CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -1542 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 3316/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 1134/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31363/2021Numero sezionale 1542/2026Data pubblicazione 19/05/20261.- La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame propostodall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoprescritto il versamento dei contributi richiesti a [OSCURATO:PERSONA] seguito di iscrizione di ufficio nella gestione separata per l’anno2010.Ritiene la Corte di appello che la prescrizione quinquennale siastata tempestivamente interrotta dalla notifica della lettera del 26giugno 2016, regolarmente notificata a seguito di compiutagiacenza.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 c.c. e dell’art. 17 del d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), affermando che deve ritenersicorretta la pronuncia del Tribunale di Napoli secondo cui laprescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono itermini per il loro versamento e non dalla data di presentazionedella dichiarazione dei redditi.1.1.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quantomanca di specificità, non mirando a censurare in alcuna parte lasentenza della Corte di appello. Si evidenzia che la stessa Corte diappello ha ritenuto, in conformità con quanto affermato dal giudicedi primo grado, che la prescrizione debba decorrere dalla data diNumero registro generale 31363/2021Numero sezionale 1542/2026scadenza del versamento dei contributi, con la conseguNeunmzerao dci hracec olltaa generale 14954/2026Data pubblicazione 19/05/2026censura non ha alcuna attinenza con la pronuncia impugnata.2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e degli artt. 112, 115 e 277c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per erronea valutazione diun fatto decisivo della controversia in relazione alla letteraraccomandata inviata dall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] qualeinterruttiva della prescrizione.Nel motivo si contesta che la Corte di appello abbia consideratovalido atto interruttivo la suddetta lettera, essendo stata notificata“per compiuta giacenza” presso un indirizzo diverso rispetto aquello di residenza della destinataria.2.1.- Con il terzo motivo contesta che la Corte di appello abbiaspecificato che la circostanza del cambio di residenza sia stataallegata solo con le note conclusionali del giudizio di primo grado.3.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamenteessendo finalizzati a contestare il medesimo atto interruttivo.La Corte di appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione deicontributi sollevata dalla professionista, attribuendo efficaciainterruttiva della prescrizione alla nota dell’INPS del 22 giugno2016 con la quale l’istituto ha chiesto il versamento dei contributiconseguenti all’iscrizione di ufficio alla Gestione separata,rilevando che tale lettera è pervenuta alla destinataria il 26 giugno2016, essendo stata restituita all’istituto per ‘compiuta giacenza’.La Corte di appello ha ritenuto irrilevante il cambio di residenzaanagrafica, di cui l’istituto è venuto a conoscenza solo in data 10ottobre 2016.3.1.- In primo luogo, si deve evidenziare che il motivo, lungidall’affermare una effettiva violazione di legge, miraessenzialmente a sindacare l’accertamento di un fatto, quali leNumero registro generale 31363/2021modalità di esecuzione di una notifica, come tale sottrattNou maerol sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 14954/2026giudizio di legittimità.Data pubblicazione 19/05/2026Per di più, la contestazione non si confronta in concreto con lapronuncia della Corte di appello, posto che nessuna contestazioneviene sollevata nei confronti delle affermazioni contenute nellasentenza circa la rilevanza della mancata conoscenza da parte delnotificante del cambio di residenza.In particolare, la Corte di appello ha fondato la pronuncia sulpresupposto che l’istituto previdenziale alla data della notifica nonfosse a conoscenza del mutamento della residenza anagrafica dellaricorrente.Su tale specifica affermazione, decisiva ai fini della valutazionedella regolarità della notifica, la ricorrente non ha sollevato alcunacontestazione, limitandosi a censure di carattere formale (quali ladata del 28 giugno 2016 apposta sul plico contenente l’atto danotificare) del tutto irrilevanti rispetto alla prova che il tentativo diconsegna dell’atto da notificare sia avvenuto in data 26 giugno2016.4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388 del2000 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), affermando l’illegittimaapplicazione delle sanzioni, in quanto mancando il dolo diretto aporre in essere un atto di evasione o elusione fiscale non possonoritenersi applicabili le più gravi sanzioni previste per l’evasione.4.1.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaleNumero registro generale 31363/2021Numero sezionale 1542/2026dello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non pNruemveero ddiera ccholtea generale 14954/2026Data pubblicazione 19/05/2026gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione diinterpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibiledal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsicarico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente traNumero registro generale 31363/2021Numero sezionale 1542/2026l'entrata in vigore della norma interpretata e quella dNeulmlaer o ndiorarcmcoltaa generale 14954/2026Data pubblicazione 19/05/2026interpretativa».4.2.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104del 2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allagestione separata da parte della ricorrente.5.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, il quartomotivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri motivi, lasentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendosi nelmerito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civiliconnesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nullaè dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2010.Numero registro generale 31363/2021In considerazione del fatto che nel presente giudizioNu mderoi sezionale 1542/2026Numero di raccolta generale 14954/2026legittimità l'accoglimento in parte qua del quarto motivo derivaData pubblicazione 19/05/2026dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarainammissibili gli altri motivi, cassa in parte qua la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente nonè tenuta a versare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione allaGestione separata per l’anno 2010.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito