CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020).9. Per la peculiarità della situazione in rilievo, il criterio di riparto dellagiurisdizione – in continuità con quanto già precisato da Cass., Sez. U. n.23436/2022 – va quindi determinato nel senso che se la controversia èintrodotta dal privato per ottenere il risarcimento del danno conseguenteall’omesso esercizio di un potere discrezionale, ai sensi dell’art. 7 cod.proc. amm. la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo poichérispetto all’esercizio di questo potere la posizione soggettiva vantata dalprivato assume la natura di interesse legittimo; appartiene, invece, allagiurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria nei confrontidella P.A. per i danni derivanti da comportamenti colposi che non si sianotradotti in scelte od atti autoritativi dell’amministrazione.10. In altri termini, nel dedurre la sussistenza di un illecito civile, il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24466/2025Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 25084/2026Data pubblicazione 06/09/2026ha contestato all’azienda incaricata per la gestione del servizio di smaltimentodei rifiuti per il comune di Napoli, nella sua qualità di responsabile dei servizi digestione del sistema di smaltimento dei rifiuti e, più in generale, di controllo delterritorio, l’inerte e omissivo comportamento di vigilanza e prelievo quotidianodei rifiuti contenuti nei cassonetti in prossimità del luogo di sosta per leautovetture.11. Si tratta, all’evidenza, di condotte – l’inerte e omissivo comportamento divigilanza e prelievo quotidiano dei rifiuti – che, nel cagionareasseritamente un pregiudizio al diritto di proprietà, trovano comeconcausa l’inerzia dell’autorità pubblica, come tale lesiva del principiogenerale del neminem laedere.12. Nessuna doglianza, del resto, è rivolta contro atti amministrativi in ordinealle scelte e alle modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiutio, anche, a scelte di tipo autoritativo e discrezionale della pubblicaamministrazione: la stessa mancata adozione di provvedimenti e leomissioni sull’adozione di misure ripristinatorie e/o dirette ad evitare ildegrado ambientale rilevano non come illegittimità dell’esercizio negativodel potere ma – all’evidenza – in guisa di incuria e indifferenzadell’amministrazione che si traduce in un comportamento materialenegligente nella doverosa tutela della salute.13. In continuità con Cass., Sez.U., n. 10063/2023, non ha poi rilievo che lecontroversie relative alla gestione dei rifiuti rientrino, ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm, nella giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo, posto che, sin dalla sentenza n. 204 del 2004della Corte costituzionale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo non tutte le controversie relative a concessione dipubblici servizi ma solo quelle nelle quali la pubblica amministrazioneagisca come autorità e, dunque, abbiano ad oggetto la valutazione dellalegittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poterie, in difetto, la vicenda neppure è sussumibile nell'ambito di applicazionedella norma e rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.Numero registro generale 24466/2025Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 25084/202614. Del resto, in tema di servizio di smaltimento dei rifiuti, già Corte Cost. n.Data pubblicazione 06/09/202635 del 2010, aveva delineato la spendita dei poteri nei termini cheseguono: «è richiesto che l'amministrazione agisca, in tali ambitipredefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteriamministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilateralie autoritativi sia mediante moduli consensuali..., sia infine mediantecomportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio diun potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamentimateriali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizionedelle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta allagiurisdizione del giudice ordinario» (v., anche, Corte cost. n. 167 del2011; più di recente, Corte Cost. n. 178 del 2022).15. Risulta, pertanto, del tutto coerente con la linea tracciata dal Giudice delleleggi il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, in ordine alriparto di giurisdizione, formatosi già in relazione al previgente d.l. n. 90del 2008, art. 4, comma 1 (per tutte, v. Cass., Sez. U., n. 16032/2010 eCass., Sez. U, n. 14126 /2010) confermato nel vigore dell'art. 133,comma 1, lettera p), cod. proc. amm. (v., fra le altre, Cass., Sez. U, n.20824/2021, Cass., Sez. U, n. 20539/2021, Cass., Sez. U, n.16456/2020).16. Vi è da soggiungere, infine, che i principi sopra riportati non contrastanocon quanto affermato in talune decisioni solo apparentemente di segnocontrario (in ispecie, Cass., Sez. U. n. 16304/2013 e Cass., n.22009/2017) le quali, anzi, costituiscono ulteriore conferma deglianzidetti principi attesa la non sovrapponibilità delle vicende portate alvaglio del giudice di legittimità, concernenti domande con cui il privatocontestava la complessiva gestione comunale del ciclo dei rifiuti - ovverole scelte sulla giusta collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti- alla quale, dunque, si addebitava di avere leso la salubrità del territoriocomunale (v., anche, in tema, Cass., Sez. U, n. 20824/2021).17. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; perl’effetto va cassata la sentenza resa il 16 marzo 2023 e pubblicata il 24Numero registro generale 24466/2025Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 25084/2026marzo 2023, n. 4788 dal Giudice di pace di Napoli che ha declinato laData pubblicazione 06/09/2026giurisdizione e le parti vanno rimesse innanzi al Giudice di pace di Napoli.18. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi diconflitto sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza n. 4788 del 24 marzo 2023 del Giudice di pacedi Napoli e rimette le parti innanzi al Giudice di pace di Napoli.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il24 marzo 2026Il PresidentePasquale D’Ascola