CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocatoGAETANA ALLEGRA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCIALE2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1636 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 534/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 10/06/2024 R.G.N. 1158/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26489/2024Numero sezionale 1636/2026R.G. 26489/24Numero di raccolta generale 9215/2026Rilevato che:Data pubblicazione 12/04/2026Con sentenza n. 534/2024, la Corte d’appello di Cataniarespingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del tribunale di Catania che aveva rigettatol’opposizione all’avviso di addebito proposta da quest’ultimo,con cui era stato intimato dall’Inps il pagamento di € 3.83969,a titolo di contributi dovuti, a seguito di note di rettifica mensili,relativi al periodo febbraio 2017 – maggio 2017.Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che il Giuffridanon avesse provato la ricorrenza di tutti i presupposti previsti aifini del godimento dei benefici di cui all’art. 1 comma 1175 dellalegge n. 296/06, né di godere di una situazione di regolaritàcomplessiva o comunque afferente ai periodi incidenti su quelliin contestazione.La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado,ha rilevato che il sistema degli sgravi contributivi di cui all’art.1 comma 1175 della legge n. 296/06 implica necessariamenteuna costante regolarità contributiva del beneficiario e perciò ilpossesso del DURC, il cui rilascio, secondo la procedura regolatadal DM 24 ottobre 2007 e dal DM 30 gennaio 2015 presupponeche in presenza di irregolarità, l’Istituto previdenziale ne diaavviso all’interessato con l’invito a regolarizzare la propriaposizione entro quindici giorni, termine durante il quale il rilasciodel predetto documento rimane sospeso, così da consentire lasanatoria delle eventuali irregolarità contributive che perdono,in tal modo, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimentodelle agevolazioni previdenziali. Nella specie, la comunicazionedi irregolarità risultava inviata (cfr. foglio 2 della parte narrativadella sentenza impugnata) e mancava la regolarità contributivadella società beneficiaria degli sgravi, oggetto di controversia,alla data del febbraio 2018 (cfr. foglio 3 della sentenzaimpugnata), di emissione del DURC negativo, pur nonconsistendo in somme particolarmente elevate, ma tuttaviaidonee a far decadere dal beneficio contributivo.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps haresistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Numero registro generale 26489/2024Considerato che: Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 9215/2026Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilData pubblicazione 12/04/2026vizio di nullità della sentenza, per omessa pronunzia su unmotivo di appello (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360 primocomma n. 4 c.p.c., riferito alla revoca dei benefici contributiviconcessi in un periodo anteriore (febbraio – maggio 2017)rispetto all’accertamento delle irregolarità (2.2.18): infatti, unainterpretazione “adeguata” dell’art. 1 comma 1175 della leggen. 296/06, portava a ritenere eccessivamente penalizzate larevoca integrale dei benefici anche per i periodi dove non vi erastata irregolarità contributiva e su tale profilo, ad avviso delGiuffrida, vi era stata omissione di pronuncia.Con il secondo motivo di ricorso, in subordine, il ricorrentededuce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art.132 comma 2 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 156comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4c.p.c., per motivazione apparente e incomprensibile, perchéqualora si fosse voluto attribuire rilievo decisivo all’esame e alrigetto congiunto dei primi due motivi di gravame, lamotivazione sarebbe stata, comunque, affetta da nullità permotivazione apparente, perché la Corte pur operando unavalutazione congiunta dei due motivi di gravame, in effetti si eraespressa solo sul mancato invio della comunicazione diirregolarità, non anche sull’illegittima revoca integrale di tutti ibenefici (cfr. p. 12 del ricorso).Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente, la Corte territoriale aveva condannatol’appellante al pagamento delle spese del doppio grado digiudizio a favore dell’Inps, che invece era rimasto contumace,in primo grado.Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono infondati: non sussiste nessun omessoesame, né nessuna motivazione apparente o incomprensibile, inquanto la Corte del merito ha affrontato ex professo i motivi didoglianza, ed ha richiamato, in primo luogo, il principio secondoil quale, l’art. 1 comma 1175 della legge n. 296/06 si interpretanel senso che il godimento degli sgravi è condizionatoesclusivamente dalla regolarità e correttezza contributiva e cheè obbligo del dato di lavoro provvedere al regolare pagamentoNumero registro generale 26489/2024dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazionNi umero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 9215/2026contributive, non potendosi consentire una regolarizzazione "exData pubblicazione 12/04/2026post" ed in qualsiasi tempo (oltre il termine dilatorio di 15 gg.tassativamente previsto), in contrasto con la "ratio" dellanorma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi(Cass. n. 27107/18); in secondo luogo, ha richiamato il principioche si prescinde dall’attivazione da parte dell’Inps della richiestadi regolarizzazione, di cui al DM del 2007 (Cfr. Cass. n.36846/22), non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale glieffetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolaritàcontributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che,semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da partedell'ente previdenziale può comportare una sua eventualeresponsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlatarispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispeciesanante di cui all’art. 7, comma 3, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e abbiacomportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (cfr.Cass. n. 36846/22).Non vengono in rilievo nella presente vicenda, i profili specificidi cui all’ordinanza interlocutoria n. 6286/26, pur sempre intema di revoca degli sgravi, in assenza di regolaritàcontributiva.Il terzo motivo è fondato, in quanto non può essere pronunziatacondanna alle spese processuali in favore del contumacevittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attivitàprocessuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbiadiritto (Cass. n. 14972/25).Nella specie, pertanto, non dovevano essere liquidate a favoredell’Inps le spese di primo grado, in quanto non era costituita ingiudizio.Va, conseguentemente accolto il terzo motivo di ricorso, erigettati il primo e secondo motivo, cassata l’impugnatasentenza in relazione al motivo accolto e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., dichiarate nondovute le spese di lite di primo grado da parte del ricorrente.Compensa le spese del giudizio di legittimità, per reciprocasoccombenza.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONENumero registro generale 26489/2024Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo e secondoN umero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 9215/2026motivo di ricorso.Data pubblicazione 12/04/2026Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese di lite diprimo grado da parte del ricorrente.Spese compensate del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.3.2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]