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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33012/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30349 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30349del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E69 H501O) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B25 H501R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T70 H501Z) -controricorrente- nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10025/2022, pubblicatain data 22 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Per quanto emerge dal ricorso, [OSCURATO:PERSONA] agito in giu- dizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] (AdER) e di [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la dichiarazione di inef- ficacia di un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli iscritto dalla prima a suo carico nel [OSCURATO:PERSONA]- bilistico in base ad una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dalla seconda, nonché l’accertamento dell’inesistenza dei crediti stessi.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma.

IlTribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motiv o .

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] (AdER) ha depositato atto di costituzione in vista della eventuale partecipazione alla di- scussione orale.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia « viola- zione e falsa applicazione di norme di dirittoin tema di prescri- zione dei crediti intimati e di norme sulle notificazioni degli atti, con conseguente omessa dichiarazione della prescrizione me- desima in assenza di prova di notifica di atti interruttivi relativi al preavviso di fermo amministrativo intimato, in relazione agli artt. 26 e 60 D.P.R. del 1973, artt. 139, 148 e 149 c.p.c.e alla giurisprudenza di legittimità in tema, con conseguente omessa Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 rilevazione delle ricerche prodromiche dei soggetti abilitati a ri- cevere l’atto –art. 360 co. 1, n. 3».

È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 2.La ricorrente sostiene che il tribunale , nel ritenere regolare la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile del destinatario, in assenza di quest’ultimo,non avrebbe considerato che la rela- zione della notificazione (effettuata da un messo notificatore) non recava alcuna indicazione dell’effettivo svolgimento delle preventive ricerche delle altre persone preferenzialmente abili- tate a ricevere l’atto, in violazione dell’art. 139, comma 4, c.p.c..

Alla ritenuta regolarità della notificazione della cartella di pagamento era poi conseguita l’esclusione della avvenuta prescrizione dei crediti in contestazione. 2.1Nel la parte del ricorso dedicata all’esposizione sommaria del fatto, però, manca l’indicazione: - delle ragioni di fatto e di diritto poste in concreto a base dell’opposizione e delle relative difese degli enti opposti in primo grado; la ricorrente si limita in proposito genericamente ad affermare che aveva eccepito: «1) illegittimità dell’atto inti- mato per difetto e/o mancata prova di idonei titoli posti in ese- cuzione – difetto di formazione progressiva del procedimento amministrativo esecutivo e mancata allegazione degli stessi al provvedimento notificato; 2) illegittimità della pretesa per in- tervenuta prescrizione del credito»;in particolare, non chiarisce in alcun modo, nel ricorso, se, in quali termini, in quali atti e per quali specifiche ragioni aveva eventualmente dedotto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, del cui deposito in primo grado da parte di AdER dà atto espressa- mente; Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 - delle ragioni per cui il Giudice di Pace aveva accolto le sue domande; in particolare non è puntualmente richiamato,nel ri- corso,il contenuto della sentenza di primo grado e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della stessa, tanto meno con spe- cifico riguardo alla questione della regolarità della notificazione della cartella di pagamento; - delle specifiche ragioni , in fatto e in diritto , poste a base dell’atto di appello dell’AdER, tanto meno con specifico riguardo alla questione della regolarità della notificazione della cartella di pagamento, nonchédelle difese da essa ricorrente svolte nel giudizio di secondo grado; quest’ultima si limita, infatti, ad in- dicare, ancora una volta in modo del tutto generico,le ragioni dell’appello di AdERe a precisa re che essa appellata, oltre alla inammissibilità del gravame, con riguardo al merito del giudizio aveva eccepito «l’infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravami svolti dalla Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]»; in par- ticolare, non vi è nessun cenno, nel ricorso, alle questioni rela- tive alla regolarità della notificazione della cartella di paga- mento eventualmente oggetto del gravame e di discussione nel giudizio di secondo grado. 2.2Un’esposizione sommaria del fatto così articolata non può ritenersi, a giudizio della Corte,rispettosa della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., come interpretata nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto manca in essa l’indi- cazione,sommaria ma comprensibile, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle dedu- zioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello; di conseguenza,sulla base di una siffatta esposizione, la Corte di cassazione non è posta in Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 condizione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto proces- suale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01) e, dunque, non può avere una conoscenza chiara e com- pleta deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez.

L, Sen- tenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). 3.Le lacune espositive fin qui richiamate non possono essere colmate neanche sulla basedell’esame de l contenuto dell’unico complesso motivo del ricorso.

Anzi, tale unico motivo è esso stesso da ritenere inammissibile per difetto di sufficiente specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Deve infatti considerarsi che la sostanziale censura che la ricor- rente muove avverso la decisione impugnata ha ad oggetto la statuizione con la quale il tribunale ha affermato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento:sostiene la [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, tale notificazione dovrebbe ritenersi nulla, in quanto la cartella in questione era stata notificata me- diante consegna al portiere dello stabile del destinatario, che era assente, senza l’attestazione della preventiva effettuazione delle necessarie ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, secondo quanto prescrive l’art. 139, comma 4, c.p.c..

Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 In tal modo, viene dedotta una questione di diritto (la violazione dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. e, precisamente, dei criteri relativi allepersone all e qual i può e deve essere consegnata la copiadell’atto da notificare) che richiede anche accertamenti di fatto, quanto meno in ordine all’attività in concreto svolta dal messo notificatore in sede di notificazione, come attestata nella relazione di notificazionedallo stesso redatta.

Non si tratta di una questione che viene specificamente affron- tata nella sentenza impugnata.

Il tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che l’agente della riscossione aveva prodotto la relazione di notificazione della cartella di pagamento e che tale notificazione, effettuata con consegna dell’atto nelle mani di soggetto diverso del destinata- rio, si era regolarmente perfezionata con l’invio della comuni- cazione di avvenuta notificazione con lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 139, comma 4, c.p.c., non essendo in tal caso necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento di tale co- municazione (come è del resto ovvio, dal momento che tale comunicazione non va effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, bensì a mezzo raccomandata semplice) o, comunque, la dimostrazione della sua ricezione.

È opportuno sottolineare che tale ultima questione (quella, cioè, relativa alla spedizione ed alla ricezione della comunicazione di avvenuta notificazione, cd.

CAN) non è affrontata dal tribunale sotto lo specifico peculiare profilo indicato nel ricorso, della eventuale possibilità di sanatoria della nullità della notificazione effettuata mediante consegna dell’atto al portiere pur in pre- senza di persone prioritariamente legittimate a riceverlo (o in mancanza dell’attestazione della loro ricerca e/o della loro man- canza): ciò conferma ulteriormente– se mai ce ne fosse biso- gno– che la questione posta dalla ricorrente in sede di legitti- mità non è stata in alcun modo oggetto della decisione di im- pugnata, neanche in via implicita.

Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Il tribunale, segnatamente,non ha affrontato, né in fatto né in diritto, la questione della eventuale violazione dei criteri di in- dividuazione delle persone cui andava effettuata la consegna dell’atto da notificare e, in particolare, quella della regolarità della consegna dell’attoal portiere dello stabile in virtù dell’ef- fettiva assenza, o meno, del destinatario e delle eventuali altre persone prioritariamente legittimate a riceverlo, nonché della relativa attestazione da parte del messo notificatore, nella sua relazione di notificazione.

Tale questione –che come premesso, presenta aspetti misti di fatto e di diritto – risulta posta per la prima volta in sede di legittimità e, in ogni caso, nel ricorso non si precisa se, in quale fase del giudizio, in quali specifici atti processuali e in quali esatti termini essa era stata eventualmente già avanzata nel corso del giudizio di merito, se ed in quali termini essa era stata eventualmente decisa dal giudice di primo grado, se ed in quali termini la relativa decisione era stata oggetto di gravame e/o essa era stata eventualmente riproposta nel corso del giudizio di secondo grado.

Anche in questo caso le lacune espositive del ricorso non con- sentono, quindi, alla Corte di accedere al merito dello stesso. 4.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si de- nunzia «Violazione e falsa applicazione della normativasulla le- gittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alla no- tificazione della cartella esattoriale e alla giurisprudenza di le- gittimità in tema –ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, in conse- guenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso princi- pale. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, esclusiva- mente nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Capitale, non avendo la resistente Agenzia delle Entrate - Ri- scossionesvolto effettive difese in questa sede .

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale; - dichiara assorbito il ricorso incidentale; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pitale, liquidandole in complessivi € 1.700,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30349 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30349del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E69 H501O) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B25 H501R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T70 H501Z) -controricorrente- nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10025/2022, pubblicatain data 22 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Per quanto emerge dal ricorso, [OSCURATO:PERSONA] agito in giu- dizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] (AdER) e di [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la dichiarazione di inef- ficacia di un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli iscritto dalla prima a suo carico nel [OSCURATO:PERSONA]- bilistico in base ad una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dalla seconda, nonché l’accertamento dell’inesistenza dei crediti stessi. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma. IlTribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motiv o . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] (AdER) ha depositato atto di costituzione in vista della eventuale partecipazione alla di- scussione orale. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia « viola- zione e falsa applicazione di norme di dirittoin tema di prescri- zione dei crediti intimati e di norme sulle notificazioni degli atti, con conseguente omessa dichiarazione della prescrizione me- desima in assenza di prova di notifica di atti interruttivi relativi al preavviso di fermo amministrativo intimato, in relazione agli artt. 26 e 60 D.P.R. del 1973, artt. 139, 148 e 149 c.p.c.e alla giurisprudenza di legittimità in tema, con conseguente omessa Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 rilevazione delle ricerche prodromiche dei soggetti abilitati a ri- cevere l’atto –art. 360 co. 1, n. 3». È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 2.La ricorrente sostiene che il tribunale , nel ritenere regolare la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile del destinatario, in assenza di quest’ultimo,non avrebbe considerato che la rela- zione della notificazione (effettuata da un messo notificatore) non recava alcuna indicazione dell’effettivo svolgimento delle preventive ricerche delle altre persone preferenzialmente abili- tate a ricevere l’atto, in violazione dell’art. 139, comma 4, c.p.c.. Alla ritenuta regolarità della notificazione della cartella di pagamento era poi conseguita l’esclusione della avvenuta prescrizione dei crediti in contestazione. 2.1Nel la parte del ricorso dedicata all’esposizione sommaria del fatto, però, manca l’indicazione: - delle ragioni di fatto e di diritto poste in concreto a base dell’opposizione e delle relative difese degli enti opposti in primo grado; la ricorrente si limita in proposito genericamente ad affermare che aveva eccepito: «1) illegittimità dell’atto inti- mato per difetto e/o mancata prova di idonei titoli posti in ese- cuzione – difetto di formazione progressiva del procedimento amministrativo esecutivo e mancata allegazione degli stessi al provvedimento notificato; 2) illegittimità della pretesa per in- tervenuta prescrizione del credito»;in particolare, non chiarisce in alcun modo, nel ricorso, se, in quali termini, in quali atti e per quali specifiche ragioni aveva eventualmente dedotto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, del cui deposito in primo grado da parte di AdER dà atto espressa- mente; Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 - delle ragioni per cui il Giudice di Pace aveva accolto le sue domande; in particolare non è puntualmente richiamato,nel ri- corso,il contenuto della sentenza di primo grado e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della stessa, tanto meno con spe- cifico riguardo alla questione della regolarità della notificazione della cartella di pagamento; - delle specifiche ragioni , in fatto e in diritto , poste a base dell’atto di appello dell’AdER, tanto meno con specifico riguardo alla questione della regolarità della notificazione della cartella di pagamento, nonchédelle difese da essa ricorrente svolte nel giudizio di secondo grado; quest’ultima si limita, infatti, ad in- dicare, ancora una volta in modo del tutto generico,le ragioni dell’appello di AdERe a precisa re che essa appellata, oltre alla inammissibilità del gravame, con riguardo al merito del giudizio aveva eccepito «l’infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravami svolti dalla Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]»; in par- ticolare, non vi è nessun cenno, nel ricorso, alle questioni rela- tive alla regolarità della notificazione della cartella di paga- mento eventualmente oggetto del gravame e di discussione nel giudizio di secondo grado. 2.2Un’esposizione sommaria del fatto così articolata non può ritenersi, a giudizio della Corte,rispettosa della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., come interpretata nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto manca in essa l’indi- cazione,sommaria ma comprensibile, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle dedu- zioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello; di conseguenza,sulla base di una siffatta esposizione, la Corte di cassazione non è posta in Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 condizione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto proces- suale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01) e, dunque, non può avere una conoscenza chiara e com- pleta deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez. L, Sen- tenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). 3.Le lacune espositive fin qui richiamate non possono essere colmate neanche sulla basedell’esame de l contenuto dell’unico complesso motivo del ricorso. Anzi, tale unico motivo è esso stesso da ritenere inammissibile per difetto di sufficiente specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Deve infatti considerarsi che la sostanziale censura che la ricor- rente muove avverso la decisione impugnata ha ad oggetto la statuizione con la quale il tribunale ha affermato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento:sostiene la [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, tale notificazione dovrebbe ritenersi nulla, in quanto la cartella in questione era stata notificata me- diante consegna al portiere dello stabile del destinatario, che era assente, senza l’attestazione della preventiva effettuazione delle necessarie ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, secondo quanto prescrive l’art. 139, comma 4, c.p.c.. Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 In tal modo, viene dedotta una questione di diritto (la violazione dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. e, precisamente, dei criteri relativi allepersone all e qual i può e deve essere consegnata la copiadell’atto da notificare) che richiede anche accertamenti di fatto, quanto meno in ordine all’attività in concreto svolta dal messo notificatore in sede di notificazione, come attestata nella relazione di notificazionedallo stesso redatta. Non si tratta di una questione che viene specificamente affron- tata nella sentenza impugnata. Il tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che l’agente della riscossione aveva prodotto la relazione di notificazione della cartella di pagamento e che tale notificazione, effettuata con consegna dell’atto nelle mani di soggetto diverso del destinata- rio, si era regolarmente perfezionata con l’invio della comuni- cazione di avvenuta notificazione con lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 139, comma 4, c.p.c., non essendo in tal caso necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento di tale co- municazione (come è del resto ovvio, dal momento che tale comunicazione non va effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, bensì a mezzo raccomandata semplice) o, comunque, la dimostrazione della sua ricezione. È opportuno sottolineare che tale ultima questione (quella, cioè, relativa alla spedizione ed alla ricezione della comunicazione di avvenuta notificazione, cd. CAN) non è affrontata dal tribunale sotto lo specifico peculiare profilo indicato nel ricorso, della eventuale possibilità di sanatoria della nullità della notificazione effettuata mediante consegna dell’atto al portiere pur in pre- senza di persone prioritariamente legittimate a riceverlo (o in mancanza dell’attestazione della loro ricerca e/o della loro man- canza): ciò conferma ulteriormente– se mai ce ne fosse biso- gno– che la questione posta dalla ricorrente in sede di legitti- mità non è stata in alcun modo oggetto della decisione di im- pugnata, neanche in via implicita. Ric. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Il tribunale, segnatamente,non ha affrontato, né in fatto né in diritto, la questione della eventuale violazione dei criteri di in- dividuazione delle persone cui andava effettuata la consegna dell’atto da notificare e, in particolare, quella della regolarità della consegna dell’attoal portiere dello stabile in virtù dell’ef- fettiva assenza, o meno, del destinatario e delle eventuali altre persone prioritariamente legittimate a riceverlo, nonché della relativa attestazione da parte del messo notificatore, nella sua relazione di notificazione. Tale questione –che come premesso, presenta aspetti misti di fatto e di diritto – risulta posta per la prima volta in sede di legittimità e, in ogni caso, nel ricorso non si precisa se, in quale fase del giudizio, in quali specifici atti processuali e in quali esatti termini essa era stata eventualmente già avanzata nel corso del giudizio di merito, se ed in quali termini essa era stata eventualmente decisa dal giudice di primo grado, se ed in quali termini la relativa decisione era stata oggetto di gravame e/o essa era stata eventualmente riproposta nel corso del giudizio di secondo grado. Anche in questo caso le lacune espositive del ricorso non con- sentono, quindi, alla Corte di accedere al merito dello stesso. 4.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si de- nunzia «Violazione e falsa applicazione della normativasulla le- gittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alla no- tificazione della cartella esattoriale e alla giurisprudenza di le- gittimità in tema –ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, in conse- guenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso princi- pale. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, esclusiva- mente nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 30349/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Capitale, non avendo la resistente Agenzia delle Entrate - Ri- scossionesvolto effettive difese in questa sede . Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale; - dichiara assorbito il ricorso incidentale; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pitale, liquidandole in complessivi € 1.700,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 33012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris