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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12555/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 84/RG 37105 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione alle pagg. 4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 84/RG 37105 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione alle pagg. 4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 12555/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris