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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33109/2025

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Numero registro generale 8856/2025 Numero sezionale 1220/2025 Numero di raccolta generale 33109/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 8856/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore antistatario del controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario.

Roma, 15 dicembre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 8856/2025 Numero sezionale 1220/2025 Numero di raccolta generale 33109/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 8856/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore antistatario del controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario. Roma, 15 dicembre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9
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