CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bari il 22/11/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo del reato; Rilevato che la doglianza oggetto ricorso non risulta essere stata oggetto di motivo di appello e che questa comporta un accertamento in fatto che non è consentito in questa sede; Rilevato quindi che tale censura non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Rilevato comunque che la stessa risulta manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha fatto riferimento a tre incontri con tre diverse persone; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de