624 , paragrafi 140 e segg.). ( 74 ) Giurisprudenza costante, v. sentenza del 7 agosto 2018, Smith ( C‑122/17 , EU:C:2018:631 , punti 42 e segg. e giurisprudenza ivi citata).

V., altresì, sentenza del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑91/92 , EU:C:1994:292 , punti 20 e segg.). ( 75 )

V. sentenza del 7 gennaio 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 , punti 57 e segg.). ( 76 )

V. sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punti 49 , 50 e 53 ), e del 17 luglio 2008, Arcor e a. ( da C‑152/07 a C‑154/07 , EU:C:2008:426 , punto 38 ). ( 77 ) Ossia la valutazione dell’impatto ambientale nella sentenza del 7 gennaio 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 , punti 57 e segg.). ( 78 ) Così, per quanto riguarda la presa in considerazione di taluni criteri per il calcolo dei contributi o dei costi che incidono sull’importo delle tariffe nel settore delle telecomunicazioni, sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punti 46 e segg.), e del 17 luglio 2008, Arcor e a. ( da C‑152/07 a C‑154/07 , EU:C:2008:426 , punti 35 e segg.).

V., altresì, in materia di imposta sul valore aggiunto, sentenza dell’8 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/04 , EU:C:2006:374 , punti 28 e segg.). ( 79 ) [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), a pag. 329, invece, ritiene che, in tale contesto, la giurisprudenza sul divieto di applicare direttamente disposizioni di una direttiva che creino obblighi a carico dei singoli non sia generalmente applicabile a causa dell’obbligo di applicazione normativa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013. ( 80 ) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 102 a 115 ). ( 81 ) Punto 112 della sentenza impugnata. ( 82 )

V. solo la versione in lingua inglese o francese, che è più chiara al riguardo: « all relevant EU law»; « toutes les dispositions pertinentes du droit de l’[OSCURATO:PERSONA]» (il corsivo è mio). ( 83 ) [OSCURATO:PERSONA], il considerando 34 del regolamento n. 1024/2013 indica che l’obbligo di applicazione di cui trattasi «non osta al principio del primato del diritto dell’Unione». ( 84 ) Ciò non avviene sistematicamente, come emerge in particolare dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013 (v. altresì considerando 13 e 15): «Il presente regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri». ( 85 ) [OSCURATO:PERSONA]‑Kund e Amtenbrink (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. da 148 a 150; [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 328; in linea di principio diversamente Witte (nota 9 delle presenti conclusioni), pag.

106. ( 86 ) V., in tal senso, altresì considerando 12 del regolamento n. 1024/2013: «(…) si dovrebbe assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all’ottica prudenziale». ( 87 )

V. altresì Biondi e Spano (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 1040 e segg. ( 88 ) Ciò potrebbe essere ipotizzabile per le banche controllate dallo Stato; v., per quanto riguarda l’applicabilità diretta «verticale» delle disposizioni di una direttiva, sentenza del 10 ottobre 2004, Farrell ( C‑413/15 , EU:C:2017:745 ). ( 89 ) La BCE condivide da sempre detta tesi, v.

BCE, [OSCURATO:PERSONA] – Responses to the public consultation on a draft Regulation and draft Guide of the [OSCURATO:PERSONA] , marzo 2016, pag. 10, n. 35.

V. altresì Boucon e Jaros (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. da 170 a 172 e 183; [OSCURATO:PERSONA]‑Kund e Amtenbrink (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. 153 e

156. ( 90 ) Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal [( C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 70 e giurisprudenza ivi citata); per la prima volta la sentenza del 24 giugno 2019, Popławski ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 57 ); il corsivo è mio].

Ancora senza alcun riferimento al principio del primato, v. sentenza, a mio avviso più corretta, dell’8 novembre 2016, Ognyanov ( C‑554/14 , EU:C:2016:835 , punto 59 ): «(…) Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è insito nel sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte».

Specificamente sull’obbligo di interpretazione conforme, v. sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] de la Administración Tributaria (Esclusione dall’esdebitazione di crediti pubblici) ( C‑687/22 , EU:C:2024:287 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 91 ) In tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal ( C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata).

V., altresì, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 48 ), e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) ( C‑605/21 , EU:C:2023:695 , paragrafi da 71 a 82 ). ( 92 )

V. altresì [OSCURATO:PERSONA]‑Kund e Amtenbrink (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 158; Biondi e Spano (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. da 1042 a 1044; [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag.

327. ( 93 ) Ciò si evince da un esame complessivo delle constatazioni contenute ai punti 94, da 105 a 108, 112 e 113 della sentenza impugnata. ( 94 ) Come già constatato alla nota 18 delle presenti conclusioni, tale considerazione è solo implicitamente alla base della sentenza impugnata. ( 95 ) In dubbio [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag.

327. ( 96 ) V., già approfonditamente su tale aspetto, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi 26 e segg.). ( 97 ) In tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 75 , 85 , 86 , 98 e 114 ), e del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/21 , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ). ( 98 )

V. sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/ UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punti da 44 a 46 ). ( 99 ) In tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 85 e 86 ), e del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/21 , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ). ( 100 ) In base a detta disposizione, un’impugnazione può essere fondata unicamente su una «violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale». ( 101 ) Una siffatta «incorporazione» parziale avviene tutt’al più in controversie promosse dinanzi ai giudici dell’Unione in forza di una clausola compromissoria.

Infatti, l’articolo 272 TFUE consente di far rientrare il diritto civile nazionale nel controllo in sede giurisdizionale di un contratto stipulato tra le istituzioni dell’Unione e le imprese; v., ad esempio, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑584/17 P , EU:C:2020:576 , punti 88 e 89 ), e le mie conclusioni nella causa ADR Center/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑584/17 P , EU:C:2019:941 , paragrafi 121 e segg.). ( 102 ) In tal senso, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag.

330. Anche il Tribunale sembra esprimere la medesima posizione ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, qualificando (implicitamente) il diritto dell’Unione indicato all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, unitamente alle direttive e alla normativa nazionale volta al recepimento delle stesse, come proveniente da un’ unica fonte di diritto (nota 31 delle presenti conclusioni). ( 103 ) In tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) ( C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punti 31 e 49 e segg.).

V., altresì, le mie conclusioni nella causa Edwin/UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:30 , paragrafi 49 e segg. e 56). ( 104 ) Ciò si riflette in particolare nella ripartizione dell’onere di allegazione e di prova tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato, nonché negli obblighi di cooperazione di quest’ultimo per determinare la portata effettiva e l’applicazione concreta del diritto nazionale, accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] non può effettuare autonomamente in assenza di propri poteri di indagine.

V., al riguardo, sentenze del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Trialometani nell’acqua potabile) ( C‑481/22 , EU:C:2024:85 , punti 72 e segg.); del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (Impianti di trattamento) ( C‑22/20 , EU:C:2021:669 , punti 143 e segg.); del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Locazione di un edificio non ancora costruito) ( C‑537/19 , EU:C:2021:319 , punti 55 e segg.); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 , punti 111 e segg., in relazione a una prassi amministrativa), e del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑87/14 , EU:C:2015:449 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 105 ) V., ad esempio, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) ( C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punti 31 , 55 e 58 ); del 27 aprile 2023, Legea ( C‑686/21 , EU:C:2023:357 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata); del 20 ottobre 2022, Ekofrukt ( C‑362/21 , EU:C:2022:815 , punto 25 ), e del 7 luglio 2016, Genentech ( C‑567/14 , EU:C:2016:526 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 106 ) Conclusioni nella causa Edwin/UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:30 , paragrafi 42 e segg.), e successivamente nella causa EUIPO/Szajner ( C‑598/14 P , EU:C:2016:915 , paragrafi 44 e segg.). ( 107 ) Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/ UAMI (C ‑ 263/09 P , EU:C:2011:452 , punti 44 e segg.); successivamente, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑530/12 P , EU:C:2014:186 , punti 34 e segg.).

V. altresì sentenza del 5 aprile 2017, EUIPO/ Szajner ( C‑598/14 P , EU:C:2017:265 , punti 35 e segg.). ( 108 ) V., sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 85 e 86 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/85 P , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ). ( 109 ) Sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/ [OSCURATO:PERSONA] [ C‑530/12 P , EU:C:2014:186 , punto 37 : «(…) non si evince (…) che una norma giuridica nazionale (…) debba essere considerata come un elemento puramente di fatto (…)»].

V., altresì, Prek, M., e Lefèvre, S., «The EU Courts as “national” courts: [OSCURATO:PERSONA] law in the EU judicial process»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2017, vol. 54, n. 2, pag. 369 (394: «“hybrid” or sui generi s approach»). ( 110 )

V. sentenze del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 , punti da 174 a 176 ); del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a.( C‑457/21 P , EU:C:2023:985 , punti da 19 a 22 ); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑451/21 P e C‑454/21 P , EU:C:2023:948 , punti da 76 a 79 ); dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑885/19 P e C‑898/19 P , EU:C:2022:859 , punti 72 e segg., in particolare punto 82); del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata); del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punti 77 e segg.), e del 21 dicembre 2011, A2A/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑318/09 P , non pubblicata, EU:C:2011:856 , punto 125 ). ( 111 ) Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi 47 e segg.), l’avvocata generale Ćapeta ha ancora una volta aderito a tale posizione, benché essa ritenga che il diritto nazionale abbia la stessa natura del diritto dell’Unione in relazione all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013. ( 112 ) In tal senso, tuttavia, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi da 44 a 46 ).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/BCE [ C‑152/18 P e C‑153/18 P , EU:C:2019:505 , paragrafo 120 , con riferimento, in particolare, alla sentenza del 13 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] mutuel [OSCURATO:PERSONA]/EZB ( T‑712/15 , EU:T:2017:900 , punto 132 )]. ( 113 )

V. soltanto sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑467/15 P , EU:C:2017:799 , punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

La situazione potrebbe essere diversa per quanto riguarda la questione dell’ambito di applicazione della norma su cui si fonda la misura contestata; v., al riguardo, sentenza definitiva del Tribunale del 12 giugno 2019, RV/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑167/17 , EU:T:2019:404 , punti da 59 a 61 ), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa EUIPO/ Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2024:751 , paragrafi 72 e segg.). ( 114 ) V., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 84 e 116 ); del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/21 , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ); del 5 aprile 2017, EUIPO/ Szajner alle ( C‑598/14 P , EU:C:2017:265 , punto 56 ), e del 5 luglio 2011, Edwin/ UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 53 ).

In generale sul potere di controllo, limitato al riguardo, della Corte nel procedimento di impugnazione, v. solo sentenza del 18 giugno 2020, Dovgan/EUIPO ( C‑142/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:487 , punto 44 ). ( 115 ) V., in particolare, i riferimenti alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), del 1 o febbraio 2017, n. 1627; del 15 novembre 2021, n. 11766, e del 27 dicembre 2021, n. 13520, e del Consiglio di Stato (Italia) del 20 dicembre 2012, n. 6583, e del 19 febbraio 2015, n. 835.

Anche se, a mio avviso, ciò non è in ultima analisi rilevante, vorrei aggiungere, per completezza, che dette sentenze sembrano effettivamente suffragare l’interpretazione dedotta dalle ricorrenti e dall’Italia e, pertanto, l’approccio seguito dalla BCE nelle decisioni controverse.

Per contro, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non affronta affatto tale giurisprudenza amministrativa, ma si limita, in sostanza, a un’interpretazione letterale sostenuta dalla dottrina e alla giurisprudenza generale della Corte suprema di cassazione (Italia), che attribuisce priorità al metodo interpretativo in parola nel diritto civile. ( 116 ) In tal senso, v. sentenze dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio ( C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 23 marzo 2023, PV/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑640/20 P , EU:C:2023:232 , punto 78 e giurisprudenza ivi citata); il corsivo è mio. ( 117 ) In tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, RF/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑660/17 P , EU:C:2019:509 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 118 ) In tal senso, sentenza del 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO ( C‑382/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:917 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata), e del 18 giugno 2020, Spagna/EUIPO ( C‑142/62 P , non pubblicata, EU:C:2020:487 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 119 ) In tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punto 86 e giurisprudenza ivi citata). ( 120 ) Ciò non può essere escluso alla luce delle constatazioni di cui ai punti 88 e seguenti della sentenza impugnata.

Sui metodi di interpretazione relativi al diritto dell’Unione v. solo sentenze del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni relative ai destinatari di dati personali) ( C‑154/21 , EU:C:2023:3 , punto 29 ), e del 15 marzo 2022, l’Autorité des marchés financiers ( C‑302/20 , EU:C:2022:190 , punto 63 ). ( 121 )

V. altresì punto 92 della sentenza impugnata. ( 122 )

V. punto 108 della sentenza impugnata. ( 123 ) La prima decisione controversa si riferisce testualmente, in sostanza, al deterioramento della situazione finanziaria della banca (sezioni 1.5, 2 e 3.1); tuttavia, alla sezione 1.3, sotto il titolo «Significativo accumulo di perdite», essa tratta l’accumulo di perdite per un importo di EUR 1,6 miliardi nel periodo tra dicembre 2014 e settembre 2018 (1.3.1) e il significativo aumento dei costi del credito dovuto alle «riduzioni del valore dei crediti» per un importo pari a EUR 428 milioni nel 2017 e a EUR 219 milioni nel 2018 (1.3.2).

Infine, le sezioni 2.6 (Valutazione della proporzionalità) e 3.1 (Procedura) analizzano l’obiettivo di evitare un ulteriore deterioramento della situazione della banca. ( 124 ) V., sulla costante giurisprudenza al riguardo, ad esempio, sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). ( 125 )

V. punto 114 della sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0777 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 21 novembre 2024 ( 1 ) Cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑777/22 P) e [OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑789/22 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Applicazione da parte della BCE del diritto nazionale di recepimento di direttive – Direttiva 2014/59/UE – Articolo 29, paragrafo 1, prima frase – Applicabilità diretta – Obbligo a carico dei singoli – Interpretazione conforme – Controllo in sede giurisdizionale dell’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE – Decisione della BCE di assoggettare [OSCURATO:SOCIETA] ad amministrazione straordinaria – Ricorso di annullamento proposto da un’azionista di minoranza – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Incidenza diretta e individuale – Persistenza dell’interesse ad agire» Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento n. 1024/2013 2. Direttiva 2014/59 B. Diritto nazionale III. Fatti all’origine della controversia A. Fatti B. Sentenza impugnata IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti V. Analisi A. Sintesi dei motivi di impugnazione e ordine di esame B. Motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso 1. Legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE a) Incidenza diretta b) Incidenza individuale 2. Persistenza dell’interesse ad agire 3. Conclusione intermedia C. Motivi di impugnazione relativi alla fondatezza del ricorso: violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59 e con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario 1. Ordine di esame 2. Applicabilità diretta e primato dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a) Struttura normativa dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 b) Applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti 3. In subordine: applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 da parte della BCE a) La BCE quale destinataria di disposizioni di direttive direttamente applicabili b) Conseguenze dell’applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti 4. Interpretazione conforme alla direttiva dell’articolo 69 octiesdecies, primo comma, lettera b), e dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario 5. Diritto nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 quale «diritto» o «fatto» 6. Ricevibilità della censura relativa all’interpretazione conforme dell’articolo 69 octiesdecies, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario 7. Conclusione intermedia VI. Conclusione I. Introduzione 1. Le impugnazioni riunite della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (in prosieguo: la «BCE») e della [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») di cui trattasi hanno ad oggetto una sentenza del Tribunale (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), con cui quest’ultimo ha annullato le decisioni della BCE del 1 o gennaio e del 29 marzo 2019 (in prosieguo: le «decisioni controverse»). Mediante dette decisioni, la BCE aveva assoggettato la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «banca») ad amministrazione straordinaria ( 3 ) e l’aveva prorogata fino al 30 settembre 2019 ( 4 ). 2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo grado e resistente in sede di impugnazione, era uno dei numerosi azionisti di minoranza della banca. 3. In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente giudicato ricevibile il ricorso. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse un (persistente) interesse ad agire per ottenere l’annullamento delle decisioni controverse e che queste ultime la riguardassero direttamente e individualmente ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. A tal riguardo, il Tribunale ha distinto, in relazione all’amministrazione straordinaria della banca disposta dalla BCE, la situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dalla situazione degli azionisti che ha dato luogo alla sentenza BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( 5 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). Infatti, in quest’ultima causa, gli azionisti avevano impugnato una decisione con cui la BCE revocava l’autorizzazione della banca in questione. La Corte aveva ritenuto che detti azionisti non fossero direttamente interessati dalla decisione in parola, cosicché aveva respinto il loro ricorso di annullamento in quanto irricevibile. Infatti, esso aveva prodotto solo effetti economici negativi nei confronti degli stessi, ma non aveva inciso sulla loro situazione giuridica ( 6 ). 4. In secondo luogo, nell’ambito della fondatezza del ricorso, le ricorrenti lamentano, in sostanza, una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 da parte del Tribunale ( 7 ). A tal riguardo, si pongono importanti questioni di diritto ancora non chiarite nella giurisprudenza della Corte. Esse riguardano la portata dell’obbligo della BCE, ivi previsto, di applicare, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza sugli enti creditizi nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, anche il diritto nazionale di recepimento del pertinente diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2014/59/UE ( 8 ), applicabile nel caso di specie: – La BCE è tenuta ad applicare il diritto nazionale quale è adottato dal legislatore per recepire una direttiva nonché interpretato e applicato dai giudici nazionali, anche se esso è in contrasto con le disposizioni della stessa direttiva? – In caso di diretta applicabilità delle disposizioni di una direttiva, non solo le autorità e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche la BCE devono applicare esclusivamente le disposizioni di cui trattasi, disapplicando il diritto nazionale ad esse contrario in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione? – Nell’ipotesi in cui non sia ipotizzabile un’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva, ad esempio perché esse creano obblighi per i singoli, la BCE è tenuta a rispettare i principi applicabili ai fini di un’interpretazione conforme del diritto nazionale? – A tal riguardo, la BCE deve ricorrere ai metodi di interpretazione riconosciuti nell’ordinamento nazionale e alla pertinente giurisprudenza dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri? 5. A mio avviso, la BCE, in quanto istituzione dell’Unione, non può, in considerazione dei fondamentali postulati della salvaguardia dell’uniformità e dello Stato di diritto nell’ordinamento dell’Unione, in ultima analisi essere tenuta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, a violare deliberatamente il diritto dell’Unione applicando il diritto nazionale in contrasto con esso. Tuttavia, se dovesse agire in tal senso, i giudici dell’Unione dovrebbero correggere detto approccio. Nondimeno, tali questioni e la motivazione di un siffatto esito sono molto controverse anche in dottrina ( 9 ). A tal riguardo, occorre precisare la questione, altrettanto controversa, relativa ai criteri di controllo applicabili nel procedimento di annullamento in primo grado e nel successivo giudizio di impugnazione per quanto riguarda gli atti della BCE volti all’applicazione di disposizioni nazionali ( 10 ). II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 6. Il contesto normativo dell’Unione applicabile nella presente causa è costituito essenzialmente dal regolamento n. 1024/2013 e dalla direttiva 2014/59. 1. Regolamento n. 1024/2013 7. Il considerando 34 del regolamento n. 1024/2013 così recita: «Nell’assolvimento dei suoi compiti e nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme sono costituite dal pertinente diritto dell’Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, la BCE dovrebbe applicare la legislazione nazionale di recepimento. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell’Unione. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sul pertinente diritto vincolante dell’Unione e agire in conformità di quest’ultimo». 8. L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 prevede quanto segue: «Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni». 2. Direttiva 2014/59 9. Il considerando 39 della direttiva 2014/59 così recita: «Durante le fasi di risanamento e di intervento precoce stabilite nella presente direttiva, è opportuno che gli azionisti mantengano pienamente la responsabilità e il controllo dell’ente, salvo quando l’autorità competente abbia nominato un amministratore temporaneo». 10. Il considerando 40 della stessa direttiva enuncia, in particolare, quanto segue: «Per preservare la stabilità finanziaria è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione. A tal fine le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento precoce, compreso il potere di nominare un amministratore temporaneo che sostituisca l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente o lavori temporaneamente con essi. L’amministratore temporaneo dovrebbe avere il compito di esercitare i poteri che gli sono conferiti al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria dell’ente. La nomina dell’amministratore temporaneo non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell’Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall’Unione o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di tutela degli investimenti. (…)». 11. L’articolo 28 della direttiva 2014/59, intitolato «Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione», stabilisce quanto segue: «Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone. La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente». 12. L’articolo 29 della direttiva 2014/59, intitolato «Amministratore temporaneo», così dispone: «(1)   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi. (2)   All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente sono conformi al diritto societario applicabile. (3)   All’atto della nomina, l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo che possono comprendere l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente. All’atto della nomina l’autorità competente specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo. (4)   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le autorità competenti abbiano la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. L’autorità competente può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L’autorità competente può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo. (5)   L’autorità competente può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione dell’autorità competente. L’autorità competente specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina di un amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini. In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente. (6)   L’autorità competente può imporre all’amministratore temporaneo di redigere, a intervalli da questa stabiliti nonché alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso. (7)   L’incarico di un amministratore temporaneo può avere durata massima di un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono le condizioni per il mantenimento di un amministratore temporaneo e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti. (8)   Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti a norma del diritto societario nazionale o dell’Unione. (9)   [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare la responsabilità degli amministratori temporanei conformemente al diritto nazionale relativamente ad atti e omissioni nell’esercizio del loro mandato di amministratori temporanei a norma del paragrafo 3. (10)   Un amministratore temporaneo nominato ai sensi del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale». B. Diritto nazionale 13. La direttiva 2014/59 è stata trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 16 novembre 2014, n. 181 ( 11 ). 14. L’articolo 8 della legge del 9 luglio 2015, n. 114 ( 12 ), che stabilisce i principi e i criteri direttivi necessari per l’esercizio dei poteri, prevede, in particolare, quanto segue: «1.   Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l’altro, che le facoltà di opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; (...)». 15. Il decreto legislativo n. 181 ha modificato la legge in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario; in prosieguo: il «testo unico bancario») ( 13 ). Nella sezione 01-I, intitolata «Misure di intervento precoci», è stato inserito l’articolo 69 octiesdecies , il cui primo comma, lettera b), è formulato come segue: «[OSCURATO:PERSONA] d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario: (…) b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69 vicies semel , quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53 bis e 67 ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione». 16. L’articolo 69 vicies semel del testo unico bancario autorizza l’autorità di vigilanza a rimuovere taluni componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell’alta dirigenza. 17. L’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, inserito nella sezione I con il titolo «Amministrazione straordinaria», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] d’Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all’articolo 69 octiesdecies , comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria». III. Fatti all’origine della controversia A. Fatti 18. La banca è un ente creditizio con sede in Italia, quotato in borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014. Essa ha accumulato perdite per oltre EUR 1,6 miliardi tra il dicembre 2014 e il 1 o gennaio 2019. Al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deteneva 200000 azioni ordinarie corrispondenti allo 0,000361% del capitale sociale della banca. 19. Tra il 2016 e la fine del 2018, la BCE ha adottato diverse misure infruttuose di rafforzamento patrimoniale e di stabilizzazione della banca, al fine di consentirle di conformarsi nuovamente al requisito di fondi propri ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 ( 14 ). 20. Con la prima decisione controversa del 1 o gennaio 2019, sulla base degli articoli 69 octiesdecies , 70 e 98 del testo unico bancario, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59, la BCE ha assoggettato la banca ad amministrazione straordinaria (in prosieguo anche: la «decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria») e ha disposto, in particolare, le seguenti misure: – scioglimento del consiglio di amministrazione della banca e sostituzione degli ex membri con tre commissari straordinari, tra i quali M. e I., che erano stati in precedenza rispettivamente presidente di detto consiglio di amministrazione e amministratore delegato di tale banca; – scioglimento del collegio sindacale della banca e sostituzione degli ex membri con altre tre persone; – assegnazione ai nuovi organi del compito di «dare corso alle azioni necessarie ad assicurare che [la banca] torni a rispettare i requisiti patrimoniali in modo sostenibile». 21. Il 2 gennaio 2019 la BCE e la banca hanno annunciato simultaneamente, con comunicati stampa, l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per le società e la borsa (Italia) ha quindi sospeso le negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dalla banca, e ciò «fino alla vigenza della (…) decisione [di cui trattasi] ovvero fino a quando, anche in esito alle ulteriori eventuali iniziative delle competenti [a]utorità per la [v]igilanza prudenziale, non sarà ripristinato un completo quadro informativo sui titoli [in parola]». 22. Con la seconda decisione controversa del 29 marzo 2019, la BCE ha prorogato fino al 30 settembre 2019 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria (in prosieguo anche: la «prima decisione di proroga»). L’adozione di tale decisione è stata annunciata dalla banca in un comunicato stampa del 30 marzo 2019. 23. Con decisione del 30 settembre 2019, la BCE ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «seconda decisione di proroga»). 24. Con decisione del 20 dicembre 2019, la BCE ha prorogato fino al 31 gennaio 2020 l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria al fine di consentire il perfezionamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale (in prosieguo: la «terza decisione di proroga»). 25. Secondo le indicazioni concordanti fornite dalle parti in risposta ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, nel settembre 2019 la banca è stata ricapitalizzata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia) (in prosieguo: il «FITD») ( 15 ) in forza di un contratto quadro concluso dagli amministratori temporanei e approvato dall’assemblea generale straordinaria della banca. Nell’estate del 2022 il FITD ha venduto le sue azioni della banca a [OSCURATO:SOCIETA]. A causa della successiva procedura di «squeeze-out» la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto vendere le sue azioni nel settembre 2022, perdendo così il suo status di azionista (di minoranza) della banca. B. Sentenza impugnata 26. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni controverse. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interveniente, ha sostenuto le conclusioni della BCE con cui si chiede il rigetto del ricorso. 27. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato le decisioni controverse. Inoltre, lo stesso ha respinto il ricorso nella parte in cui esso era diretto in generale contro ogni atto conseguenziale o successivo alla prima decisione controversa, vale a dire ivi comprese la seconda e la terza decisione di proroga. 28. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto azionista di minoranza della banca, è direttamente e individualmente interessata dalle decisioni controverse, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e ha un interesse ad agire. Essa è quindi legittimata ad agire ( 16 ). 29. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la BCE aveva utilizzato, per le decisioni controverse, una base giuridica insufficiente. Esse erano fondate su un «deterioramento significativo della situazione [della banca]» ai sensi dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, che recepisce l’articolo 29 della direttiva 2014/59, sebbene tale disposizione (nazionale) non contenga una siffatta condizione. Un requisito del genere figura solo nell’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, che recepisce l’articolo 28 della direttiva. Quest’ultima disposizione (nazionale) prevede soltanto la «rimozione» degli organi amministrativi e di controllo della banca, ma non il potere, previsto dall’articolo 70 del testo unico bancario, di assoggettare la banca ad amministrazione straordinaria mediante lo «scioglimento» di detti organi. L’articolo 69 octiesdecies e l’articolo 70 del testo unico bancario riguardano quindi ipotesi distinte e, alla luce del tenore letterale degli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59, misure di diversa intensità da adottare in successione tra loro, le quali sono subordinate a diverse condizioni (alternative), tutte tassative. La condizione relativa al «deterioramento della situazione della banca» non si applica quindi alle misure adottate ai sensi dell’articolo 70 del testo unico bancario, cosicché la BCE ha violato la disposizione in parola ( 17 ). 30. Alla luce della chiara formulazione degli articoli 69 octiesdecies e 70 del testo unico bancario e dei termini ivi utilizzati, secondo il Tribunale non si può neppure ipotizzare un’interpretazione conforme. Infatti, il provvedimento adottato dalla BCE è quello previsto dall’articolo 70 del testo unico bancario, cosicché dovrebbero essere soddisfatte le condizioni di quest’ultimo articolo ( 18 ). Il «deterioramento della situazione della banca» previsto dall’articolo 69 octiesdecies del testo unico bancario non è «un’espressione generica, bensì una condizione prevista da un testo legislativo, che si riferisce a un elenco tassativo di quattro condizioni alternative» e non può quindi giustificare l’adozione di misure di cui all’articolo 70 del testo unico bancario ( 19 ). 31. Inoltre, la BCE non è tenuta ad applicare la direttiva 2014/59 allo scopo di imporre l’amministrazione straordinaria della banca in caso di deterioramento significativo della sua situazione. Ciò non deriva neppure dall’obbligo, incombente alla stessa in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, di applicare il diritto nazionale di recepimento delle direttive. La disposizione di cui trattasi non può essere intesa come «comprendente due fonti distinte di obblighi, vale a dire il diritto dell’Unione nel suo insieme, ivi comprese le direttive, al quale si dovrebbe aggiungere la legislazione nazionale [volta a recepirle]». Secondo il Tribunale, una simile interpretazione presupporrebbe infatti che «le disposizioni nazionali divergano dalle direttive e che, in tal caso, i due tipi di atti vincolino la BCE come fonti normative distinte» ( 20 ). Tuttavia, ciò è contrario all’articolo 288 TFUE. Inoltre, una direttiva non può creare obblighi a carico di un privato. Pertanto, non si può porre rimedio all’errore commesso dalla BCE neppure con un’interpretazione libera dell’articolo 70 del testo unico bancario alla luce della direttiva 2014/59 ( 21 ). 32. Il Tribunale non ha più esaminato gli altri sei motivi di ricorso da esso individuati ( 22 ). 33. Nella misura in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha contestato anche la seconda e la terza decisione di proroga, utilizzando la formulazione «ogni atto conseguenziale e successivo» nel ricorso, nella replica e in un’ulteriore lettera, il Tribunale ha respinto detto argomento in quanto irricevibile per carenza di determinatezza e per inosservanza delle condizioni dell’articolo 76, lettera d), e dell’articolo 86 del suo regolamento di procedura, poiché l’atto introduttivo del ricorso non vi faceva sufficiente riferimento ( 23 ). IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 34. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 dicembre 2022, la BCE ha proposto impugnazione nella causa C‑777/22 P. 35. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione nella causa C‑789/22 P. 36. Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] e della BCE del 18 e del 20 gennaio 2023, il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause C‑777/22 P e C‑789/22 P ai sensi dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte. 37. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 marzo 2023, l’Italia ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, di intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE e della [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione del 17 aprile 2023, il presidente della Corte ha accolto tale istanza. Il 26 marzo 2023 l’Italia ha depositato la sua memoria d’intervento. 38. La BCE, sostenuta dall’Italia, chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima annulla le decisioni controverse; – respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile; – in subordine, dichiarare la legittimità delle decisioni controverse e, se del caso, rinviare la causa al Tribunale affinché sia quest’ultimo a statuire sui motivi non esaminati nella sentenza impugnata, e – condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla BCE tanto in primo grado quanto nel procedimento di impugnazione. 39. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Italia, chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile e infondato; – condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio; – in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale. 40. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione nella sua totalità in quanto irricevibile e confermare la sentenza impugnata; – in subordine, accogliere le conclusioni non esaminate dal Tribunale, oppure – in via ulteriormente subordinata, rinviare la causa al Tribunale per il riesame. 41. Su richiesta della BCE e dell’Italia del 3 e del 6 novembre 2023, il 7 maggio 2024 le cause riunite sono state rinviate alla Grande Sezione della Corte. 42. Il 7 maggio 2024, la Corte ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti, il che è avvenuto entro i termini stabiliti. 43. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi il 25 giugno 2024. V. Analisi A. Sintesi dei motivi di impugnazione e ordine di esame 44. Nella causa C‑777/22 P, la BCE, sostenuta dall’Italia, deduce due motivi. 45. Con il primo motivo di impugnazione, la BCE asserisce che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nella valutazione dell’«incidenza diretta e individuale» nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché del suo interesse ad agire. Con il secondo motivo di impugnazione, la BCE contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’analizzare le basi giuridiche impiegate nelle decisioni controverse; detto esame avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, alla luce di tutto il diritto nazionale applicabile e dei metodi di interpretazione riconosciuti dallo stesso. Ciò riguarderebbe, in particolare, l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, come interpretati dai giudici italiani. 46. Nella causa C‑789/22 P, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Italia, deduce cinque motivi di impugnazione che si sovrappongono parzialmente a quelli della BCE. 47. Con il primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce gli stessi errori di diritto del Tribunale, nell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che la BCE ha dedotto con il suo primo motivo. Con il suo secondo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicare l’articolo 84 del suo regolamento di procedura sollevando d’ufficio un vizio sostanziale e statuendo ultra petita . Con il suo terzo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], analogamente al secondo motivo di impugnazione della BCE, deduce un asserito errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario. Il quarto motivo di impugnazione riguarda una violazione dell’articolo 288, terzo comma, TFUE sulla base del fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario non potesse essere interpretato conformemente all’articolo 29 della direttiva 2014/59. Infine, con il suo quinto motivo di impugnazione, anch’esso simile al secondo motivo di impugnazione della BCE, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso più errori di diritto nella valutazione del rapporto tra il diritto nazionale e le direttive, tra cui le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 288, secondo e terzo comma, TFUE, nonché il mancato rispetto dell’applicabilità diretta delle disposizioni pertinenti di una direttiva. 48. Esaminerò anzitutto congiuntamente i motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso ( 24 ) ( sub B). In seguito, tratterò altresì congiuntamente i motivi di impugnazione che riguardano le valutazioni del Tribunale nel merito ( 25 ) ( sub C). B. Motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso 49. I motivi di impugnazione relativi alla ricevibilità del ricorso riguardano, da un lato, l’eventuale incidenza diretta e individuale delle decisioni controverse nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( sub 1) e, dall’altro, il (persistente) interesse della stessa ad ottenerne l’annullamento ( sub 2). 50. Al riguardo, si deve tener conto del fatto che nel procedimento di impugnazione la Corte è tenuta ad esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso, ivi compreso il perdurare dell’interesse ad agire, indipendentemente dagli argomenti invocati dalle parti e dalla valutazione del Tribunale ( 26 ). Già per detto motivo l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo motivo di impugnazione della BCE non può essere accolta e deve essere respinta. 1. Legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE 51. Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, un soggetto che non sia destinatario dell’atto impugnato è legittimato ad agire solo se quest’ultimo lo riguarda «direttamente e individualmente». Inizierò esaminando se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente interessata dalle decisioni controverse. a) Incidenza diretta 52. Secondo una giurisprudenza costante, affinché una persona sia considerata «direttamente interessata» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni. In primo luogo, la misura contestata deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato. In secondo luogo, la misura non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico. Essa deve, piuttosto, derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie ( 27 ). 53. Come il Tribunale ha correttamente rilevato facendo riferimento a detta giurisprudenza ( 28 ), le decisioni controverse producono direttamente effetti negativi sulla situazione giuridica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in quanto azionista della banca. Ciò riguarda l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione, di voto e di altri diritti stabiliti nello statuto della banca. Contrariamente alle censure dedotte dalla BCE, non può essere ravvisata al riguardo alcuna violazione né, a fortiori , alcuno snaturamento delle pertinenti disposizioni statutarie della banca sui diritti degli azionisti. In particolare, le decisioni controverse incidono sui diritti di eleggere gli organi amministrativi e di controllo della banca (articoli 18 e 26), di convocare l’assemblea generale degli azionisti e di stabilire le materie all’ordine del giorno (articolo 10, paragrafo 4). Ciò vale parimenti per le condizioni in cui detta assemblea generale o una determinata parte degli azionisti può mettere in causa la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis del codice civile italiano ( 29 ). 54. Disponendo l’amministrazione straordinaria della banca o prorogandola, le decisioni controverse hanno sospeso o limitato l’esercizio dei diritti in parola e hanno dunque inciso direttamente sulla situazione giuridica degli azionisti, ivi compresa quella della signora [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in forza di tale provvedimento, i diritti di eleggere gli organi amministrativi e di controllo della banca, di convocare l’assemblea generale degli azionisti e di stabilirne le materie all’ordine del giorno sono stati trasferiti ai commissari straordinari. La corrispondente sospensione o limitazione dei diritti di partecipazione o di voto degli azionisti in questione deriva dal combinato disposto dell’articolo 70, secondo comma, e dell’articolo 72, sesto comma, del testo unico bancario, che prevedono il trasferimento automatico di tali diritti ai commissari straordinari ( 30 ). Inoltre, la responsabilità civile degli organi amministrativi e di controllo della banca è stata limitata, in caso di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, secondo l’articolo 72, nono comma, del testo unico bancario, alle ipotesi di dolo e colpa grave e poteva essere fatta valere in giudizio solo da parte dei commissari straordinari previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 72, quinto comma, del testo unico bancario, ai commissari in parola è stato conferito il diritto di esercitare, previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, azioni di responsabilità contro i membri dei disciolti organi della banca o l’amministratore delegato. L’assemblea generale degli azionisti o una parte di essi che detengono una determinata quota del capitale sociale non potevano quindi più esercitare siffatte azioni ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis del codice civile italiano ( 31 ). 55. Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente una siffatta lesione dei diritti di partecipazione o di voto degli azionisti, tra cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto che lo statuto della banca preveda in parte, per l’esercizio effettivo di questi ultimi, una soglia minima, vale a dire la titolarità da parte di tali azionisti dell’1% delle azioni ( 32 ). Infatti, tutti i diritti di partecipazione o di voto in questione hanno, al pari del diritto di voto di un cittadino in occasione di elezioni democratiche, un valore intrinseco . Quest’ultimo non dipende dalla questione se l’esercizio di detti diritti sia sufficiente per influenzare effettivamente le decisioni essenziali in materia di organizzazione e di gestione della banca. Infatti, i diritti di partecipazione o di voto includono e tutelano la stessa possibilità giuridica di partecipare a siffatti processi decisionali e di influenzarne l’esito. Il Tribunale ha riconosciuto correttamente tale aspetto, constatando che l’argomento dedotto dalla BCE e dalla [OSCURATO:PERSONA] «prescinde (…) dal diritto di voto che consente a ciascun azionista di partecipare individualmente all’elezione dei membri [dell’assemblea generale] chiamati a far parte degli organi amministrativi e di controllo» ( 33 ). Tuttavia, quando viene disposta l’amministrazione straordinaria, tale possibilità giuridica di influenzare l’amministrazione della banca viene automaticamente meno. 56. Il fatto che un azionista di minoranza possa eventualmente raggiungere la soglia minima pertinente solo insieme ad altri azionisti (di minoranza) è quindi irrilevante al fine di stabilire se i diritti di partecipazione o di voto dello stesso siano stati lesi in quanto tali. L’eventuale raggiungimento di tale soglia minima rileva solo per determinare, in un secondo momento, se l’esercizio dei diritti di partecipazione o di voto sia sufficiente anche per ottenere gli effetti giuridici desiderati (come, ad esempio, la convocazione dell’assemblea generale annuale o la determinazione di un punto all’ordine del giorno per quest’ultima). Tuttavia, ciò non può mettere in discussione né l’esistenza né la necessità di tutelare l’esercizio di detti diritti individuali ( 34 ). Di conseguenza, come il Tribunale ha correttamente rilevato ai punti da 43 a 45 della sentenza impugnata, occorre altresì respingere l’obiezione delle ricorrenti secondo cui i rispettivi diritti di adozione delle decisioni spetterebbero solo all’assemblea generale o a una parte degli azionisti che raggiungano una determinata quota di azioni e non a singoli azionisti titolari unicamente di diritti di voto. 57. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ), la Corte ha del resto indirettamente confermato che, in un caso come quello di specie, che, a differenza della revoca dell’autorizzazione controversa in tale causa, riguarda solo l’assoggettamento di una banca all’amministrazione straordinaria, la lesione dei diritti degli azionisti di partecipare alla gestione può essere sufficiente per ritenere gli stessi direttamente interessati. Infatti, in quest’ultima ipotesi, la lesione di tali diritti non comprende gli effetti negativi puramente economici per la banca e i suoi azionisti, che deriverebbero dalla revoca della sua autorizzazione o addirittura dalla sua liquidazione ( 36 ). La Corte ha altresì espressamente riconosciuto che la stessa decisione che dispone la liquidazione di una banca incide in maniera diretta sul diritto degli azionisti di partecipare alla sua gestione, giacché essa viene affidata al liquidatore. Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA], detta decisione era fondata esclusivamente sul diritto lettone. Essa non era quindi riconducibile né al diritto dell’Unione né alla decisione controversa della BCE con cui veniva revocata l’autorizzazione, cosicché essa non riguardava direttamente gli azionisti ( 37 ). Tuttavia, come ha correttamente rilevato il Tribunale ( 38 ), la situazione è differente nel caso di una decisione della BCE che dispone l’amministrazione straordinaria di una banca. 58. La BCE non può inficiare tali conclusioni facendo riferimento alla sentenza Albert e altri c. Ungheria emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 39 ). 59. Da un lato, la legittimazione a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della CEDU, esaminata dalla Corte EDU, non è identica alle condizioni della legittimazione ad agire di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Dall’altro lato, anche la Corte EDU riconosce, in linea di principio, che i soci di una banca sono «direttamente interessati» ai sensi dell’articolo 34 della CEDU quando il ricorso è diretto contro atti che riguardano tanto la banca quanto i diritti dei suoi azionisti. Detto principio è limitato solo quando la banca e i suoi azionisti sono così strettamente intrecciati tra loro che sarebbe artificioso distinguerli o quando ciò sia giustificato da «circostanze eccezionali». La Corte EDU ha quindi riconosciuto, analogamente alla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 57 delle presenti conclusioni), che gli atti che incidono direttamente sui diritti degli azionisti (di partecipare all’amministrazione della banca) sono diversi dagli atti (unicamente) diretti nei confronti della banca. Infatti, gli atti in parola non si limitano a pregiudicare gli interessi economici dei soci della banca di cui trattasi, ma modificano la loro situazione giuridica nell’ambito della struttura di governance di quest’ultima ( 40 ). 60. È vero che nella sentenza Albert e altri c. Ungheria la Corte EDU ha ritenuto che i diritti dei soci non fossero «direttamente interessati». Infatti, da un lato, essi potevano esercitare i diritti in parola, per quanto riguarda la fusione controversa delle due banche interessate, nel corso delle procedure decisionali e in occasione delle votazioni al riguardo. Dall’altro lato, a causa dell’entità eccessivamente limitata delle quote individuali di partecipazione alla società, tali diritti non erano sufficienti per controllare una delle banche in questione. La Corte EDU ha pertanto supposto, a differenza delle ipotesi di erosione artificiosa dei diritti di voto degli azionisti o di soppressione delle azioni, su cui si era pronunciata in precedenza ( 41 ), che le misure contestate, essenzialmente legate ad aspetti societari, avessero solo un’influenza «incidentale e indiretta» sui diritti dei singoli azionisti in quanto tali ( 42 ). 61. Tuttavia, la particolare situazione della fusione di due banche non è paragonabile a quella della presente causa, in cui una banca viene solamente assoggettata ad amministrazione straordinaria. Infatti, le due banche oggetto di fusione avevano cessato di esistere e di operare sul mercato nella loro forma precedente. Una modifica strutturale definitiva di una banca e della sua attività e gli effetti economici ad essa correlati si distinguono quindi da un’amministrazione straordinaria, durante la quale il controllo dell’attività di una banca è solo temporaneamente nelle mani di altre persone, nonché dagli effetti della stessa sui diritti dei soci. L’argomento della BCE fondato sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di fusione di banche non è quindi applicabile al caso di specie e deve essere respinto. 62. Inoltre, i diritti di partecipazione o di voto degli azionisti della banca sono stati automaticamente sospesi e limitati dall’amministrazione straordinaria disposta o prorogata con le decisioni controverse. Non era necessaria a tal fine una decisione discrezionale nel frattempo intervenuta o un’ulteriore misura d’esecuzione ( 43 ). Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era direttamente interessata da dette decisioni ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 44 ). b) Incidenza individuale 63. La questione se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] soddisfi anche il criterio dell’incidenza individuale deve essere esaminata solo se le decisioni controverse non costituiscono «atti regolamentari» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Secondo costante giurisprudenza, tale nozione comprende tutti gli atti non legislativi di portata generale. Ciò presuppone che un atto del genere si applichi a situazioni determinate obiettivamente e produca i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta ( 45 ). 64. Detto presupposto non ricorre nel caso di specie. Le decisioni controverse erano indirizzate direttamente alla banca, vale a dire una persona giuridica, e riguardavano anche il numero di azionisti esistenti alla data della loro adozione. Occorre quindi esaminare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di azionista, soddisfacesse all’epoca il criterio dell’incidenza individuale. 65. A mio avviso, il Tribunale ha correttamente ammesso tale incidenza individuale nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte ( 46 ). 66. Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una misura sono individualmente interessati dalla stessa solo se detta misura li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li contraddistingue in modo analogo ai destinatari ( 47 ). In particolare, nel caso di misure di carattere astratto e generale, la Corte ha dichiarato che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti ai quali le stesse si applicano non è sufficiente perché essi siano considerati individualmente interessati, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame ( 48 ). 67. Come ha correttamente rilevato il Tribunale ( 49 ), nel momento in cui sono state adottate le decisioni (concrete e individuali) controverse la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era individuabile nella sua qualità di azionista e quindi come membro del gruppo chiaramente definito di tutti gli azionisti della banca. Le decisioni in parola hanno, inoltre, interferito con l’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto riconosciuti in tale qualità dallo statuto della banca (paragrafi 53 e seguenti delle presenti conclusioni). Pertanto, esse riguardavano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non solo nella sua qualità «oggettiva» di azionista (rispetto agli azionisti di altre società), come sostengono le ricorrenti, ma anche in quanto detentrice, univocamente individuabile in tale momento, di una parte del capitale della banca. Inoltre, detta misura mirava proprio a sospendere i diritti di partecipazione e di voto degli azionisti della banca (e non quelli degli azionisti di altre società) (paragrafo 54 delle presenti conclusioni) al fine di facilitare il risanamento della stessa. 68. L’argomento addotto in particolare dalla BCE, secondo il quale, per effetto di un simile approccio, circa 35000 azionisti della banca dovrebbero essere considerati individualmente interessati e legittimati ad agire, non può mettere in discussione detta valutazione. Come correttamente rilevato dal Tribunale, il numero di potenziali ricorrenti interessati in funzione della natura della misura impugnata non è al riguardo rilevante, fintantoché essi possono essere individuati con chiarezza in quanto facenti parte di una cerchia saldamente ristretta di persone e la misura in parola lede (specificamente) i diritti ad essi spettanti ( 50 ). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto le decisioni controverse non costituiscono misure di portata generale, bensì hanno natura concreta e individuale (paragrafi 64 e 66 delle presenti conclusioni). 69. Pertanto, il Tribunale ha correttamente stabilito che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era individualmente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalle decisioni controverse. Di conseguenza, non è necessario chiarire se la motivazione supplementare censurata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti da 73 a 75 della sentenza impugnata (in risposta all’argomento dedotto dalla stessa in primo grado), sia viziata da un errore di diritto. 2. Persistenza dell’interesse ad agire 70. Resta da esaminare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], alla luce della cessazione dell’amministrazione straordinaria della banca e della perdita indiscussa del suo status di azionista, possa ancora far valere un interesse (ad agire) diretto all’annullamento delle decisioni controverse e se lo abbia dimostrato. 71. È vero che il Tribunale ha esaminato la sussistenza di un autonomo interesse ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che si possa distinguere da quello della banca e lo ha ritenuto esistente per il fatto che le decisioni controverse hanno inciso sull’esercizio dei diritti a lei spettanti in qualità di azionista ( 51 ). Ciò riguarda in particolare il diritto di convocare un’assemblea generale per proporre l’esperimento di un ricorso oppure il diritto di integrare in tal senso l’ordine del giorno di siffatta assemblea ( 52 ). Tale distinto interesse ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] trova fondamento nella sua domanda volta a preservare specificamente i diritti di partecipazione e di voto connessi alla sua posizione di azionista in base al diritto societario. Tuttavia, il Tribunale si è limitato così, essenzialmente, a ripetere la motivazione riguardante l’incidenza diretta nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi 53 e seguenti delle presenti conclusioni), senza esaminare la questione se, in considerazione della scadenza del termine previsto dalla prima decisione di proroga per l’amministrazione straordinaria della banca, un siffatto interesse ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia perdurato fino alla pronuncia della sentenza impugnata. Esso non ha neppure imposto alla stessa di fornirne la prova. 72. La prova dell’interesse ad agire di un ricorrente e della persistenza di detto interesse costituisce una questione di diritto – la quale va distinta da quella relativa alla legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – che ricade nel sindacato che la Corte esercita nell’ambito di un procedimento di impugnazione ( 53 ). 73. Secondo giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Ciò presuppone che l’annullamento possa procurarle un beneficio. Tale interesse ad agire deve perdurare, in quanto presupposto essenziale per la ricevibilità del ricorso, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire ( 54 ). 74. Secondo una giurisprudenza consolidata, la persistenza di un interesse ad agire può basarsi, tra l’altro, sul fatto che una sentenza di annullamento sia funzionale alla proposizione di un ricorso per responsabilità ( 55 ). Di conseguenza, l’eventualità di un ricorso per risarcimento è sufficiente per fondare un siffatto interesse ad agire, sempreché esso non sia ipotetico ( 56 ). A tal riguardo, non importa che la fondatezza dei ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione o nazionali sia probabile o che essi abbiano il medesimo oggetto. Ciò che rileva è piuttosto se l’annullamento richiesto dell’atto impugnato possa incidere su quest’altra azione ( 57 ), vale a dire se esso possa, almeno in parte, presentare al riguardo un carattere preliminare. 75. In risposta ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il suo interesse ad agire, fondato sulla perdita delle sue azioni e dei suoi diritti di partecipazione o di voto in quanto azionista della banca, perdura in particolare in relazione a future azioni di responsabilità. La stessa avrebbe intenzione di proporre un siffatto ricorso nei confronti delle autorità e delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’amministrazione straordinaria della banca, nella sua ristrutturazione e nella vendita delle sue azioni; a tal fine l’annullamento delle decisioni controverse da parte dei giudici dell’Unione avrebbe carattere preliminare. Al riguardo, la stessa ha correttamente fatto valere che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte per la proposizione di un’azione di responsabilità, in particolare contro la BCE, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, terzo comma, TFUE, non è ancora scaduto ( 58 ). 76. È vero che, di per sé, la perdita definitiva delle azioni e dei diritti di partecipazione o di voto, verificatasi nel frattempo a seguito della ristrutturazione della banca, non può essere direttamente ricondotta alle decisioni controverse, che hanno solo disposto l’amministrazione straordinaria della banca in parola, né può fondare l’interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’annullamento delle decisioni di cui trattasi ( 59 ). Tuttavia, un siffatto interesse esisteva durante il periodo di amministrazione straordinaria in quanto la stessa non poteva più esercitare i diritti di partecipazione o di voto che le spettavano in qualità di azionista (paragrafo 71 delle presenti conclusioni). 77. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, oltre alla perdita definitiva delle sue azioni e dei suoi diritti di partecipazione o di voto, anche la lesione arrecata a questi ultimi diritti durante il periodo dell’amministrazione straordinaria sia causa del danno da essa patito. In ogni caso, un siffatto nesso causale non risulta né ipotetico né totalmente escluso alla luce delle misure che erano state adottate nel corso dell’amministrazione straordinaria nel 2019 e nel 2020, comunicate dalla stessa e dalla BCE in risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte, e che hanno infine condotto alla ricapitalizzazione della banca da parte del FITD e alla vendita delle sue azioni di [OSCURATO:SOCIETA] (paragrafo 25 delle presenti conclusioni). In virtù della prerogativa riservata ai giudici nazionali quanto alla valutazione della sussistenza dei presupposti di una responsabilità in base alle norme nazionali in materia di risarcimento, ivi compreso il nesso causale tra l’atto illecito e il danno subito, non spetta al giudice dell’Unione esaminare con attenzione tali questioni nell’analizzare la persistenza dell’interesse ad agire, e ancor meno escludere a priori un siffatto nesso di causa (paragrafo 74 delle presenti conclusioni). Per contro, è sufficiente constatare che l’annullamento delle decisioni controverse – che la Corte può eventualmente confermare – sulla base dei motivi di illegittimità dedotti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] può avere carattere preliminare rispetto a successive azioni di responsabilità. 78. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dunque un persistente interesse a far annullare, sulla base dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 264, primo comma, TFUE, le decisioni controverse in preparazione di un’azione di responsabilità dinanzi ai giudici nazionali o ai giudici dell’Unione. 3. Conclusione intermedia 79. Di conseguenza, alla luce della persistenza dell’interesse ad agire e della legittimazione ad agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale era legittimato a dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla stessa. 80. Pertanto, il primo motivo di impugnazione della BCE e della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto in quanto infondato. C. Motivi di impugnazione relativi alla fondatezza del ricorso: violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59 e con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario 1. Ordine di esame 81. Il secondo motivo di impugnazione dedotto dalla BCE nonché i motivi di impugnazione dal secondo al quinto della [OSCURATO:PERSONA] vertono, in sostanza, sulla questione se il Tribunale abbia violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con gli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 nonché con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, ritenendo che dette disposizioni non costituissero basi giuridiche sufficienti per disporre o prorogare l’amministrazione straordinaria della banca nelle decisioni controverse. A tal riguardo, il Tribunale ha infatti respinto l’applicazione diretta delle disposizioni della direttiva nei confronti della banca e un’interpretazione conforme delle disposizioni nazionali di cui trattasi ( 60 ). 82. Con il secondo motivo di impugnazione dedotto dalla BCE nonché con il terzo e il quarto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, al Tribunale viene contestato di aver violato l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario e di aver ignorato la possibilità di interpretare la disposizione in parola in modo conforme a tale direttiva, ossia secondo l’articolo 29 della direttiva 2014/59. Con il quarto e il quinto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che ciò avrebbe comportato anche una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 288, commi secondo e terzo, TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, in particolare perché esso non si sarebbe conformato all’obbligo, in tal modo imposto alla BCE, di applicare direttamente l’articolo 29 della direttiva. In udienza, la BCE ha altresì sostenuto, in risposta ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, che l’applicazione della disposizione della direttiva di cui trattasi deve essere diretta e prioritaria. La medesima dovrebbe quindi essere rispettata non solo dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche dalla BCE e dal Tribunale. All’udienza tanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quanto l’Italia hanno presentato osservazioni al riguardo. 83. Nel prosieguo esaminerò congiuntamente dette censure. In tale contesto, analizzerò altresì la questione se il Tribunale abbia violato l’articolo 288, commi secondo e terzo, TFUE e l’articolo 84 del suo regolamento di procedura (secondo, quarto e quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]). 84. Dal momento che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, la BCE è obbligata ad applicare il diritto pertinente dell’Unione, ivi compresa la normativa di recepimento di una direttiva ( 61 ), esaminerò anzitutto se e in quale misura tale obbligo di applicazione si riferisca anche all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59. A tale proposito, occorre valutare se, tenuto conto della struttura normativa e degli effetti giuridici della disposizione di cui trattasi nei confronti della banca e dei suoi azionisti, essa fosse direttamente applicabile ( sub 2) e se dovesse essere rispettata e applicata non solo dalle autorità nazionali, ma anche dalla BCE e dal Tribunale ( sub 3). Infatti, già in virtù dell’applicabilità diretta e del primato di tale disposizione della direttiva, la BCE potrebbe essere stata autorizzata ed, eventualmente, persino tenuta ( 62 ) a disporre l’amministrazione straordinaria della banca e a disapplicare le norme nazionali nei limiti in cui esse erano contrarie a detta disposizione. Il Tribunale non avrebbe quindi potuto annullare le decisioni controverse per l’asserita mancanza di base giuridica. La questione se le disposizioni nazionali in parola possano essere oggetto di un’interpretazione conforme non sarebbe più rilevante nel caso di specie. 85. Nell’ipotesi in cui si escluda un’applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59, esaminerò poi se e in quale misura la BCE sia soggetta a un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale di recepimento di detta direttiva ( sub 4). Successivamente, affronterò la questione relativa al modo in cui il Tribunale, nel controllare gli atti della BCE al riguardo, debba tener conto della portata del diritto nazionale e, soprattutto, se, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, esso debba equiparare tale normativa al diritto dell’Unione ( sub 5). Infine, esaminerò la ricevibilità delle censure dedotte al riguardo dalle ricorrenti per la prima volta nel giudizio di impugnazione ( sub 6). 86. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto sia un’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva a sfavore del singolo sia un’interpretazione conforme dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario ( 63 ). Come illustrerò in prosieguo, tale modo di procedere non può essere contestato, almeno nei risultati. 2. Applicabilità diretta e primato dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a) Struttura normativa dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 87. Secondo costante giurisprudenza, per essere riconosciuta come avente effetto diretto, una disposizione di una direttiva deve apparire, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa. Una disposizione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Essa è considerata sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili ( 64 ). Qualora ricorrano tali condizioni, i singoli sono legittimati a far valere detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro quando esso l’abbia recepita in modo non corretto ( 65 ). 88. L’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere a che, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 della direttiva sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente (nel caso di specie, la BCE) «per porre rimedio alla situazione», le autorità in parola possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente. Tale disposizione prevede pertanto che l’autorità competente venga autorizzata ad adottare una siffatta misura facendo riferimento alle misure meno invasive previste dall’articolo 28 della medesima direttiva – nella presente causa ritenute insufficienti dalla BCE – come la rimozione di alcuni o di tutti i membri dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione. Tutte le misure di cui trattasi presuppongono, tra l’altro, il significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca in questione . Come risulta dal riferimento all’articolo 28 della direttiva contenuto nell’articolo 29 della stessa, dal combinato disposto di detti articoli e del considerando 40 ( 66 ), il criterio del significativo deterioramento della situazione finanziaria è un requisito unico per l’applicazione di tutte le misure di intervento di diversa intensità previste da entrambe le disposizioni. Pertanto, sia le condizioni per l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 28 della stessa, sia le conseguenze giuridiche ivi stabilite sono sufficientemente precise e incondizionate. 89. Risulta da costante giurisprudenza della Corte che la circostanza che alle autorità competenti spetti un certo margine di apprezzamento o discrezionalità per quanto riguarda la valutazione dell’esistenza di tali condizioni, da un lato, e le misure da adottare, dall’altro, e che dette misure debbano essere proporzionate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2014/59, non può mettere in discussione il carattere sufficientemente preciso e incondizionato delle disposizioni di cui trattasi. Secondo la medesima giurisprudenza, il margine di apprezzamento o discrezionalità non è né una condizione né un requisito supplementare di attuazione o di efficacia ai sensi dei principi menzionati al paragrafo 87 delle presenti conclusioni ( 67 ). 90. Al contrario, secondo una costante giurisprudenza, anche se lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per la sua attuazione, una disposizione di una direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa ad essi, in termini inequivocabili, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della stessa ( 68 ). Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere incondizionato di un obbligo può così compensare il requisito di precisione ( 69 ). Ciò si verifica nella presente causa per quanto riguarda il risultato da raggiungere, vale a dire l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria in caso di significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca in questione, cui non si può porre rimedio con misure meno invasive ai sensi dell’articolo 28 della direttiva. 91. Alla luce di tali criteri, il contenuto dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 deve quindi essere considerato sufficientemente preciso per poter, ad esempio, essere applicato da un’autorità di vigilanza nazionale e, nell’ambito di una controversia successiva, da un giudice nazionale. Ne consegue inoltre, in linea di principio, che dette autorità devono disapplicare una norma nazionale in contrasto con la disposizione di cui trattasi ( 70 ). Esaminerò nel prosieguo se e in quale misura ciò valga anche per la BCE (paragrafi 106 e seguenti delle presenti conclusioni). Pertanto, gli argomenti dedotti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’udienza, secondo cui la direttiva prevede solo un’armonizzazione minima al riguardo e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine discrezionale per la sua attuazione devono essere respinti. 92. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato, al punto 112 della sentenza impugnata, che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato, cosicché è esclusa un’applicazione diretta (ivi compresa dunque quella dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 e indipendentemente dalla sua struttura normativa) a sfavore dello stesso. 93. Detta constatazione, censurata in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], è, a mio avviso, esente da errori di diritto. b) Applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti 94. Secondo costante giurisprudenza, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi per i singoli, ma può solo far nascere diritti. Di conseguenza, un singolo non può neppure far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro qualora essa, pur disciplinando un obbligo pubblico, sia direttamente connessa all’attuazione di un obbligo che incombe a un terzo, anch’esso previsto da tale direttiva. Per contro, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato ( 71 ). 95. In particolare, l’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva è esclusa qualora essa, mediante divieti o obblighi di astensione o di azione ivi stabiliti, determini o aggravi la responsabilità penale di una persona ( 72 ). Infatti, sarebbe incompatibile con i principi della certezza del diritto e della legalità della pena ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) nonché con l’articolo 288, terzo comma, TFUE, secondo cui le direttive sono rivolte agli [OSCURATO:PERSONA] membri e vincolano esclusivamente questi ultimi, esigere che i singoli fondino il loro comportamento unicamente sulle disposizioni di una direttiva – vale a dire, in particolare, indipendentemente dalle disposizioni nazionali adottate per la sua attuazione – e ritenerli eventualmente responsabili o punibili qualora essi commettano un’infrazione ( 73 ). Tuttavia, anche nelle controversie di diritto civile tra privati, un’applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva che pongono un obbligo a carico di una parte (il cosiddetto «effetto orizzontale nei confronti di terzi») non è in linea di principio ipotizzabile ( 74 ). 96. La situazione è diversa solo per le controversie di diritto amministrativo riguardanti i cosiddetti «rapporti triangolari». A tal riguardo, la Corte ha eccezionalmente riconosciuto che un terzo deve tollerare talune misure di carattere pubblico in virtù delle disposizioni direttamente applicabili di una direttiva fatte valere da un singolo nei confronti dello Stato membro. Vi rientrano, ad esempio, una valutazione dell’impatto ambientale che può portare alla revoca di un’autorizzazione a favore del terzo ( 75 ) o la perdita di un altro vantaggio (giuridico e finanziario) da parte del terzo ( 76 ). Infatti, si tratta solo di una ripercussione negativa dell’attuazione di siffatte disposizioni sulla situazione giuridica di terzi. Essa si basa unicamente sul fatto che l’autorità competente deve, in forza di disposizioni direttamente applicabili di una direttiva, procedere a una valutazione ( 77 ) o interpretare e applicare in un determinato modo la base giuridica invocata nei confronti di tutti gli interessati ( 78 ). 97. È vero che anche la presente causa si basa su una controversia di diritto amministrativo. Tuttavia, al di fuori di tale aspetto non vi sono motivi che consentirebbero di fare riferimento a detta giurisprudenza o addirittura di ampliarne l’ambito di applicazione. 98. A differenza delle ipotesi summenzionate, non si tratta di una relazione triangolare con soli oneri a carico di un terzo ( 79 ). Una situazione del genere esisterebbe, tutt’al più, solo nell’ipotesi in cui un creditore o un cliente della banca che ritiene a rischio i suoi interessi patrimoniali a causa del significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca invocasse, dinanzi alle autorità o ai giudici competenti, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 per indurre le medesime autorità a disporre l’amministrazione straordinaria. 99. Tuttavia, un’applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 nei confronti della banca e dei suoi azionisti non comporterebbe, nel caso di specie, mere ripercussioni negative nei confronti dei diritti di terzi. 100. Piuttosto, la presente controversia riguarda il classico rapporto (bilaterale) di sovraordinazione e subordinazione del diritto amministrativo, in cui la banca si oppone a una misura di intervento dei pubblici poteri diretta nei suoi confronti, vale a dire l’amministrazione straordinaria disposta dalla BCE. La competenza ad adottare un provvedimento del genere rientra nei poteri di intervento di cui la BCE dispone direttamente nei confronti delle banche nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. A tale riguardo, la BCE agisce per così dire – anche in virtù dell’obbligo, ad essa incombente in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, di applicare il diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/59 – in luogo delle autorità nazionali di vigilanza (v. più dettagliatamente, paragrafo 107 delle presenti conclusioni). Infine, le misure adottate dalla stessa comportano l’assoggettamento delle banche e dei loro azionisti a determinati obblighi di azione, di astensione o di tolleranza. 101. A fronte di ciò, non si può obiettare che rispetto alla banca gli azionisti, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], siano terzi, i quali dovrebbero limitarsi a sopportare (e condividere) gli effetti negativi dell’imposizione dell’amministrazione straordinaria. Ciò sarebbe contrario all’elevato grado di sovrapponibilità degli interessi economici della banca e di quelli dei suoi azionisti. Quest’ultima considerazione è anche il motivo principale per cui un ricorso proposto separatamente dagli azionisti contro una decisione della BCE con cui viene revocata l’autorizzazione di una banca è irricevibile per l’assenza di un’incidenza diretta sugli stessi azionisti (paragrafi 57 e seguenti delle presenti conclusioni) ( 80 ). 102. Qualora la BCE potesse fondarsi esclusivamente su una disposizione di una direttiva direttamente applicabile, come, nel caso di specie, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59, quale base giuridica per tale intervento dei poteri pubblici, ne deriverebbe l’imposizione ai singoli di obblighi illegittimi sulla base di una direttiva conformemente alla giurisprudenza menzionata ai paragrafi 94 e 95 delle presenti conclusioni. Infatti, come dimostra l’ordine di priorità delle misure di cui agli articoli da 27 a 29 della direttiva 2014/59, previsto per motivi di proporzionalità, l’imposizione dell’amministrazione straordinaria costituisce una misura di intervento invasiva che incide in modo particolarmente intenso sull’autonoma formazione della volontà della banca. Essa comporta, nell’interesse di un risanamento effettivo della banca, la sospensione temporanea dell’esercizio dei diritti degli organi amministrativi e dei soci della stessa di decidere (congiuntamente) in merito alla gestione delle attività della banca, e l’attribuzione di detti diritti a uno o più amministratori temporanei. 103. Gli obblighi di tolleranza della banca e dei suoi azionisti, connessi all’imposizione dell’amministrazione straordinaria, sarebbero quindi, come correttamente rilevato dal Tribunale ( 81 ), il risultato di un’illegittima applicazione diretta di detta disposizione della direttiva a sfavore degli stessi, purché gli obblighi in parola non possano essere fondati anche sulla legislazione nazionale di recepimento, eventualmente in base a un’interpretazione conforme alla direttiva. 104. È vero che l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 è quindi direttamente applicabile alla luce dei criteri riconosciuti dalla giurisprudenza (v. paragrafi 89 e 90 delle presenti conclusioni). Tuttavia, una siffatta applicazione diretta non è possibile né a sfavore della banca né a sfavore dei suoi azionisti. Pertanto, non si può contestare al Tribunale neppure di aver violato l’articolo 288, secondo o terzo comma, TFUE al riguardo. 105. Qualora la Corte non accogliesse detta valutazione e ritenesse, in linea di principio, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 direttamente applicabile a sfavore della banca e dei suoi azionisti, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], valuterò, in subordine , se non solo un’autorità nazionale, ma anche la BCE avesse il diritto o l’obbligo di applicare direttamente la disposizione della direttiva di cui trattasi. Tale esame è inoltre rilevante ai fini della questione, da discutere successivamente, se la BCE sia parimenti destinataria dell’obbligo di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme alla direttiva (paragrafi 115 e seguenti delle presenti conclusioni). 3. In subordine: applicazione diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 da parte della BCE a) La BCE quale destinataria di disposizioni di direttive direttamente applicabili 106. A norma dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, le direttive si rivolgono agli [OSCURATO:PERSONA] membri che, nell’esercizio del loro potere discrezionale in merito alla forma e ai mezzi per quanto riguarda il risultato da raggiungere, sono tenuti a recepirle nel diritto interno. Di conseguenza, solo in casi eccezionali – qualora ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 94 delle presenti conclusioni – la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto l’applicabilità diretta delle disposizioni di una direttiva a tutela dei diritti dei singoli e il correlato obbligo delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare e applicare dette norme. 107. A mio avviso, tuttavia, già dall’obbligo, incombente alla BCE in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, di applicare tutto il pertinente diritto dell’Unione ( 82 ) e la legislazione nazionale di recepimento delle direttive, si evince che detta istituzione, al pari delle autorità nazionali di vigilanza (paragrafo 91 delle presenti conclusioni), deve in linea di principio rispettare la diretta applicabilità e il correlato primato ( 83 ) delle disposizioni delle direttive, anche se l’articolo 288, terzo comma, TFUE non la indica esplicitamente tra i destinatari delle stesse. Infatti, nella misura in cui la BCE si sostituisce a tali autorità di vigilanza esercitando i suoi poteri di vigilanza nei confronti degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ( 84 ) e addirittura è tenuta ad applicare la legislazione nazionale di recepimento delle direttive, essa deve essere assimilata a dette autorità quale destinataria delle norme ( 85 ). 108. Ciò deriva anche dai principi di salvaguardia dell’uniformità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e dello Stato di diritto nell’ambito dello stesso (articolo 2 TUE), che la BCE deve rispettare in quanto istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 132 TFUE. Infatti, l’obbligo di applicazione normativa imposto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 ha proprio lo scopo di assicurare «standard elevati di vigilanza». Solo così si può raggiungere lo scopo generale, sancito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, di «unità e (…) integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi», evitando l’arbitraggio regolamentare ( 86 ). Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la BCE è «responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU». 109. Come dimostra il caso di specie (v., più dettagliatamente, paragrafi 115 e seguenti delle presenti conclusioni), un recepimento diverso, eventualmente addirittura non conforme, della direttiva 2014/59 negli [OSCURATO:PERSONA] membri rischia di determinare un’eccessiva frammentazione nell’attuazione delle pertinenti norme in materia di vigilanza nel mercato interno. Ciò potrebbe compromettere l’esercizio uniforme ed efficace dei poteri di vigilanza sugli enti creditizi da parte delle autorità di vigilanza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ( 87 ). Pertanto, nella misura in cui la normativa nazionale di recepimento sia contraria alle disposizioni direttamente applicabili di una direttiva, essa deve, laddove ciò sia consentito a sfavore dei singoli ( 88 ), essere pertanto disapplicata da tutte le autorità di vigilanza, ivi compresa la BCE, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, al fine di preservare tali obiettivi ( 89 ). b) Conseguenze dell’applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti 110. Se, contrariamente a quanto da me proposto, nella presente causa la Corte dovesse riconoscere l’applicabilità diretta dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 la BCE sarebbe quindi, in considerazione del significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi dell’articolo 28 della medesima direttiva e delle insufficienti misure adottate fino a tale momento per porvi rimedio, non solo autorizzata, ma addirittura tenuta a disporre o a prorogare l’amministrazione straordinaria della banca in base a detta disposizione della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario. Nella misura in cui l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario non fa esplicito riferimento alla condizione del deterioramento della situazione finanziaria della banca, bensì alla condizione qualificata della previsione di gravi perdite del patrimonio, e qualora ciò dovesse ostare all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 (v., più dettagliatamente, paragrafi 120 e seguenti delle presenti conclusioni), la disposizione nazionale di cui trattasi sarebbe inapplicabile a causa del primato di detta disposizione della direttiva (direttamente applicabile). 111. Le conclusioni del Tribunale esposte ai paragrafi da 91 a 114 della sentenza impugnata, in cui alla BCE viene contestato di aver basato le decisioni controverse su una base giuridica insufficiente, dovrebbero essere qualificate come errate nelle circostanze descritte. Infatti, la BCE avrebbe dovuto allora fondarsi sull’articolo 29 della direttiva 2014/59 come base giuridica, applicare direttamente detta disposizione della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, e disapplicare, in virtù del primato della stessa, gli elementi delle disposizioni nazionali con essa incompatibili. La BCE ha, in ultima analisi, agito in tal senso, non esaminando la condizione qualificata di cui all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, costituita dalla previsione di gravi perdite del patrimonio della banca, e limitandosi a constatare un deterioramento della sua situazione finanziaria (paragrafi 119 e 139 delle presenti conclusioni). 112. Il secondo motivo di impugnazione della BCE, come essa ha precisato in udienza, e il quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi fondati al riguardo e dovrebbero condurre all’annullamento della sentenza impugnata. 113. Tuttavia, come esposto ai paragrafi 94 e seguenti delle presenti conclusioni, un simile risultato mi sembra errato in quanto presuppone un’applicazione diretta illegittima dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 a sfavore della banca e dei suoi azionisti. Tratterò anche gli altri motivi di impugnazione, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere la mia analisi. 114. In particolare, qualora la Corte dovesse ritenere, come ho proposto ai paragrafi da 94 a 104 delle presenti conclusioni, che l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 non possa essere applicato direttamente a sfavore della banca e dei suoi azionisti, occorre ancora esaminare se l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario possano o debbano essere interpretati conformemente a tale disposizione della direttiva e se il Tribunale abbia violato l’articolo 288, terzo comma, TFUE rifiutando una siffatta interpretazione conforme (secondo motivo d’impugnazione della BCE e quarto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]). A tal riguardo, occorre inoltre precisare se e in quale misura la prassi interpretativa dei giudici nazionali invocata dalle ricorrenti e dall’Italia dovesse o debba essere presa in considerazione sia dalla BCE sia dai giudici dell’Unione. 4. Interpretazione conforme dell’articolo 69 octiesdecies, primo comma, lettera b), e dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario 115. Secondo la recente giurisprudenza della Corte, «al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato del diritto dell’Unione impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile , il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione» ( 90 ). 116. Conformemente a una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto nazionale, tali giudici sono perciò tenuti ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale disposizione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale ( 91 ). 117. Per i motivi esposti ai paragrafi da 106 a 109 delle presenti conclusioni, spetta non solo alle autorità e ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma, in forza di quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, anche alla BCE – e successivamente, in sede di controllo della legittimità del suo operato, al Tribunale – interpretare e applicare il diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/59 per quanto possibile in modo conforme a quest’ultima ( 92 ). 118. Nella prima decisione controversa, la BCE si è limitata a fondare l’imposizione dell’amministrazione straordinaria della banca sugli articoli 69 octiesdecies e 70 del testo unico bancario, in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2014/59, senza sollevare né tanto meno esaminare la questione se una interpretazione conforme di dette disposizioni nazionali sia possibile. Il Tribunale ha ritenuto che tale constatazione fosse viziata da un errore di diritto, in particolare perché una tesi del genere è contraria alla chiara formulazione delle disposizioni di cui trattasi, in particolare dell’articolo 70 del testo unico bancario. Ciò si evince essenzialmente da quanto segue. 119. Come ho indicato al paragrafo 88 delle presenti conclusioni, l’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 28 di quest’ultima. Pertanto, anche la disposizione dell’amministrazione provvisoria presuppone sempre un significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca . Tuttavia, come ha constatato il Tribunale ai punti 88 e seguenti della sentenza impugnata, solo l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario prevede espressamente la condizione del «deterioramento della situazione della banca». Sebbene, a differenza della disposizione citata, l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario faccia riferimento a violazioni o irregolarità di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, la condizione in parola non è appunto prevista. Invece, l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario contiene, al riguardo, una condizione qualificata secondo la quale devono essere «previste gravi perdite del patrimonio». Il Tribunale ha dedotto da ciò, nonché dal fatto che le condizioni di cui all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario sono enumerate in modo tassativo, l’impossibilità di un’interpretazione conforme di tale disposizione ( 93 ). Esso ha quindi ritenuto, essenzialmente, che in assenza di prove dell’esistenza di detta condizione qualificata ( 94 ) e, pertanto, di una base giuridica sufficiente, la BCE non fosse autorizzata a disporre o a prorogare l’amministrazione straordinaria della banca nelle decisioni controverse con l’unica motivazione che la situazione finanziaria di quest’ultima si era deteriorata in maniera significativa. 120. Per contro, le ricorrenti e l’Italia rilevano che l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, possa o addirittura debba essere interpretato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2014/59. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto respingendo una siffatta interpretazione. 121. Occorre dunque esaminare la portata esatta dell’obbligo della BCE e del Tribunale di interpretare il diritto nazionale per quanto possibile in maniera conforme alla direttiva (v. paragrafo 116 delle presenti conclusioni). Alla luce delle censure dedotte dalle ricorrenti e dall’Italia, occorre in particolare valutare se e in quale misura il Tribunale dovesse, a tal fine, tener conto dei metodi di interpretazione riconosciuti nel diritto interno, nonché della pertinente giurisprudenza dei giudici nazionali ( 95 ). 122. Ciò conduce a un punto estremamente controverso tra le parti. Si tratta di stabilire se la normativa nazionale applicabile dalla BCE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 nell’ambito della sua attuazione e del conseguente controllo in sede giurisdizionale costituisca, per analogia con il diritto dell’Unione, l’oggetto di una «questione di diritto» o piuttosto di una «questione di fatto» che deve essere provata ( 96 ). Infatti, al Tribunale potrebbe essere contestato un errore di diritto solo se la possibilità di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme a una direttiva mediante i metodi di interpretazione applicabili a livello nazionale, ivi compresa la pertinente giurisprudenza, dovesse riguardare una «questione di diritto» valutata dallo stesso erroneamente o se, quanto meno, esso avesse manifestamente snaturato tale diritto nella sentenza impugnata ( 97 ). A ciò si ricollega altresì l’importante questione preliminare relativa all’esistenza stessa di una competenza della Corte, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, a esaminare i motivi di impugnazione di cui trattasi ( 98 ). 5. Diritto nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 quale «diritto» o «fatto» 123. La BCE, la [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia ritengono che, in linea con le decisioni controverse, un’interpretazione conforme dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario sia possibile alla luce del complesso del diritto nazionale, dei relativi metodi di interpretazione e della giurisprudenza dei giudici italiani. A tal riguardo, la BCE e la [OSCURATO:PERSONA], in particolare rispondendo in udienza a un quesito scritto posto dalla Corte, sostengono che il diritto nazionale, in forza dell’obbligo di applicazione sancito nell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, deve essere equiparato al diritto dell’Unione e che il rispetto dello stesso è soggetto al pieno controllo dei giudici dell’Unione e, di conseguenza, anche della Corte nel giudizio di impugnazione, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale possibilità giuridica di interpretare l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario in maniera conforme alla direttiva. 124. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contesta detta posizione. La BCE sarebbe tenuta ad interpretare e applicare l’ordinamento nazionale secondo i criteri riconosciuti nell’ordinamento giuridico interno, anche quando esso è contrario al diritto dell’Unione. Quest’ultima questione potrebbe tutt’al più essere fatta valere nell’ambito di un procedimento per inadempimento, ma non nel procedimento di annullamento o di impugnazione, e dovrebbe essere considerata come una questione di fatto. In ogni caso, gli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 sarebbero stati correttamente recepiti con l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario. 125. In due sentenze relative al meccanismo di vigilanza unico, la Corte ha già constatato che l’applicazione del diritto nazionale da parte (della BCE e) del Tribunale, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, può essere esaminata, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, solamente per stabilire se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dagli elementi del fascicolo ( 99 ). La giurisprudenza in parola considera dunque, a mio avviso correttamente, che, nell’ambito di un’impugnazione, il diritto nazionale non possa essere equiparato al diritto dell’Unione nella sua funzione di criterio di controllo. 126. Infatti, a differenza dell’avvocata generale Ćapeta e della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che non sia possibile considerare l’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE, anche se espressamente prevista dal diritto dell’Unione, come una mera questione di diritto , che avrebbe la stessa natura di quella relativa al « rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati », ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, o dei «motivi di diritto» di cui all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte ( 100 ). Una siffatta equiparazione totale di tali diverse fonti del diritto sarebbe contraria alla ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Unione nei Trattati nonché al principio di attribuzione sancito all’articolo 5, paragrafo 2, TUE. Detta ripartizione delle competenze prevista dai Trattati non può essere modificata dall’obbligo, basato sul diritto derivato, di applicare il diritto nazionale, quale previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013. In caso contrario, la disposizione di cui trattasi avrebbe come conseguenza che il diritto nazionale di recepimento delle direttive che garantiscono il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico sarebbe interamente «incorporato» nell’ambito del diritto dell’Unione ( 101 ). Esso dovrebbe quindi essere trattato dalle istituzioni e dai giudici dell’Unione esclusivamente secondo i criteri applicabili a quest’ultimo ( 102 ). 127. Per tali motivi relativi alle norme sulla competenza, il principio iura novit curia non può applicarsi ai giudici dell’Unione, per quanto riguarda il diritto nazionale, nello stesso modo in cui si applica per il diritto dell’Unione. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con gli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, e 267 TFUE nonché con l’articolo 58, primo comma, del suo Statuto, infatti, la Corte ha l’«ultima parola» solo per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione o dei Trattati e del diritto derivato, ivi comprese le direttive, mentre, per quanto riguarda il diritto nazionale (anche quello di recepimento delle direttive stesse) ad averla sono, in linea di principio, ancora gli organi giurisdizionali di ultima istanza o i giudici costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 103 ). Come correttamente sostiene la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tanto il procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE ( 104 ) quanto il principio secondo cui la Corte non è competente ad interpretare e applicare il diritto nazionale nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE ( 105 ) costituiscono un’espressione concreta di tale ripartizione delle competenze prevista dai Trattati. I limiti all’interpretazione conforme del diritto nazionale, riconosciuti nella giurisprudenza della Corte (paragrafi 115 e 116 delle presenti conclusioni), che mirano a salvaguardare la competenza e la volontà del legislatore degli [OSCURATO:PERSONA] membri, confermano detta valutazione. 128. Al riguardo, ricordo altresì le mie dettagliate osservazioni sull’applicazione della normativa nazionale e sul controllo giurisdizionale nel settore del diritto dell’Unione in materia di marchi, che rinvia parimenti al diritto nazionale ( 106 ). A mio avviso, nel caso di specie non si possono applicare principi diversi da quelli che la Corte ha quindi riconosciuto specificamente per il diritto dell’Unione in materia di marchi ( 107 ) e che ha in seguito trasposto all’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 ( 108 ). Tuttavia, essa ha tenuto conto, al riguardo, anche del fatto che, nel procedimento giudiziario, le norme giuridiche nazionali non possono essere del tutto equiparate ad altri elementi di fatto, bensì devono essere soggette, in quanto elementi di diritto , a determinati requisiti in materia di allegazione e di prova a causa della loro natura ibrida ( 109 ). Viene in tal modo preso in considerazione, allo stesso tempo, il fatto che una disposizione nazionale che attua i poteri di vigilanza nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, costituisce anche una regola di diritto relativa all’applicazione dei Trattati ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, la cui applicazione è in linea di principio soggetta al controllo dei giudici dell’Unione. 129. L’approccio in parola è, in definitiva, simile a quello adottato dalla Corte nella sua giurisprudenza sulle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. In base ad essa, il diritto nazionale che istituisce il quadro per valutare se uno Stato membro abbia concesso un aiuto vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere esaminato alla stregua di un fatto giuridico , in sostanza, alla luce delle norme in materia di allegazione e di prove applicabili ai fatti ( 110 ). 130. Ne consegue che il criterio di controllo relativo al diritto nazionale dinanzi ai giudici dell’Unione implica, in linea di principio, che la parte che lo invoca debba esporre e dimostrare che detto diritto deve essere interpretato e applicato nel modo da essa asserito, conformemente ai metodi di interpretazione nazionali e alla pertinente giurisprudenza dei giudici di ciascuno Stato membro ( 111 ). L’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il diritto nazionale è equivalente al diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, deve pertanto essere respinto. Nell’effettuare il controllo in parola, ai giudici dell’Unione non è quindi neppure consentito prendere in considerazione ed esaminare d’ufficio, se necessario, il diritto nazionale pertinente ( 112 ). Ciò vale a maggior ragione in quanto un divieto analogo di rilievo d’ufficio si applica, in linea di principio, anche al diritto dell’Unione ( 113 ). 131. Esaminerò quindi nel prosieguo se le ricorrenti e l’Italia potessero dimostrare o abbiano legittimamente dimostrato, nel giudizio di impugnazione, che l’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, sono interpretati (o possono essere interpretati) conformemente agli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 secondo i metodi di interpretazione nazionali e la giurisprudenza pertinente e, dunque, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto al riguardo. Infatti, poiché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale devono, in sostanza, essere considerate come una questione di fatto che deve essere provata, le censure delle ricorrenti al riguardo potrebbero essere irricevibili in sede di impugnazione, come sostiene anche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, al Tribunale potrebbe essere contestato un errore di diritto al riguardo unicamente se avesse violato le regole in materia di prove in relazione a detto aspetto, in particolare la ripartizione dell’onere della prova e il livello di prova, o se avesse manifestamente snaturato i fatti o le prove rilevanti allo scopo di accertare il contenuto e la portata della normativa nazionale nonché la sua applicazione, alla luce dei criteri ammessi dalla Corte ( 114 ). 6. Ricevibilità della censura relativa all’interpretazione conforme dell’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario 132. Le ricorrenti, sostenute dall’Italia, hanno esposto dettagliatamente per la prima volta in sede di impugnazione quali metodi di interpretazione, a loro avviso, debbano essere presi in considerazione in base all’ordinamento italiano in relazione all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), e all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario e in che modo i giudici italiani abbiano interpretato e applicato dette disposizioni fino ad oggi anche alla luce degli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 ( 115 ). La giurisprudenza pertinente degli organi giurisdizionali in parola risale agli anni 2012, 2015, 2017 e 2021 ed era quindi disponibile all’epoca del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale. Tuttavia, le memorie delle parti in primo grado non ne fanno menzione. Anche all’udienza dinanzi al Tribunale, esse non hanno dedotto elementi di fatto circostanziati al riguardo in risposta ai quesiti posti dallo stesso. 133. Tuttavia, nel rispondere al quarto motivo dedotto in primo grado dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva lamentata una violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, la BCE avrebbe ben potuto, con un siffatto argomento difensivo, far sì che il Tribunale affrontasse in particolare la questione dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni di cui trattasi da parte dei giudici italiani. In assenza di un siffatto argomento della BCE, il Tribunale non ha valutato né ha potuto valutare la questione di cui trattasi nell’ambito del quarto motivo di ricorso. Infatti, come indicato al paragrafo 130 delle presenti conclusioni, il Tribunale non era né autorizzato né tenuto ad esaminare d’ufficio la portata delle disposizioni nazionali alla luce dei metodi interpretativi e della giurisprudenza nazionali. Non si può dunque neppure contestargli di aver manifestamente ignorato, e ancor meno snaturato, detti elementi. 134. Tuttavia, da un lato, non è compito della Corte valutare fatti e prove presentati per la prima volta nel procedimento di impugnazione, tra cui anche gli elementi di diritto in questione nel caso di specie, relativi all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni nazionali pertinenti, che non sono stati o non potevano essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento degli elementi di prova sussiste solo quando, senza dover assumere nuove prove , la valutazione dei mezzi di prova (già) disponibili da parte del Tribunale risulta, in modo evidente, inesatta ( 116 ). Peraltro, anche una domanda formale di ammissione di nuove prove presentata dalle ricorrenti avrebbe dovuto essere respinta. Infatti, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, di modo che elementi di prova nuovi sono irricevibili nel procedimento di impugnazione ( 117 ). 135. Dall’altro, uno snaturamento dei fatti o delle prove deve risultare manifestamente dagli elementi del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Tenuto conto del carattere eccezionale di un motivo di impugnazione vertente su uno snaturamento dei fatti e delle prove, spetta a un ricorrente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione i fatti e le prove che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento ( 118 ). 136. La Corte ha pertanto già precisato che, nel caso in cui sia contestata, nell’ambito di un’impugnazione, la commissione di un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, essa è competente ad esaminare solo se, in primo luogo, il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; in secondo luogo, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, in terzo luogo, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare l’insieme degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo ( 119 ). 137. Tuttavia, la palese violazione, nella sentenza impugnata, della giurisprudenza dei giudici italiani, invocata in particolare dalla BCE, non risulta manifestamente dagli elementi del fascicolo di primo grado, ma semmai dalle censure dedotte nel giudizio di impugnazione. In mancanza di un’allegazione in tal senso nel procedimento di primo grado, non è neppure possibile riconoscere che il Tribunale potesse, a tal riguardo, violare le norme del diritto dell’Unione in materia di prove. Lo stesso vale nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia interpretato le disposizioni nazionali come se fossero disposizioni del diritto dell’Unione ( 120 ). 138. Per contro, l’interpretazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario adottata dal Tribunale (v. paragrafo 119 delle presenti conclusioni) appare sufficientemente plausibile alla luce del tenore letterale di tale disposizione, cosicché il suo rifiuto di interpretarla contra legem in maniera conforme alla direttiva non può essere qualificato né come uno snaturamento manifesto né come un errore di diritto per altri motivi. 139. Infatti, la condizione qualificata espressamente prevista all’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario – a differenza della formulazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2014/59 – secondo cui, oltre all’ipotesi di «violazioni o (…) irregolarità» di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, l’amministrazione straordinaria può essere disposta anche quando «sono previste gravi perdite del patrimonio [della banca]» ( 121 ), potrebbe senz’altro ostare a una sua interpretazione conforme alla direttiva. Da un lato, non risulta, prima facie , che la condizione del «deterioramento della situazione della banca» di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, la quale non è prevista dall’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, sia equivalente a quella della previsione di gravi perdite del patrimonio . Dall’altro, non è immediatamente evidente che, come sostengono la BCE e l’Italia, le nozioni di «violazioni» e «irregolarità» di cui all’articolo 69 octiesdecies , primo comma, lettera b), del testo unico bancario, a cui rinvia l’articolo 70, primo comma, dello stesso, implichino sempre automaticamente un «deterioramento della situazione della banca». Qualora, come constatato dal Tribunale ( 122 ) e sostenuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], risultasse effettivamente che la condizione qualificata della previsione di gravi perdite del patrimonio costituisce, secondo la volontà del legislatore italiano, una specifica espressione del principio di proporzionalità e mira specificamente a giustificare l’intervento più invasivo – rispetto alle misure correttive prioritarie, meno gravose – che caratterizza l’assoggettamento all’amministrazione straordinaria, detta constatazione potrebbe, in particolare, ostare a una siffatta interpretazione conforme. In ogni caso, la BCE non ha esaminato espressamente la condizione qualificata di cui trattasi nelle decisioni controverse al fine di giustificare l’assoggettamento della banca all’amministrazione straordinaria ( 123 ). 140. Pertanto, alla luce delle informazioni che emergono dal fascicolo, la constatazione del Tribunale, nella sentenza impugnata, secondo cui la BCE non si è fondata su una base giuridica sufficiente, non è accompagnata da un’interpretazione manifestamente erronea delle disposizioni nazionali pertinenti. [OSCURATO:PERSONA], non risulta che il Tribunale sia in tal modo venuto meno al suo obbligo di interpretare le disposizioni di cui trattasi, per quanto possibile, in modo conforme alle direttive. 141. Ne consegue che le censure delle ricorrenti e dell’Italia, nella misura in cui esse sostengono, nell’ambito dei motivi di impugnazione della BCE dal secondo al quinto e del terzo e quarto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], che sono stati commessi un errore di diritto nell’applicazione dei metodi di interpretazione previsti dal diritto italiano e una violazione della giurisprudenza dei giudici italiani, devono essere respinte in quanto irricevibili. 142. [OSCURATO:PERSONA] non può obiettare a tale conclusione, con il suo secondo motivo di impugnazione, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato l’interpretazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, sostenuta dal Tribunale in risposta al suo quarto motivo di ricorso, tardivamente, ossia soltanto nella replica dinanzi al Tribunale, il che sarebbe stato irricevibile in forza dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Detto argomento della [OSCURATO:PERSONA] deriva da un raffronto formalistico del tenore letterale di due punti delle memorie in questione, che riproducono rispettivamente, nella parte introduttiva, il contenuto dell’articolo 70 del testo unico bancario. Come sostenuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tale contenuto è però stato esposto nell’atto introduttivo solo in modo impreciso, senza alcun impatto sulla portata del quarto motivo di ricorso. Inoltre, anche se, in detto motivo di ricorso, la violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario era formulata soltanto in maniera vaga e non conteneva l’interpretazione adottata nella sentenza impugnata in tale forma, occorre tener conto del fatto che la prima decisione controversa è stata comunicata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella sua formulazione completa solo dopo la presentazione del ricorso. Di conseguenza, non sussisteva alcun motivo nuovo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ma tutt’al più un approfondimento ricevibile del (quarto) motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario, già sollevato in precedenza nell’atto introduttivo del giudizio ( 124 ). La BCE ha poi condotto la propria difesa rispetto ad esso senza tener conto dei metodi di interpretazione nazionali e della giurisprudenza dei giudici italiani. 143. Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui quest’ultima contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura e il principio ne ultra petita , deve essere respinto in quanto infondato. 7. Conclusione intermedia 144. Dal momento che, a mio avviso, nessuno dei motivi di impugnazione merita accoglimento, suggerisco di respingere entrambe le impugnazioni. 145. Non essendo state formulate conclusioni sulle spese ai sensi del combinato disposto dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, non vi è luogo a statuire sulle spese della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono sopportare le proprie spese relative al procedimento di impugnazione, conformemente al combinato disposto dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In quanto interveniente, l’Italia deve sopportare le proprie spese, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 140, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 146. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non accogliesse la mia proposta di decisione e considerasse fondate le impugnazioni, in particolare perché il quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento (paragrafi da 81 a 112 delle presenti conclusioni), occorrerebbe annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente e riservare la decisione sulle spese. Infatti, poiché il Tribunale ha trattato solo il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario o all’assenza di una base giuridica e non ha esaminato gli altri motivi di ricorso da esso sintetizzati al punto 84 della sentenza impugnata ( 125 ), ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte lo stato degli atti non consentirebbe di statuire sulla controversia. La Corte non dispone, a mio avviso, degli elementi necessari per statuire definitivamente su tali motivi di ricorso. Inoltre, ciò richiederebbe, in parte, una valutazione dei fatti e delle prove che non è stata effettuata dal Tribunale. VI. Conclusione 147. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1. le impugnazioni nelle cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P sono respinte. 2. la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Sentenza del 12 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( T‑502/19 , EU:T:2022:627 ). ( 3 ) ECB-SSM-2019-ITCAR-11. ( 4 ) ECB-SSM-2019-ITCAR-13. ( 5 ) Sentenza del 5 novembre 2019 ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 ). ( 6 ) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 102 a 115 ). ( 7 ) Regolamento del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ). ( 8 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 9 ) V. Witte, A., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by the ECB – [OSCURATO:PERSONA] of Executing EU Law?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2014, vol. 21, pag. 89 (105 e segg.); Boucon, L., e Jaros, D., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] within the EU [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2018, vol. 10, pag. 155 (170 e segg.); [OSCURATO:PERSONA]-Kund, F., e Amtenbrink, F., «On the Scope and Limits of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] within the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , 2018, vol. 33, pag. 133 (147 e segg.); [OSCURATO:PERSONA], V., «Quelques questions concernant le contrôle juridictionnel sur le mécanisme de surveillance unique», in: Liber amicorum [OSCURATO:PERSONA] – De la Cour CECA à la Cour de l’[OSCURATO:PERSONA]: le long parcours de la justice européenne , Giappichelli, 2018, pag. 316 e segg. (327 e segg.); Biondi, A., e Spano, A., «The ECB and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the SSM: [OSCURATO:PERSONA] …», [OSCURATO:PERSONA] , 2020, vol. 31, pag. 1023 (1036 e segg.); Bobić, A., [OSCURATO:PERSONA] in the Economic and [OSCURATO:PERSONA] – A Study of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 165 e segg. ( 10 ) V. altresì, al riguardo, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi 26 e segg.). ( 11 ) GURI n. 267, del 16 novembre 2016. ( 12 ) GURI n. 176, del 31 luglio 2015. ( 13 ) V. decreto legislativo del 1 o settembre 1993, n. 385 (GURI n. 230, del 30 settembre 1993, [OSCURATO:PERSONA] n. 92). ( 14 ) V., nel dettaglio, punti 3 e segg. della sentenza impugnata. ( 15 ) Si tratta di un consorzio di diritto privato tra banche volto a garantire i depositi; v. a tal proposito, sentenza della Corte del 2 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e a. ( C‑425/19 P , EU:C:2021:154 , punti 7 e segg.). ( 16 ) Punti 33 e segg. della sentenza impugnata. ( 17 ) Punti da 88 a 100 della sentenza impugnata. ( 18 ) Il Tribunale sembra quindi considerare (al punto 107 della sentenza impugnata) in particolare la condizione qualificata della previsione di «gravi perdite del patrimonio», prevista dall’articolo 70, primo comma, del testo unico bancario. Detta condizione viene tuttavia menzionata solamente nella citazione della disposizione in parola ai punti 89 e 93, terzo trattino, della sentenza impugnata, senza essere invocata in quest’ultima e senza che sia esplicitamente contestato alla BCE di non averla applicata. ( 19 ) Punti da 103 a 108 della sentenza impugnata. ( 20 ) Con tali complesse dichiarazioni, il Tribunale sembra indicare che le direttive in parola e la legislazione nazionale che le recepisce costituiscano un’ unica fonte di diritto. ( 21 ) Punti da 111 a 113 della sentenza impugnata. ( 22 ) V. la sintesi enunciata al punto 84 della sentenza impugnata, che si basa su una riorganizzazione dei cinque motivi di ricorso formalmente dedotti nell’atto di citazione. Nel merito, il Tribunale ha accolto il quarto motivo, vertente, in particolare, sulla violazione dell’articolo 70 del testo unico bancario. ( 23 ) Punti da 26 a 29 della sentenza impugnata. ( 24 ) Primo motivo di impugnazione della BCE nella causa C‑777/22 P e primo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑789/22 P. ( 25 ) Secondo motivo di impugnazione della BCE nella causa C‑777/22 P e dal secondo al quinto motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑789/22 P. ( 26 ) V. sentenze del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata), e del 6 luglio 2023, Julien/Consiglio ( C‑285/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:551 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑801/21 P , EU:C:2024:528 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) In tal senso, sentenze del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑99/21 P , EU:C:2022:510 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punto 103 ). ( 28 ) Punti 33 e segg. della sentenza impugnata. ( 29 ) V., nel dettaglio, punto 34 della sentenza impugnata. ( 30 ) V. punto 34, secondo trattino, della sentenza impugnata. ( 31 ) V. punto 34, terzo trattino, della sentenza impugnata. ( 32 ) V. articolo 18, paragrafo 9, e articolo 26, paragrafo 7, di detto statuto. ( 33 ) Punto 44 della sentenza impugnata. ( 34 ) V. altresì punto 38 della sentenza impugnata. ( 35 ) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti 110 e 111 ). ( 36 ) In tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti 109 , 111 e 112 ); v., altresì, le mie conclusioni nelle cause riunite BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:323 , paragrafo 119 ). ( 37 ) In tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 113 a 115 ). ( 38 ) Punti da 47 a 53 della sentenza impugnata. ( 39 ) Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c. Ungheria (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414). ( 40 ) In tal senso, sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c. Ungheria (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414, §§ da 121 a 124, 132 e in particolare § 134). ( 41 ) Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c. Ungheria [CE:ECHR:2020:0707JUD000529414, § 155 con riferimento alle sentenze del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] OOD e altri c. Bulgaria, n. 17854/04 (CE:ECHR:2011:0920JUD001785404), e del 7 novembre 2002, Olczak c. Polonia (CE:ECHR:2002:1107DEC003041796)]. ( 42 ) Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 2020, Albert e altri c. Ungheria (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414, §§ 154 e 155). ( 43 ) V., per analogia, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punto 114 ). ( 44 ) Punti 34 e 35 della sentenza impugnata. ( 45 ) Sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci (da C‑622/16 P bis a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì punto 74 della sentenza impugnata. ( 46 ) Punti 58 e segg. della sentenza impugnata. ( 47 ) In tal senso, ad esempio, sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punto 26 ), con riferimento alla sentenza del 15 luglio 1963 (Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62 , EU:C:1963:17 , 238). ( 48 ) In tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). ( 49 ) Punti da 58 a 64 della sentenza impugnata. ( 50 ) Giurisprudenza costante, v., in particolare, sentenze del 28 giugno 2018, Andres ([OSCURATO:PERSONA] BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑203/16 P , EU:C:2018:505 , punti 44 e segg., in relazione ai titolari di un diritto, acquisito e confermato da un avviso di accertamento, all’applicazione di un risparmio fiscale); del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/12 P , EU:C:2014:100 , punto 59 ), e del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM ( C‑125/06 P , EU:C:2008:159 , punto 71 ). ( 51 ) Punti 77 e segg. della sentenza impugnata, sotto il titolo «Sull’interesse ad agire». ( 52 ) V., in particolare, punti 81 e 82 della sentenza impugnata. ( 53 ) In tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA ( C‑136/22 P , EU:C:2023:572 , punto 45 ); del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , punto 31 ), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punti 54 e segg., in particolare 62 e 68). ( 54 ) In tal senso, sentenze, formulate in modo piuttosto macchinoso, del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA ( C‑136/22 P , EU:C:2023:572 , punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punti da 55 a 58 e giurisprudenza ivi citata). ( 55 ) Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2021:367 , punto 40 ); del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , punto 42 ), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punti 69 e 70 ). ( 56 ) V. sentenze del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , punto 43 ), e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punto 79 ). ( 57 ) In tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA ( C‑136/22 P , EU:C:2023:572 , punti da 51 a 53 e giurisprudenza ivi citata). ( 58 ) V., per quanto riguarda un’analoga azione di responsabilità di altri azionisti di minoranza della banca, sentenza del Tribunale del 5 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( T‑134/21 , EU:T:2024:362 ), che è oggetto di un’impugnazione pendente (causa C‑557/24 P). ( 59 ) V. le mie conclusioni nelle cause riunite BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:323 , paragrafi 104 e segg., in particolare paragrafo 119). ( 60 ) Punti da 100 a 113 della sentenza impugnata. ( 61 ) V., altresì, conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafo 30 ). ( 62 ) Per quanto riguarda il corrispondente obbligo delle autorità nazionali di applicare una disposizione di una direttiva direttamente applicabile, v. sentenza del 6 dicembre 2005, ABNA e a. ( C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04 , EU:C:2005:741 , punto 101 e giurisprudenza ivi citata). ( 63 ) V., in particolare, punti 112 e 113 della sentenza impugnata. ( 64 ) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/22 , EU:C:2023:1023 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata). ( 65 ) Sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). ( 66 ) Esso fa riferimento, in generale, al «deterioramento della situazione finanziaria ed economica». ( 67 ) V. solo sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). ( 68 ) In tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/22 , EU:C:2023:1023 , punto 77 e giurisprudenza ivi citata), e del 6 ottobre 2015, T‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punto 53 ). V. altresì le mie conclusioni nella causa Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:2 , paragrafo 96 ). ( 69 ) [OSCURATO:PERSONA], J., Zur unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts, Archiv des öffentlichen Rechts , 2023, vol. 148, pag. 496 e segg. (501). ( 70 ) V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/22 , EU:C:2023:1023 , punto 83 ). V., altresì, sentenze del 9 settembre 2003, CIF ( C‑198/01 , EU:C:2003:430 , punto 49 ); del 29 aprile 1999, Ciola ( C‑224/97 , EU:C:1999:212 , punto 30 ), e del 22 giugno 1989, Costanzo ( 103/88 , EU:C:1989:256 , punti 31 e 32 ). ( 71 ) V. sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punti 47 e 48 ); del 17 luglio 2008, Arcor e a. ( da C‑152/07 a C‑154/07 , EU:C:2008:426 , punti 35 e 36 ), e del 7 gennaio 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). ( 72 ) V. sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. ( C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02 , EU:C:2005:270 , punti da 73 a 77 ). ( 73 ) V., altresì, le mie conclusioni nelle cause riunite Berlusconi e a. ( C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02 , EU:C:2004:624 , paragrafi 140 e segg.). ( 74 ) Giurisprudenza costante, v. sentenza del 7 agosto 2018, Smith ( C‑122/17 , EU:C:2018:631 , punti 42 e segg. e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑91/92 , EU:C:1994:292 , punti 20 e segg.). ( 75 ) V. sentenza del 7 gennaio 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 , punti 57 e segg.). ( 76 ) V. sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punti 49 , 50 e 53 ), e del 17 luglio 2008, Arcor e a. ( da C‑152/07 a C‑154/07 , EU:C:2008:426 , punto 38 ). ( 77 ) Ossia la valutazione dell’impatto ambientale nella sentenza del 7 gennaio 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 , punti 57 e segg.). ( 78 ) Così, per quanto riguarda la presa in considerazione di taluni criteri per il calcolo dei contributi o dei costi che incidono sull’importo delle tariffe nel settore delle telecomunicazioni, sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/14 , EU:C:2015:657 , punti 46 e segg.), e del 17 luglio 2008, Arcor e a. ( da C‑152/07 a C‑154/07 , EU:C:2008:426 , punti 35 e segg.). V., altresì, in materia di imposta sul valore aggiunto, sentenza dell’8 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/04 , EU:C:2006:374 , punti 28 e segg.). ( 79 ) [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), a pag. 329, invece, ritiene che, in tale contesto, la giurisprudenza sul divieto di applicare direttamente disposizioni di una direttiva che creino obblighi a carico dei singoli non sia generalmente applicabile a causa dell’obbligo di applicazione normativa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013. ( 80 ) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 102 a 115 ). ( 81 ) Punto 112 della sentenza impugnata. ( 82 ) V. solo la versione in lingua inglese o francese, che è più chiara al riguardo: « all relevant EU law»; « toutes les dispositions pertinentes du droit de l’[OSCURATO:PERSONA]» (il corsivo è mio). ( 83 ) [OSCURATO:PERSONA], il considerando 34 del regolamento n. 1024/2013 indica che l’obbligo di applicazione di cui trattasi «non osta al principio del primato del diritto dell’Unione». ( 84 ) Ciò non avviene sistematicamente, come emerge in particolare dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013 (v. altresì considerando 13 e 15): «Il presente regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri». ( 85 ) [OSCURATO:PERSONA]‑Kund e Amtenbrink (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. da 148 a 150; [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 328; in linea di principio diversamente Witte (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 106. ( 86 ) V., in tal senso, altresì considerando 12 del regolamento n. 1024/2013: «(…) si dovrebbe assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all’ottica prudenziale». ( 87 ) V. altresì Biondi e Spano (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 1040 e segg. ( 88 ) Ciò potrebbe essere ipotizzabile per le banche controllate dallo Stato; v., per quanto riguarda l’applicabilità diretta «verticale» delle disposizioni di una direttiva, sentenza del 10 ottobre 2004, Farrell ( C‑413/15 , EU:C:2017:745 ). ( 89 ) La BCE condivide da sempre detta tesi, v. BCE, [OSCURATO:PERSONA] – Responses to the public consultation on a draft Regulation and draft Guide of the [OSCURATO:PERSONA] , marzo 2016, pag. 10, n. 35. V. altresì Boucon e Jaros (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. da 170 a 172 e 183; [OSCURATO:PERSONA]‑Kund e Amtenbrink (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. 153 e 156. ( 90 ) Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal [( C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 70 e giurisprudenza ivi citata); per la prima volta la sentenza del 24 giugno 2019, Popławski ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 57 ); il corsivo è mio]. Ancora senza alcun riferimento al principio del primato, v. sentenza, a mio avviso più corretta, dell’8 novembre 2016, Ognyanov ( C‑554/14 , EU:C:2016:835 , punto 59 ): «(…) Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è insito nel sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte». Specificamente sull’obbligo di interpretazione conforme, v. sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] de la Administración Tributaria (Esclusione dall’esdebitazione di crediti pubblici) ( C‑687/22 , EU:C:2024:287 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 91 ) In tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal ( C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 48 ), e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) ( C‑605/21 , EU:C:2023:695 , paragrafi da 71 a 82 ). ( 92 ) V. altresì [OSCURATO:PERSONA]‑Kund e Amtenbrink (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 158; Biondi e Spano (nota 9 delle presenti conclusioni), pagg. da 1042 a 1044; [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 327. ( 93 ) Ciò si evince da un esame complessivo delle constatazioni contenute ai punti 94, da 105 a 108, 112 e 113 della sentenza impugnata. ( 94 ) Come già constatato alla nota 18 delle presenti conclusioni, tale considerazione è solo implicitamente alla base della sentenza impugnata. ( 95 ) In dubbio [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 327. ( 96 ) V., già approfonditamente su tale aspetto, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi 26 e segg.). ( 97 ) In tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 75 , 85 , 86 , 98 e 114 ), e del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/21 , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ). ( 98 ) V. sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/ UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punti da 44 a 46 ). ( 99 ) In tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 85 e 86 ), e del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/21 , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ). ( 100 ) In base a detta disposizione, un’impugnazione può essere fondata unicamente su una «violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale». ( 101 ) Una siffatta «incorporazione» parziale avviene tutt’al più in controversie promosse dinanzi ai giudici dell’Unione in forza di una clausola compromissoria. Infatti, l’articolo 272 TFUE consente di far rientrare il diritto civile nazionale nel controllo in sede giurisdizionale di un contratto stipulato tra le istituzioni dell’Unione e le imprese; v., ad esempio, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑584/17 P , EU:C:2020:576 , punti 88 e 89 ), e le mie conclusioni nella causa ADR Center/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑584/17 P , EU:C:2019:941 , paragrafi 121 e segg.). ( 102 ) In tal senso, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] (nota 9 delle presenti conclusioni), pag. 330. Anche il Tribunale sembra esprimere la medesima posizione ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, qualificando (implicitamente) il diritto dell’Unione indicato all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, unitamente alle direttive e alla normativa nazionale volta al recepimento delle stesse, come proveniente da un’ unica fonte di diritto (nota 31 delle presenti conclusioni). ( 103 ) In tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) ( C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punti 31 e 49 e segg.). V., altresì, le mie conclusioni nella causa Edwin/UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:30 , paragrafi 49 e segg. e 56). ( 104 ) Ciò si riflette in particolare nella ripartizione dell’onere di allegazione e di prova tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato, nonché negli obblighi di cooperazione di quest’ultimo per determinare la portata effettiva e l’applicazione concreta del diritto nazionale, accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] non può effettuare autonomamente in assenza di propri poteri di indagine. V., al riguardo, sentenze del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Trialometani nell’acqua potabile) ( C‑481/22 , EU:C:2024:85 , punti 72 e segg.); del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (Impianti di trattamento) ( C‑22/20 , EU:C:2021:669 , punti 143 e segg.); del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Locazione di un edificio non ancora costruito) ( C‑537/19 , EU:C:2021:319 , punti 55 e segg.); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 , punti 111 e segg., in relazione a una prassi amministrativa), e del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑87/14 , EU:C:2015:449 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 105 ) V., ad esempio, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) ( C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punti 31 , 55 e 58 ); del 27 aprile 2023, Legea ( C‑686/21 , EU:C:2023:357 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata); del 20 ottobre 2022, Ekofrukt ( C‑362/21 , EU:C:2022:815 , punto 25 ), e del 7 luglio 2016, Genentech ( C‑567/14 , EU:C:2016:526 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 106 ) Conclusioni nella causa Edwin/UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:30 , paragrafi 42 e segg.), e successivamente nella causa EUIPO/Szajner ( C‑598/14 P , EU:C:2016:915 , paragrafi 44 e segg.). ( 107 ) Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/ UAMI (C ‑ 263/09 P , EU:C:2011:452 , punti 44 e segg.); successivamente, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑530/12 P , EU:C:2014:186 , punti 34 e segg.). V. altresì sentenza del 5 aprile 2017, EUIPO/ Szajner ( C‑598/14 P , EU:C:2017:265 , punti 35 e segg.). ( 108 ) V., sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 85 e 86 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/85 P , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ). ( 109 ) Sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/ [OSCURATO:PERSONA] [ C‑530/12 P , EU:C:2014:186 , punto 37 : «(…) non si evince (…) che una norma giuridica nazionale (…) debba essere considerata come un elemento puramente di fatto (…)»]. V., altresì, Prek, M., e Lefèvre, S., «The EU Courts as “national” courts: [OSCURATO:PERSONA] law in the EU judicial process», [OSCURATO:PERSONA] , 2017, vol. 54, n. 2, pag. 369 (394: «“hybrid” or sui generi s approach»). ( 110 ) V. sentenze del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 , punti da 174 a 176 ); del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a.( C‑457/21 P , EU:C:2023:985 , punti da 19 a 22 ); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑451/21 P e C‑454/21 P , EU:C:2023:948 , punti da 76 a 79 ); dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑885/19 P e C‑898/19 P , EU:C:2022:859 , punti 72 e segg., in particolare punto 82); del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata); del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punti 77 e segg.), e del 21 dicembre 2011, A2A/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑318/09 P , non pubblicata, EU:C:2011:856 , punto 125 ). ( 111 ) Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi 47 e segg.), l’avvocata generale Ćapeta ha ancora una volta aderito a tale posizione, benché essa ritenga che il diritto nazionale abbia la stessa natura del diritto dell’Unione in relazione all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013. ( 112 ) In tal senso, tuttavia, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:296 , paragrafi da 44 a 46 ). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/BCE [ C‑152/18 P e C‑153/18 P , EU:C:2019:505 , paragrafo 120 , con riferimento, in particolare, alla sentenza del 13 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] mutuel [OSCURATO:PERSONA]/EZB ( T‑712/15 , EU:T:2017:900 , punto 132 )]. ( 113 ) V. soltanto sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑467/15 P , EU:C:2017:799 , punto 15 e giurisprudenza ivi citata). La situazione potrebbe essere diversa per quanto riguarda la questione dell’ambito di applicazione della norma su cui si fonda la misura contestata; v., al riguardo, sentenza definitiva del Tribunale del 12 giugno 2019, RV/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑167/17 , EU:T:2019:404 , punti da 59 a 61 ), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa EUIPO/ Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2024:751 , paragrafi 72 e segg.). ( 114 ) V., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punti 84 e 116 ); del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE ( C‑326/21 , non pubblicata, EU:C:2022:693 , punto 71 ); del 5 aprile 2017, EUIPO/ Szajner alle ( C‑598/14 P , EU:C:2017:265 , punto 56 ), e del 5 luglio 2011, Edwin/ UAMI ( C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 53 ). In generale sul potere di controllo, limitato al riguardo, della Corte nel procedimento di impugnazione, v. solo sentenza del 18 giugno 2020, Dovgan/EUIPO ( C‑142/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:487 , punto 44 ). ( 115 ) V., in particolare, i riferimenti alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), del 1 o febbraio 2017, n. 1627; del 15 novembre 2021, n. 11766, e del 27 dicembre 2021, n. 13520, e del Consiglio di Stato (Italia) del 20 dicembre 2012, n. 6583, e del 19 febbraio 2015, n. 835. Anche se, a mio avviso, ciò non è in ultima analisi rilevante, vorrei aggiungere, per completezza, che dette sentenze sembrano effettivamente suffragare l’interpretazione dedotta dalle ricorrenti e dall’Italia e, pertanto, l’approccio seguito dalla BCE nelle decisioni controverse. Per contro, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non affronta affatto tale giurisprudenza amministrativa, ma si limita, in sostanza, a un’interpretazione letterale sostenuta dalla dottrina e alla giurisprudenza generale della Corte suprema di cassazione (Italia), che attribuisce priorità al metodo interpretativo in parola nel diritto civile. ( 116 ) In tal senso, v. sentenze dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio ( C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 23 marzo 2023, PV/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑640/20 P , EU:C:2023:232 , punto 78 e giurisprudenza ivi citata); il corsivo è mio. ( 117 ) In tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, RF/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑660/17 P , EU:C:2019:509 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 118 ) In tal senso, sentenza del 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO ( C‑382/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:917 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata), e del 18 giugno 2020, Spagna/EUIPO ( C‑142/62 P , non pubblicata, EU:C:2020:487 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 119 ) In tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] AAB/BCE ( C‑579/22 P , EU:C:2024:731 , punto 86 e giurisprudenza ivi citata). ( 120 ) Ciò non può essere escluso alla luce delle constatazioni di cui ai punti 88 e seguenti della sentenza impugnata. Sui metodi di interpretazione relativi al diritto dell’Unione v. solo sentenze del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni relative ai destinatari di dati personali) ( C‑154/21 , EU:C:2023:3 , punto 29 ), e del 15 marzo 2022, l’Autorité des marchés financiers ( C‑302/20 , EU:C:2022:190 , punto 63 ). ( 121 ) V. altresì punto 92 della sentenza impugnata. ( 122 ) V. punto 108 della sentenza impugnata. ( 123 ) La prima decisione controversa si riferisce testualmente, in sostanza, al deterioramento della situazione finanziaria della banca (sezioni 1.5, 2 e 3.1); tuttavia, alla sezione 1.3, sotto il titolo «Significativo accumulo di perdite», essa tratta l’accumulo di perdite per un importo di EUR 1,6 miliardi nel periodo tra dicembre 2014 e settembre 2018 (1.3.1) e il significativo aumento dei costi del credito dovuto alle «riduzioni del valore dei crediti» per un importo pari a EUR 428 milioni nel 2017 e a EUR 219 milioni nel 2018 (1.3.2). Infine, le sezioni 2.6 (Valutazione della proporzionalità) e 3.1 (Procedura) analizzano l’obiettivo di evitare un ulteriore deterioramento della situazione della banca. ( 124 ) V., sulla costante giurisprudenza al riguardo, ad esempio, sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). ( 125 ) V. punto 114 della sentenza impugnata.