Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:567
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000O0300 - IT
Avis juridique important
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62000O0300
Ordinanza del presidente della Corte del 12 ottobre 2000. - [OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e altri contro Consiglio dell'Unione europea e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Contingente di pesca dell'acciuga - Ricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]300/00 P-R.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08797
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la ricevibilità - Ricevibilità prima facie del ricorso principale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA]
1. Ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere basata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi del procedimento dinanzi al Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi del ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Conseguentemente, il Tribunale è l'unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo prodotti dinanzi ad esso, e, d'altro lato, a valutare tali fatti.
( v. punti 31-32 )
2. Anche se, in via di principio, il problema della ricevibilità del ricorso non deve essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario altrimenti sarebbe pregiudicato il merito della causa, ciò non toglie che, affinché la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve provare l'esistenza di taluni elementi che consentano di ritenere ricevibile, prima facie, il ricorso di merito sul quale si innesta la sua domanda di provvedimenti provvisori, per evitare che, attraverso il procedimento sommario, egli possa ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto che successivamente la Corte si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile al momento del suo esame nel merito. Questo esame della ricevibilità del ricorso è necessariamente sommario, considerata l'urgenza che caratterizza il procedimento sommario, e può basarsi soltanto sugli elementi prodotti dal richiedente. La conclusione alla quale perviene il giudice dell'urgenza non pregiudica peraltro la decisione che il Tribunale pronuncerà nel giudizio di merito.
( v. punti 34-35 )
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-300/00 P(R),
[OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, con sede in Bilbao (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Cantabria, con sede in Santander (Spagna),
e
altri 59 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato,
rappresentati dagli avv.ti R. García-[OSCURATO:PERSONA]Fournier, del foro di Madrid, e D. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], studio legale S.J. Berwin et Co., 19, square de Meeûs, Bruxelles,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 luglio 2000 nella causa T-54/00 R, Federacíon de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-0000), nonché all'accoglimento della domanda di provvedimenti provvisori e degli altri capi della domanda proposta in primo grado,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor J. Carbery e dalla signora Sims-Robertson, consiglieri giuridici, nonché dal signor F. [OSCURATO:PERSONA], membro della segreteria generale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor E. Uhlmann, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
resistente in primo grado,
e
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
interveniente in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale S. Alber
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 2000 la Federacíon de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, la Federacíon de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, la [OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Cantabria, associazioni di cui fanno parte armatori che possiedono navi che pescano o che possono pescare acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «3 associazioni»), e 59 armatori (persone fisiche, comunità di beni e società) residenti o aventi sede nelle province spagnole delle Asturie, della [OSCURATO:PERSONA], di Pontevedra e di Lugo (in prosieguo: i «59 armatori»), i cui nomi figurano in allegato, hanno proposto, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 10 luglio 2000, causa T-54/00 R, Federacíon de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-0000; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), recante rigetto della loro domanda diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1), in quanto stabilisce, nella nona rubrica del suo allegato I D, che il contingente di acciughe di 5 220 tonnellate attribuito al Portogallo nella zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1 può essere pescato nella misura di 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona [OSCURATO:PERSONA] che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia, e, dall'altro, all'adozione di qualsiasi altro provvedimento ritenuto adeguato.
2 I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento della domanda di provvedimento provvisorio e degli altri capi della domanda proposta in primo grado nonché la condanna del Consiglio alle spese.
3 Con memorie depositate nella cancelleria della Corte rispettivamente l'8 e l'11 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea hanno presentato le loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte.
4 Con istanze depositate nella cancelleria della Corte il 4 agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e le ditte [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] CB, Porvenir [OSCURATO:PERSONA] e Hnos. Deza SL, dall'altro, rappresentate dagli avv.ti R. García-[OSCURATO:PERSONA]Fournier, del foro di Madrid, e D. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], studio legale S.J. Berwin & Co., square de Meeûs, 19, Bruxelles, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
5 Dette istanze sono state notificate alle parti, che hanno presentato le loro osservazioni con memorie depositate in cancelleria il 6 settembre nel caso dei ricorrenti, l'8 settembre nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e l'11 settembre nel caso del Consiglio.
Ambito normativo
6 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), recita come segue:
«Per quanto concerne le attività di sfruttamento [relative alle risorse acquatiche vive e all'acquicoltura], la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili e accessibili nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, in condizioni economiche sociali appropriate su tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per l'ecosistema marino e tenendo presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori.
A tal fine, è istituito un regime comunitario di gestione delle attività di sfruttamento volto a garantire un durevole equilibrio tra risorse e sfruttamento nelle varie zone di pesca».
7L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92 dispone:
«Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del Trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal Comitato di cui all'articolo 16».
8 Dal 1995 la Repubblica francese e la Repubblica portoghese hanno effettuato scambi di contingenti di pesca. A termini del punto 1, 1.1, nell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5):
«Gli scambi tra la Francia e il Portogallo sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.
Tali scambi riguardano i seguenti TAC:
i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone [OSCURATO:PERSONA] e IX: il Portogallo cede annualmente alla Francia l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia;
(...)».
9 Il regolamento n. 2742/1999 fissa, per l'anno 2000, i totali ammissibili delle catture (in prosieguo: i «TAC») di taluni stock ittici, fra i quali quello dell'acciuga. Il TAC di acciughe è stabilito, nell'ottava e nella nona rubrica dell'allegato I D di detto regolamento, nel modo seguente:
>lt>0
10 Nell'ambito degli scambi menzionati nel punto 8 della presente ordinanza, il Consiglio ha ammesso, nella nona rubrica dell'allegato I D del regolamento n. 2742/1999, che il contingente di 5 220 tonnellate di acciughe attribuito al Portogallo possa essere pescato nella misura di 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona [OSCURATO:PERSONA] che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia (in prosieguo: la «disposizione controversa»).
Procedimento dinanzi al Tribunale
11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 marzo 2000 i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della disposizione controversa del regolamento n. 2742/1999 e, dall'altro, alla dichiarazione dell'illegittimità dell'allegato IV, punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), del regolamento n. 685/95.
12 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2000 essi hanno inoltre proposto, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della disposizione controversa o all'adozione di qualsiasi altro provvedimento ritenuto adeguato.
Ordinanza impugnata
13 Con l'ordinanza impugnata il Presidente del Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori, in considerazione della manifesta irricevibilità, prima face, del ricorso.
14 Per quanto riguarda il ricorso proposto dai 59 armatori, il giudice dell'urgenza si è basato sulle seguenti considerazioni:
«30 E' vero che, secondo una giurisprudenza consolidata, il fatto che un'istituzione abbia l'obbligo, in virtù di norme specifiche, di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare per la situazione di determinati soggetti ha l'effetto di individualizzarli (sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1247, punto 36, e 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2335, punto 69, e ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1559, punto 59).
31 Tuttavia, le due norme richiamate dai 59 armatori hanno l'unico scopo di definire il quadro all'interno del quale il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può stabilire le misure comunitarie che fissino le condizioni di accesso alle zone e alle risorse e le condizioni di esercizio delle attività di sfruttamento; le dette norme, quindi, riguardano semplicemente in maniera generale gli operatori economici attivi nel settore della pesca.
32 Quanto all'argomento secondo cui la norma impugnata si applicherebbe a una cerchia chiusa di operatori economici, dal fascicolo emerge che, anche se le tre associazioni e i 59 armatori rappresentano, stando alla domanda di provvedimenti provvisori, tutti gli eventuali beneficiari di una licenza di pesca di acciughe per la zona interessata che la norma impugnata potrebbe danneggiare, poiché si tratta di coloro i quali possiedono un'autorizzazione concessa dalle autorità spagnole per il primo trimestre dell'anno, il numero di navi rappresentate nella presente domanda di provvedimenti provvisori è superiore al numero delle navi in possesso, al momento della presentazione di questo ricorso, di un'autorizzazione per il primo trimestre dell'anno 2000, poiché sono state parimenti incluse le navi che hanno manifestato l'intenzione di richiedere un'autorizzazione per il secondo trimestre.
33 Pertanto, se il numero delle licenze di pesca delle acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] può subire variazioni, di trimestre in trimestre, a seconda delle domande degli operatori economici, ciò significa che i pescatori spagnoli in possesso di una licenza di pesca delle acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] rappresentano solo un gruppo a composizione variabile e non una cerchia chiusa e ristretta. In ogni caso, si deve constatare che i pescatori di acciughe francesi e portoghesi nella zona interessata sono ugualmente - anzi primariamente - interessati dalla norma impugnata.
34 Conseguentemente, i 59 armatori non sono individualmente riguardati dalla norma impugnata. Senza che sia necessario verificare se la norma impugnata li riguardi direttamente, i 59 armatori non sono quindi legittimati a chiederne l'annullamento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE».
15 Per quanto riguarda il ricorso proposto dalle tre associazioni, il giudice dell'urgenza ha motivato la sua decisione come segue:
«35 Occorre constatare che le tre associazioni hanno esclusivamente sostenuto che esse dovrebbero essere considerate legittimate attivamente per il fatto che i loro membri rivestono tale qualità.
36 Secondo una giurisprudenza costante, un'associazione costituita per la tutela degli interessi collettivi di una categoria di soggetti dell'ordinamento non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento a nome dei suoi membri qualora questi non lo siano a titolo individuale (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 19/62, 20/62, 21/62 e 22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 915, e 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1651, punti 14 e 29). Orbene, non si può ritenere che i 59 armatori siano individualmente interessati dalla norma impugnata, come è già stato dimostrato. Pertanto, non essendo stato provato che i membri delle tre associazioni si trovino in una situazione diversa da quella dei 59 armatori, il ricorso presentato dalle dette associazioni non può essere dichiarato ricevibile.
37 Ne consegue che il giudice del procedimento sommario nella fattispecie non può considerare le associazioni individualmente interessate dalla norma impugnata. Senza che sia necessario verificare se la norma impugnata le riguardi direttamente, esse non sono quindi legittimate a chiederne l'annullamento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE».
Argomenti delle parti
Gli argomenti dei ricorrenti
16 I ricorrenti riproverano in sostanza al giudice dell'urgenza un'errata interpretazione della nozione di persona riguardata individualmente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
17 Nel caso dei 59 armatori i ricorrenti sostengono, in via preliminare, che il Tribunale deve interpretare detta nozione in maniera elastica. Un'interpretazione restrittiva costituirebbe violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto priverebbe i ricorrenti dei loro diritti della difesa. Infatti, in mancanza di atti di applicazione del regolamento n. 2742/1999 impugnabili dinanzi ad un giudice nazionale, la Corte non sarebbe in grado di sindacare la legittimità di detto regolamento mediante un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, di modo che il solo rimedio esperibile dai ricorrenti sarebbe il ricorso diretto all'annullamento di detto regolamento.
18 Pur non contestando la portata generale del regolamento n. 2742/1999, i ricorrenti sostengono che, nonostante il suo carattere normativo, questo regolamento li riguarda direttamente e individualmente a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e, di conseguenza, li individua in maniera analoga al destinatario di una decisione.
19 Secondo i ricorrenti, nel punto 31 dell'ordinanza impugnata il giudice dell'urgenza ha interpretato erroneamente gli artt. 2 e 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92. Questi articoli obbligherebbero le istituzioni a tener conto, per l'adozione della disposizione controversa, degli interessi degli operatori, al pari delle disposizioni che costituiscono oggetto delle sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 207), 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2477), e 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-769, punti 25-30). Il contesto della presente causa sarebbe molto diverso da quello di altre cause in materia di pesca nelle quali il Tribunale avrebbe considerato che gli obblighi imposti dagli articoli sopracitati erano troppo generici per identificare un gruppo concreto di operatori (ordinanza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-194/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2271). Infatti, nella causa presente i soggetti interessati sarebbero definiti in maniera molto più chiara giacché solo gli operatori spagnoli e francesi possono pescare nella zona [OSCURATO:PERSONA], ai sensi, in particolare, dell'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione»), che ha assegnato alla Spagna il 90% e alla Francia il 10% del TAC di acciughe in questa zona.
20 Per di più, secondo i ricorrenti, il Consiglio poteva conoscere con sufficiente certezza il numero di navi che potevano pescare nella zona considerata nel 2000, poiché detto numero era lo stesso degli anni precedenti.
21 I ricorrenti fanno inoltre valere che, contrariamente a quanto afferma il giudice dell'urgenza nel punto 33 dell'ordinanza impugnata, l'autorizzazione della cessione di contingenti cagiona agli armatori spagnoli notevoli danni, sia di ordine economico che di ordine biologico e ambientale. Gli armatori spagnoli dipenderebbero in ampia misura dalla pesca dell'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe difficile per loro riconvertirsi.
22 I ricorrenti costituirebbero così una cerchia chiusa di operatori economici specificamente toccati dalla disposizione controversa. Nella fattispecie vi sarebbero due gruppi chiaramente distinti: quelli che fruiscono nella cessione di contingenti e quelli che non ne fruiscono. Gli operatori spagnoli apparterrebbero al secondo gruppo. I ricorrenti ammettono che nella fattispecie detta cerchia non è, a rigor di termini, definita in maniera assoluta poiché le licenze sono rilasciate trimestralmente, ma affermano che essa è definita in una maniera che in realtà è definitiva e assoluta, poiché a loro avviso l'accesso di un altro operatore rimane teorico e quasi impossibile. Gli elenchi delle navi autorizzate a pescare l'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA] sarebbero molto stabili e non cambierebbero da un anno all'altro se non per la sostituzione di navi.
23 I ricorrenti aggiungono che era impossibile aspettare che fossero rilasciate le licenze per i quattro trimestri del 2000, considerato il loro obbligo di rispettare il termine di due mesi per proporre un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 2642/1999. I ricorrenti allegano all'atto di impugnazione gli elenchi di navi che hanno ottenuto una licenza per la pesca alla sciabica nel corso dei primi tre trimestri 2000. Secondo tali dati, il 66,6% di dette navi avrebbero pescato nel corso di questi tre trimestri e quelle che hanno pescato nel corso del primo trimestre 2000 rappresenterebbero il 77% delle navi che hanno pescato nel corso dei tre trimestri. Al momento della proposizione del ricorso la cerchia degli operatori avrebbe quindi costituito una cerchia chiusa nella misura del 77%.
24 Nel caso delle tre associazioni, i ricorrenti affermano che, se i singoli armatori fossero legittimati a proporre individualmente un ricorso contro un atto di portata generale, come il regolamento n. 2642/1999, le tre associazioni che tutelano gli interessi di detti armatori potrebbero esse stesse proporre ricorso, poiché sarebbero indirettamente legittimate ad agire e poiché occorrerebbe rispettare il principio dell'economia processuale.
Gli argomenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]
25 Il Consiglio considera la domanda irricevibile in quanto l'atto d'impugnazione, da un lato, rinvierebbe ai motivi dedotti nella causa di primo grado relativamente a questioni diverse dalla ricevibilità del ricorso e, dall'altro, mirerebbe a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice dell'urgenza nei punti 32 e 33 dell'ordinanza impugnata.
26 Nel merito, secondo il Consiglio, sarebbe indubbio che gli armatori spagnoli sono riguardati esclusivamente nella loro qualità oggettiva di operatori del settore della pesca al quale si applica il regolamento n. 2742/1999.
27 Quanto all'argomento ricavato dalla ripartizione, da parte dell'Atto di adesione, del TAC di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio considera che poco importa che la stabilità relativa sia fissata mediante una disposizione dell'Atto di adesione o che lo sia mediante una disposizione di un regolamento. Inoltre, data la natura del principio di stabilità relativa, la giurisprudenza escluderebbe che i singoli armatori possano ricavarne un qualsiasi diritto (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, citata, punto 51). Il Consiglio aggiunge che l'interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 3760/92 caldeggiata dai ricorrenti sarebbe assurda in quanto porterebbe a concludere che anche i consumatori sono legittimati ad impugnare tutti i regolamenti relativi alla gestione delle risorse ittiche, dato che questo articolo mette sullo stesso piano produttori e consumatori.
28 Per quanto riguarda l'ampiezza della cerchia dei destinatari del regolamento n. 2742/1999, il Consiglio sottolinea anzitutto che i ricorrenti ammettono essi stessi che, sul piano giuridico, il gruppo dei destinatari di detto regolamento non costituiva una cerchia chiusa. Sostiene poi che la natura, aperta o chiusa, della cerchia dei destinatari di un atto può essere valutata solo al momento dell'adozione dell'atto e che, come avrebbero ammesso i ricorrenti, al momento dell'adozione del regolamento n. 2742/1999 il Consiglio non sapeva quali pescatori avrebbero ottenuto una licenza di pesca per il 2000. Infine, il Consiglio ricorda la giurisprudenza costante secondo cui il fatto che talune disposizioni abbiano effetti pratici diversi su taluni dei loro destinatari non basta ad identificare questi ultimi (ordinanza 28 marzo 1996, causa C-270/95 P, Kik/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1987), di modo che non potrebbero trarsi conseguenze dall'asserita differenza di effetti del regolamento n. 2742/1999 sugli operatori spagnoli, da un lato, e francesi e portoghesi, dall'altro.
29 [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'irricevibilità del ricorso per i motivi, da un lato, che esso non indicherebbe le ragioni precise per le quali il ragionamento del giudice dell'urgenza sarebbe errato in diritto e, dall'altro, che esso sarebbe privo di interesse, giacché il regolamento n. 2742/1999 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 16 giugno 2000, n. 1446 (GU L 163, pag. 3), allo scopo di ripristinare per l'anno 2000 la situazione che esisteva negli anni precedenti.
30 Nel merito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'obbligo di tener conto delle esigenze dei produttori e dei consumatori in base agli artt. 2 e 4 del regolamento n. 3760/92 è di natura completamente diversa da quelli derivanti dalle normative di cui trattasi nelle citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda l'esistenza di una cerchia chiusa di operatori ai quali si applicherebbe la disposizione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i ricorrenti contestano la valutazione dei fatti operata dal giudice dell'urgenza e comunque non dimostrano l'impossibilità assoluta di un cambiamento dei beneficiari di licenze di pesca dell'acciuga.
Giudizio
31 Occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere basata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi del procedimento dinanzi al Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi del ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
32 Il Tribunale è l'unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo prodotti dinanzi ad esso, e, d'altro lato, a valutare tali fatti.
33 Secondo il motivo unico dedotto nell'atto d'impugnazione, il giudice dell'urgenza avrebbe valutato erroneamente la nozione di persona riguardata individualmente dall'atto impugnato ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, il che l'avrebbe indotto a dichiarare irricevibile la domanda di sospensione.
34 A questo proposito si deve ricordare che, anche se, in via di principio, il problema della ricevibilità del ricorso non deve essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario altrimenti sarebbe pregiudicato il merito della causa, ciò non toglie che, affinché la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve provare l'esistenza di taluni elementi che consentano di ritenere ricevibile, prima facie, il ricorso di merito sul quale si innesta la sua domanda di provvedimenti provvisori, per evitare che, attraverso il procedimento sommario, egli possa ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto che successivamente la Corte si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile al momento del suo esame nel merito [v. ordinanza 18 novembre 1999, causa C-329/99 P (R), [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8343, punto 89].
35 Questo esame della ricevibilità del ricorso è necessariamente sommario, considerata l'urgenza che caratterizza il procedimento sommario, e può basarsi soltanto sugli elementi prodotti dal richiedente. La conclusione alla quale perviene il giudice dell'urgenza non pregiudica peraltro la decisione che il Tribunale pronuncerà nel giudizio di merito.
36 Perché il richiedente possa considerarsi riguardato individualmente, occorre che la sua situazione giuridica sia toccata a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e lo individua in maniera analoga a quella di un destinatario (v. sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 197, a pag. 220, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1853, punto 20).
37 In questo procedimento, in primo luogo, per quanto riguarda l'argomento preliminare prospettato dai ricorrenti, relativo all'impossibilità di assoggettare la validità del regolamento n. 2742/1999 alla valutazione della Corte altrimenti che mediante un ricorso di annullamento, si deve sottolineare che questa circostanza, ammesso che sia comprovata, non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti stabilito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 235 CE e diretto ad attribuire alla Corte il sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanze 23 febbraio 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4149, punto 26, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2003, punto 38).
38 In secondo luogo, quanto all'argomento relativo all'obbligo, che deriverebbe dagli artt. 2 e 4, n. 2, del regolamento n. 3760/92, di tener conto della situazione particolare dei ricorrenti, si deve rilevare che, come ha osservato giustamente il giudice dell'urgenza, dette disposizioni hanno il solo scopo di definire l'ambito all'interno del quale il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può stabilire le misure comunitarie che fissano le condizioni di accesso alle zone e alle risorse e le condizioni di esercizio delle attività di sfruttamento e, quindi, riguardano solo in maniera generale gli operatori economici del settore della pesca.
39 L'asserito fatto che il Consiglio fosse a conoscenza della situazione particolare dei ricorrenti, anche supponendolo comprovato, non determina una diversa soluzione. Infatti, sarebbe contrario ai termini e allo spirito dell'art. 230, quarto comma, CE consentire a qualsiasi privato che abbia partecipato alla preparazione di un atto di natura legislativa di proporre poi ricorso contro tale atto (ordinanza Asocarne/Consiglio, citata, punto 40). A maggior ragione, il semplice fatto che l'autore di un atto sia a conoscenza della situazione particolare di una persona colpita dalle conseguenze dell'adozione dell'atto medesimo non basta ad individuare detta persona ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
40 In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento relativo alla particolare incidenza del provvedimento controverso sulla situazione dei ricorrenti, questi contestano l'affermazione, contenuta nel punto 33 dell'ordinanza impugnata, secondo cui i pescatori di acciughe francesi e portoghesi nella zona considerata sono ugualmente, se non principalmente, toccati dalla disposizione controversa. I ricorrenti sottolineano le notevoli conseguenze economiche e ambientali che subiscono a causa di detta disposizione. Quest'ultima si riferirebbe solo a due gruppi: quelli che fruiscono del trasferimento di contingenti (armatori francesi) e quelli che non ne fruiscono. Solo gli armatori spagnoli apparterebbero a questo secondo gruppo.
41 A questo proposito occorre rilevare che le conseguenze economiche e ambientali che i ricorrenti asseriscono di subire a causa della disposizione controversa non sono di per sé sufficienti per individuarli con riguardo al regolamento n. 2742/1999. Inoltre, l'ordinanza impugnata non si pronuncia su siffatte conseguenze, limitandosi ad affermare che taluni armatori di altri Stati membri sarebbero anch'essi interessati dalla disposizione controversa.
42 Nel caso di specie il giudice dell'urgenza non ha commesso errori di diritto affermando, nel punto 33 dell'ordinanza impugnata, che operatori diversi dagli armatori spagnoli erano interessati dalla disposizione controversa. Ad esempio, taluni operatori portoghesi sono stati anch'essi interessati dallo scambio di contingenti in quanto sono privati nella possibilità di pescare l'acciuga nella zona [OSCURATO:PERSONA], X, Copace 34.1.1.
43 In quarto luogo, per quanto concerne l'argomento relativo all'esistenza di una cerchia ristretta di operatori specificatamente toccati dalla disposizione controversa, i ricorrenti contestano principalmente il rilievo del giudice dell'urgenza secondo cui i pescatori spagnoli che dispongono di una licenza per pescare acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un gruppo la cui composizione è variabile e non una cerchia chiusa e ristretta.
44 A questo proposito si deve anzitutto rilevare che il predetto rilievo rientra nella valutazione dei fatti operata dal giudice dell'urgenza, la quale non può essere direttamente contestata in sede di impugnazione. In effetti, i ricorrenti non prospettano alcun argomento giuridico preciso, ma si adoperano unicamente per dimostrare che il gruppo era definito de facto in maniera definitiva e assoluta e che la sua composizione è molto stabile.
45 Inoltre, come giustamente sottolinea il Consiglio, il fatto che la cerchia delle persone interessate da un atto sia aperta o chiusa può, in via di principio, essere valutato solo al momento dell'adozione dell'atto e non successivamente, ad esempio al momento della proposizione di un ricorso diretto all'annullamento di questo atto o di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado.
46 Infine, risulta da una costante giurisprudenza che, ai fini della ricevibilità del suo ricorso mirante all'annullamento di un atto, un privato può essere considerato individualmente riguardato in quanto facente parte di una cerchia ristretta di operatori soltanto se l'istituzione che ha emanato l'atto impugnato aveva l'obbligo di tener conto, nell'adottare l'atto medesimo, della situazione particolare di tali operatori (v. sentenze Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 31; Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 11; 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-615, punti 33 e 34, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 25-30). Ora, come risulta dal punto 38 della presente ordinanza, le disposizioni invocate dai ricorrenti in proposito riguardano solo in maniera generale gli operatori economici del settore della pesca.
47 Di conseguenza, l'affermazione che i ricorrenti non hanno comprovato l'esistenza di una cerchia ristretta di operatori di cui farebbero parte come elemento che li individui con riguardo al regolamento n. 2742/1999 non è viziata da alcun errore di diritto.
48 Da quanto precede deriva che il giudice dell'urgenza non ha commesso errori di diritto dichiarando irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori per quanto riguarda i 59 armatori.
49 Per quanto riguarda le 3 associazioni, è sufficiente rilevare che giustamente il giudice dell'urgenza ha deciso che esse non erano legittimate a proporre un ricorso di annullamento in nome dei loro membri poiché questi non possono farlo a titolo individuale.
50 Da tutte le considerazioni sopra svolte risulta che il motivo dedotto dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso non può essere accolto e, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.
51 Per quanto riguarda le istanze di intervento presentate nell'ambito del ricorso dinanzi alla Corte, occorre rilevare che gli istanti fanno valere un interesse connesso al merito della controversia. Pertanto, considerate le caratteristiche del presente procedimento, dette istanze dovrebbero essere prese in considerazione solo qualora detto ricorso fosse accolto relativamente alla ricevibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione.
52 Di conseguenza, siccome l'ordinanza che dichiara irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori viene definitivamente confermata, non vi è motivo di statuire sulle istanze di intervento proposte a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e, rispettivamente, dalle ditte [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] CB, Porvenir [OSCURATO:PERSONA] e Hnos. Deza SL.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. L'art. 69, n. 4, anch'esso applicabile al procedimento d'impugnazione, dispone che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna dei ricorrenti e poiché questi ultimi sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
54 Ai sensi dell'art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa. Nelle circostanze del caso di specie coloro che hanno chiesto di intervenire devono sopportare le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento.
3) [OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, la [OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, la [OSCURATO:PERSONA] de Cofradías de Pescadores de Cantabria e gli altri 59 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese del presente procedimento.
4) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e le ditte [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] CB, Porvenir [OSCURATO:PERSONA] e Hnos. Deza SL sopporteranno le proprie spese.