CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale dì sorveglianza dì Perugia respingeva iI reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva negato al detenuto il riconoscimento del permesso di cui all'art. 30 0.P., ritenendo il Tribunale che nel caso di specie difettasse il requisito dell'eccezionalità della concessione. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 30 O.P. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente