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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 45201/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto

1. Con decreto emesso inaudita alter parte in data 31 marzo 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 ord. pen. in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia in data 14 giugno 2021.La decisione era motivata in ragione della circostanza che lo Shati stava espiando la pena relativa a delitto ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) e non era stata accertata l'intervenuta collaborazione con la giustizia, ovvero la ricorrenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della richiamata disposizione.

2. Avverso tale decisione lo Shati propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge in materia di scissione del cumulo materiale di pene, nonché illogicità della motivazione, operando in proposito il principio per il quale, una volta intervenuto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, egli doveva ritenersi detenuto in forza di un unico rapporto esecutivo, sicché doveva trovare applicazione il principio per il quale la frazione di pena già scontata doveva imputarsi al reato ostativo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

2. Il ricorrente è detenuto senza soluzione di continuità dal 7 novembre 2017 in forza di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti anche per reati di natura ostativa, ex art. 4-bis ord. pen., del beneficio dell'affidamento in prova, che sono stati commessi prima dell'inizio della detenzione costituente espiazione delle pene inflitte con le medesime sentenze.

In particolare: 1) Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Venezia in data 11.08.2018, irrevocabile il 28.05.2019, il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 6 e 7 novembre 2017, alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.

Per tale reato era stato arrestato in flagranza il 7 novembre 2017 e gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere.

Era quindi intervenuto l'ordine di esecuzione in data 16.7.2019.

La pena era stata espiata dal 7.11.2017 al 13.10.2020. 2) Con sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 15.11.2019, irrevocabile il 3.2.2021, era stato condannato alla pena di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra l'agosto del 2014 e il 15 marzo 2016.

In relazione a tale condanna, in data 17.5.2021 il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia aveva emesso il provvedimento di esecuzione con decorrenza dal 14.10.2020.

Su istanza del difensore dello Shati, in data 14.6.2021 è stato emesso il provvedimento di esecuzione pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen. con il quale è stata determinata la pena da eseguire, detratta la parte già espiata per il reato sub 1). [OSCURATO:PERSONA] risulta detenuto in forza di un unico rapporto esecutivo dal momento che la carcerazione alla quale egli è sottoposto dal 7 novembre 2017 non è stata interrotta dalla commissione di nuovi reati ma si riferisce a reati antecedenti, benché giudicati con sentenze emesse e divenute irrevocabili in tempi diversi e successivi.

Al riguardo questa Corte ha già affermato che la posizione del condannato non è influenzabile da eventi casuali come le diverse date di emissione, irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze pronunciate nei suoi confronti, sicché la nuova pena da espiare in forza di una condanna sopravvenuta, emessa per reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione, deve essere cumulata con quella in corso di espiazione (ed in parte già scontata) per gli altri reati già giudicati, dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre.

Per tale ragione si è affermata l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m. (Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, Giacomi, Rv. 265987, in motivazione; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066; Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474).

3. Nel caso in esame, nel cumulo rientra anche un reato (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) ostativo alla ammissione alle misure alternative alla detenzione in quanto ricompreso tra quelli previsti dall'art. 4-bis ord. pen.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672 - 01, in motivazione; Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982 - 01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403).

4. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza di accesso al beneficio, sulla considerazione che il ricorrente stesse espiando la pena relativa al reato ostativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo già scontato quella irrogata con la sentenza sub 1).

In tal modo ha però omesso di considerare che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, cìt.; Sez. 5, n. 40846 del 20/09/2004, Ara, Rv. 230122; Sez. 1, n. 613 del 25/01/1999, Ruga, Rv. 212738).

Tale interpretazione è coerente con l'esigenza di evitare che la tempestiva formazione del provvedimento di cumulo delle pene da espiare si traduca in un'irragionevole disparità di trattamento per il condannato, rispetto all'eventualità che fattori meramente casuali - quali quelli dovuti alle diverse date di passaggio in giudicato e di messa in esecuzione delle sentenze di condanna - comportino invece l'espiazione in tempi diversi delle pene scaturenti dalle singole condanne, in virtù di distinte esecuzioni anziché di un rapporto esecutivo unico come previsto dall'art. 663 cod. proc. pen.

Essa, inoltre, è coerente con l'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 361 del 1994, ha escluso che la disciplina dell'art. 4-bis,

I. n. 354 del 1975 abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo, a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione, ciò che impone di verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per il reato ostativo, al fine di stabilire se sia venuta meno la condizione impeditiva dell'accesso al beneficio penitenziario per la frazione di pena ancora da scontare.

5. Il provvedimento impugnato disattende tali principi, valutando unicamente la circostanza che lo Shati, al momento della presentazione dell'istanza, si trovava ristretto per reato ostativo, senza considerare che, trattandosi di fatti commessi prima dell'inizio della detenzione ed anteriormente a quelli oggetto della sentenza sub 1), il Tribunale di sorveglianza aveva l'onere di seguire il criterio per il quale deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo.

Tali considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso inaudita alter parte in data 31 marzo 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 ord. pen. in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia in data 14 giugno 2021.La decisione era motivata in ragione della circostanza che lo Shati stava espiando la pena relativa a delitto ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) e non era stata accertata l'intervenuta collaborazione con la giustizia, ovvero la ricorrenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della richiamata disposizione. 2. Avverso tale decisione lo Shati propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge in materia di scissione del cumulo materiale di pene, nonché illogicità della motivazione, operando in proposito il principio per il quale, una volta intervenuto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, egli doveva ritenersi detenuto in forza di un unico rapporto esecutivo, sicché doveva trovare applicazione il principio per il quale la frazione di pena già scontata doveva imputarsi al reato ostativo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. 2. Il ricorrente è detenuto senza soluzione di continuità dal 7 novembre 2017 in forza di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti anche per reati di natura ostativa, ex art. 4-bis ord. pen., del beneficio dell'affidamento in prova, che sono stati commessi prima dell'inizio della detenzione costituente espiazione delle pene inflitte con le medesime sentenze. In particolare: 1) Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Venezia in data 11.08.2018, irrevocabile il 28.05.2019, il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 6 e 7 novembre 2017, alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. Per tale reato era stato arrestato in flagranza il 7 novembre 2017 e gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere. Era quindi intervenuto l'ordine di esecuzione in data 16.7.2019. La pena era stata espiata dal 7.11.2017 al 13.10.2020. 2) Con sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 15.11.2019, irrevocabile il 3.2.2021, era stato condannato alla pena di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra l'agosto del 2014 e il 15 marzo 2016. In relazione a tale condanna, in data 17.5.2021 il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia aveva emesso il provvedimento di esecuzione con decorrenza dal 14.10.2020. Su istanza del difensore dello Shati, in data 14.6.2021 è stato emesso il provvedimento di esecuzione pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen. con il quale è stata determinata la pena da eseguire, detratta la parte già espiata per il reato sub 1). [OSCURATO:PERSONA] risulta detenuto in forza di un unico rapporto esecutivo dal momento che la carcerazione alla quale egli è sottoposto dal 7 novembre 2017 non è stata interrotta dalla commissione di nuovi reati ma si riferisce a reati antecedenti, benché giudicati con sentenze emesse e divenute irrevocabili in tempi diversi e successivi. Al riguardo questa Corte ha già affermato che la posizione del condannato non è influenzabile da eventi casuali come le diverse date di emissione, irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze pronunciate nei suoi confronti, sicché la nuova pena da espiare in forza di una condanna sopravvenuta, emessa per reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione, deve essere cumulata con quella in corso di espiazione (ed in parte già scontata) per gli altri reati già giudicati, dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre. Per tale ragione si è affermata l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m. (Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, Giacomi, Rv. 265987, in motivazione; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066; Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474). 3. Nel caso in esame, nel cumulo rientra anche un reato (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) ostativo alla ammissione alle misure alternative alla detenzione in quanto ricompreso tra quelli previsti dall'art. 4-bis ord. pen. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672 - 01, in motivazione; Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982 - 01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403). 4. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza di accesso al beneficio, sulla considerazione che il ricorrente stesse espiando la pena relativa al reato ostativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo già scontato quella irrogata con la sentenza sub 1). In tal modo ha però omesso di considerare che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, cìt.; Sez. 5, n. 40846 del 20/09/2004, Ara, Rv. 230122; Sez. 1, n. 613 del 25/01/1999, Ruga, Rv. 212738). Tale interpretazione è coerente con l'esigenza di evitare che la tempestiva formazione del provvedimento di cumulo delle pene da espiare si traduca in un'irragionevole disparità di trattamento per il condannato, rispetto all'eventualità che fattori meramente casuali - quali quelli dovuti alle diverse date di passaggio in giudicato e di messa in esecuzione delle sentenze di condanna - comportino invece l'espiazione in tempi diversi delle pene scaturenti dalle singole condanne, in virtù di distinte esecuzioni anziché di un rapporto esecutivo unico come previsto dall'art. 663 cod. proc. pen. Essa, inoltre, è coerente con l'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 361 del 1994, ha escluso che la disciplina dell'art. 4-bis, I. n. 354 del 1975 abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo, a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione, ciò che impone di verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per il reato ostativo, al fine di stabilire se sia venuta meno la condizione impeditiva dell'accesso al beneficio penitenziario per la frazione di pena ancora da scontare. 5. Il provvedimento impugnato disattende tali principi, valutando unicamente la circostanza che lo Shati, al momento della presentazione dell'istanza, si trovava ristretto per reato ostativo, senza considerare che, trattandosi di fatti commessi prima dell'inizio della detenzione ed anteriormente a quelli oggetto della sentenza sub 1), il Tribunale di sorveglianza aveva l'onere di seguire il criterio per il quale deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo. Tali considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deci