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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 29398/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28536/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 63, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in [OSCURATO:PERSONA] 128, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3079/2022 depositata il 04/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Il sig.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendodi aver sottoscritto con la stessa un contratto di somministrazione di servizitelefonici che controparte aveva gravemente inadempiuto arrecandogli un disservizio durato alcunigiorni, e chiedendo che ne venisse pertanto dichiarata la risoluzione per fatto e colpa della medesima ovvero che ne venisse dichiarata la nullità stante la presenza di clausole vessatorie non sottoposte alla sua preventiva approvazione per iscritto; con condanna della medesimaal risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza e trasmissione all’Agcom; Vodafone si costituì in giudizio e contest ò di essersi resa inadempiente agli obblighi di cui al contratto di somministrazione in argomento, evidenziando che l’esecuzione della procedura di portabilità della linea telefonica dal precedente gestore società [OSCURATO:SOCIETA]. era dipesa da quest’ultima, chenon aveva collaborato perché la portabilità venisse immediatamente assicurata, tenuto conto che per disposizionilegislative e amministrative le procedure di migrazione da un operatore ad un altrorichiedono la collaborazione sia dell’operatore c.d. recipient che di quello c.d. donating ; quanto ai pretesi danni ne eccepìla mancanza di prova; il Tribunale , ritenut a inammissibile la prova testimoniale articolata dall’attore, dichiar ò la risoluzione del contratto per inadempimento, rigettò la domanda di risarcimento dei danni perché non provata, assorbendo tutte le altre, e compensòle spese di lite. con sentenza n. 3079/2022, pubblicata il 4.10.2022, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal Ferrucci , affermando che l’appellante non avesse interesse alla pronuncia sulla domanda di nullità in quanto, avendo formulato la stessa in alternativa a quella di risoluzione ed avendo ottenuto l’accoglimento di quest’ultima, era chiaramente venuto meno il suo interesse ad insistere sulla domanda di nullità anche in ragione del fatto che la domanda risarcitoria, nella sua prospettazione, era connessa sia all’una sia all’altra; quanto alla domanda di risarcimento dei danni la corte del gravame ne ha confermato la mancanzadi prova sia per l’esiguità della durata dei lamentati malfunzionamenti sia per l’omessa adozione di qualsivoglia accorgimento volto ad evitarli a diminuirliai sensi dell’art.1227 c.c., come ad esempio la predisposizione temporanea di strumenti alternativi di comunicazione con la propria clientela; sia per la mancata prova del danno da lucro cessante che da lesione dell’immagine; avverso la sentenza della di merito il Ferrucci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustratida memoria; resiste con controricorso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]; Considerato che Il ricorso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 n. 3, 4 e 6 c.p.c.

Esso non contiene né una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, né la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano né la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti, e dei contratti o accordi su cui il motivo si fonda né l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi; il ricorrenteneppure individua le parti della decisione che intende impugnare, né illustra le doglianze in relazione alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c.

Esso si sostanzia in realtà nella mera riproposizione delle proprie disattese tesi difensive e nella richiesta di una rivalutazione del merito e delle prove invero inammissibili in sede di legittimità.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] , seguono la soccombenza; va altresì disposta la condanna al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma,c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge;nonché al pagamento di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28536/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 63, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in [OSCURATO:PERSONA] 128, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3079/2022 depositata il 04/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Il sig.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendodi aver sottoscritto con la stessa un contratto di somministrazione di servizitelefonici che controparte aveva gravemente inadempiuto arrecandogli un disservizio durato alcunigiorni, e chiedendo che ne venisse pertanto dichiarata la risoluzione per fatto e colpa della medesima ovvero che ne venisse dichiarata la nullità stante la presenza di clausole vessatorie non sottoposte alla sua preventiva approvazione per iscritto; con condanna della medesimaal risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza e trasmissione all’Agcom; Vodafone si costituì in giudizio e contest ò di essersi resa inadempiente agli obblighi di cui al contratto di somministrazione in argomento, evidenziando che l’esecuzione della procedura di portabilità della linea telefonica dal precedente gestore società [OSCURATO:SOCIETA]. era dipesa da quest’ultima, chenon aveva collaborato perché la portabilità venisse immediatamente assicurata, tenuto conto che per disposizionilegislative e amministrative le procedure di migrazione da un operatore ad un altrorichiedono la collaborazione sia dell’operatore c.d. recipient che di quello c.d. donating ; quanto ai pretesi danni ne eccepìla mancanza di prova; il Tribunale , ritenut a inammissibile la prova testimoniale articolata dall’attore, dichiar ò la risoluzione del contratto per inadempimento, rigettò la domanda di risarcimento dei danni perché non provata, assorbendo tutte le altre, e compensòle spese di lite. con sentenza n. 3079/2022, pubblicata il 4.10.2022, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal Ferrucci , affermando che l’appellante non avesse interesse alla pronuncia sulla domanda di nullità in quanto, avendo formulato la stessa in alternativa a quella di risoluzione ed avendo ottenuto l’accoglimento di quest’ultima, era chiaramente venuto meno il suo interesse ad insistere sulla domanda di nullità anche in ragione del fatto che la domanda risarcitoria, nella sua prospettazione, era connessa sia all’una sia all’altra; quanto alla domanda di risarcimento dei danni la corte del gravame ne ha confermato la mancanzadi prova sia per l’esiguità della durata dei lamentati malfunzionamenti sia per l’omessa adozione di qualsivoglia accorgimento volto ad evitarli a diminuirliai sensi dell’art.1227 c.c., come ad esempio la predisposizione temporanea di strumenti alternativi di comunicazione con la propria clientela; sia per la mancata prova del danno da lucro cessante che da lesione dell’immagine; avverso la sentenza della di merito il Ferrucci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustratida memoria; resiste con controricorso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]; Considerato che Il ricorso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 n. 3, 4 e 6 c.p.c. Esso non contiene né una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, né la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano né la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti, e dei contratti o accordi su cui il motivo si fonda né l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi; il ricorrenteneppure individua le parti della decisione che intende impugnare, né illustra le doglianze in relazione alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. Esso si sostanzia in realtà nella mera riproposizione delle proprie disattese tesi difensive e nella richiesta di una rivalutazione del merito e delle prove invero inammissibili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] , seguono la soccombenza; va altresì disposta la condanna al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma,c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge;nonché al pagamento di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec
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