CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 11268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10124/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., con sede in Penne (PE), alla via Caselli n. 21, in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i , giusta procur e special i allegat e al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casoria (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Modena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/20, in persona dell’amministratore delegato elegale rappresentant e pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procur a special e allegata al contro ricorso, da ll’ Avvo cato [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1726 /20 1 7 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILApubblicata in data 26 / 0 9 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 31 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quale mutuataria, la prima, datore di ipoteca e fideiussore, il secondo, fideiussore, la terza, citarono [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) innanzi al Tribunale di Lanciano chiedendo: i) l’accertamento della usurarietà delle pattuizioni in tema di interessi, in particolare moratori, e costo complessivo del credito contenute nel “contratto di finanziamento fondiario” per [OSCURATO:PERSONA] di Penne, stipulato tra la società attrice (all’epoca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e la convenuta (all’epoca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) il 16 gennaio 2009 e la conseguente declaratoria di conversione del contratto in finanziamento gratuito; ii) l’accertamento della pattuizione e comunque dell’applicazione di anatocismo illecito; iii) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme percepite a titolo di costo del credito (interessi) o, comunque, di anatocismo, oltre al risarcimento dei danni morali; iv) in subordine, la compensazione del credito da ripetizione di indebito anzidetto con il debito restitutorio per il capitale finanziato residuo, oltre al risarcimento dei danni morali. 1.1. A sostegno di tali istanze, allegarono una perizia econometrica che evidenziava la pattuizione di interessi oltre il tasso soglia usura con riferimento al suddetto contratto, sia in relazione al tasso di mora in sé e per sé considerato, sia con riferimento a tutte le spese su di esso gravanti. Infatti, lo stesso prevedeva un tasso corrispettivo del 6,40% ed uno di mora maggiorato di tre punti percentuali (9,40%) a fronte di un tasso soglia usura del periodo pari all’8,090%.1.2. Costituitasi la banca, che contestò le avverse pretese, l’adito tribunale rigettò le domande degli attori. 2. Il gravame promosso da questi ultimi contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 26 settembre 2017, n. 1726, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte osservò essere evidente che «il Tribunale abbia tenuto ben presente lo specifico contratto stipulato dalle parti ma abbia sposato, a livello di impostazione normativa e concettuale, una tesi che questa corte condivide e che si basa sul presupposto che gli “interessi di mora” trovino la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, assumendo quindi natura risarcitoria (o sanzionatoria, per usare l'espressione del primo giudice) a fronte della mancata o irregolare prestazione del mutuatario. Essi non sono quindi concettualmente riconducibilia quelli che la l. n. 108/1996, art. 2, comma 1, descrive spiegando che sono “altresì usurari gli interessi e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità ovvero all'opera di mediazione [...]; per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione.[…].A tale riguardo sarà opportuno rammentare che la Banca d’Italia, con i “Chiarimenti in materia di applicazione di legge antiusura”, pubblicati il 3 luglio 2013, dopo, quindi, la nota sentenza della Suprema Corte (n. 350/2013), ha esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbano ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla Legge n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (in coerenza con la disciplina comunitaria) conseguano effetti di tutela per il debitore; […]. In questo contesto, appare del tutto incoerente con la qui condivisaratio decidendi della sentenza impugnata la “osservazione” secondo cui il tasso di mora pattuito, in quanto fissato al 9,40%, sia ipso facto superiore di tre punti al tasso sogliapro tempore vigente (8,090%), una volta che sia chiarito che il confronto, così come esposto dagli attori appellanti, è posto tra dati non omogenei e non confrontabili. Peraltro, il primo giudice ha esposto un criterio possibile in chiave interpretativa in ordine alla individuazione di un autonomo tasso soglia nell’ambito degli interessi [moratori. Ndr] usurari, (facendo riferimento alla maggiorazione del 2% del tasso medio degli interessi corrispettivi e, quindi, in 10,185,%, cioè il 2,1% in più rispetto al tasso soglia individuato per i corrispettivi, pacificamente in 8,085%) sul quale l’appellante non ha illustrato alcun motivo specifico di appello in violazione dell’art. 342 c.p.c.». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]..Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, ritiene il Collegio che l'istanza de i ricorrent i di trattazione della causa in pubblica udienza (cfr. memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. datata 8 marzo 2024) vada disattesa. 1.1. I n vero, come già sancito dalle S ezioni U nite di questa Corte, il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare nel caso di specie (cfr. Cass., SU, n. 14437 del 2018) ed ovenon si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (cfr. Cass. SU, n. 8093 del 2020): il che, appunto, è quanto accade, come apparirà evidente, nel la vicendain esame. 1.2. Peraltro, la sede dell'adunanza camerale nemmenoè incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento,cui la Corte fornisce il proprio contributo ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 6186 del 2024). 1.2.1. Nella odierna fattispecie, il tema oggetto del giudizio neppure è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr . le pronunce citate nel prosieguo di questa motivazione), né le argomentazioni esposte dai ricorrenti offrono significativi spunti per rimeditare le conclusioni dalla prima già da tempo raggiunte. 2. Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’avverso ricorso sollevata da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che lo stesso «non risulta coerente con le indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/2015 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 7 del controricorso). 2.1. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già sancito, affatto condivisibilmente, che il Protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonee giustificazioni nelle regole del codice di rito (cfr. Cass. n. 21831 del 2021). 3. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 e comma 4, della Legge n. 108 del 1996, dell’art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e comma 4, dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non avere «evidentemente ben compreso la portata “omnicomprensiva” della legge 108/96 e dell’art. 644 c.p.» e di avere «confuso la funzione consultiva riservata in materia alla Banca d’Italia con quella legislativa che fissa in maniera chiara la soglia –valevole per ogni voce di costo – oltre la quale tutti gli interessi, commissioni e oner i devono considerarsi usurari. Nel casode quo era (ed è) di palmare evidenza che il contratto di finanziamento del 16.01.2009 […] fosse usurario, in quanto, il tasso di mora era pari al 9,40% […] a fronte di una soglia del 8,09%. […]. Dal superamento del tasso soglia la Corte d'Appello ha ritenuto che non dovesse derivare alcuna conseguenza in quanto il tasso di mora non sarebbe parametrabile con il tasso soglia rilevato esclusivamente sugli interessi corrispettivi. Secondo la Corte di appello, ai fini della verifica della usurarietà degli interessi di mora, il tasso soglia pubblicato trimestralmente nei D.M. secondo il disposto della L. 108/96 non sarebbe utilizzabile occorrendo, evidentemente, un tasso sogliaad hoc. Tutto ciò non corrisponde alla ratio della legge[…]». La corte suddetta, dunque, ha offerto «una lettura erronea della complessa normativa antiusura e, conferendo valore preminente alle istruzioni di Bankitalia, addirittura rispetto al monolitico orientamento di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte che ha più volte chiarito la necessità che anche gli interessi moratori rispettino il tasso soglia usura». La censura si conclude con la richiesta a questa Corte di enunciare il principio di diritto secondo cui, «ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia usura, occorre tenere conto anche del tasso di mora pattuito indipendentemente dalla dazione (Cass. SS.UU. 24675/17; Cass. pen. 39334/2016) - con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui detto tasso risulti superiore al tasso soglia pro tempore vigente, il contratto andrà dichiarato usurario con conseguente applicazione dell’art. 1815, II° co., c.c. (Cass. 23192/17)»; II) «Violazione dell’art. 112 c.p.c. e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 1,[così testualmente nella rubrica. Ndr] c.p.c. ». Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto genericamente formulato il motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti avevano censurato il criterio “creativo” di determinazione di un tasso soglia maggiorato (rispetto a quello di legge) per la verifica della usurarietà degli interessi di mora; III) «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per motivazione apparente alla luce della sentenza Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sent. n. 8053/2014) e della relativa lettura costituzionale del detto n. 5 nell’attuale formulazione, nella parte in cui non si ammette la c.t.u. prescindendo dalla necessaria verifica (anche di ufficio) della denunciata usurarietà del contratto sull’unico e generico presupposto della natura esplorativa della stessa». Si contesta alla corte territoriale la mancata ammissione, perché «del tutto esplorativa»,della consulenza tecnica di ufficio invocata anche in quella sede dagli appellanti. 4. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appreso, sebbene dovendosi procedere, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata. 4.1. Le ivi argomentate doglianze sottopongono all’attenzione del Collegio la questione dell’applicabilità della normativa in materia di usura anche agli interessi moratori oltre che a quelli corrispettivi. 4.1.1. Orbene, come si è già riferito al § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale, da un lato, ha ritenuto condivisibile la tesi, già fatta propria dal tribunale, «che si basa sul presupposto che gli “interessi di mora” trovino la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, assumendo quindi natura risarcitoria (o sanzionatoria, per usare l'espressione del primo giudice) a fronte della mancata o irregolare prestazione del mutuatario. Essi non sono quindi concettualmente riconducibili a quelli che la l. n. 108/1996, art. 2, comma 1, descrive spiegando che sono “altresì usurari gli interessi e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità ovvero all'opera di mediazione [...] per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione.[…]. A tale riguardo sarà opportuno rammentare che la Banca d’Italia, con i “Chiarimenti in materia di applicazione di legge antiusura”, pubblicati il 3 luglio 2013, dopo, quindi, la nota sentenza della Suprema Corte (n. 350/2013), ha esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbano ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla Legge n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (in coerenza con la disciplina comunitaria) conseguano effetti di tutela per il debitore». Dall’altro, ha rimarcato che, «Peraltro, il primo giudice ha esposto un criterio possibile in chiave interpretativa in ordine alla individuazione di un autonomo tasso soglia nell’ambito degli interessi [moratori. Ndr] usurari, (facendo riferimento alla maggiorazione del 2% del tasso medio degli interessi corrispettivi e, quindi, in 10,185,%, cioè il 2,1% in più rispetto al tasso soglia individuato per i corrispettivi, pacificamente in 8,085%) sul quale l’appellante non ha illustrato alcun motivo specifico di appello in violazione dell’art. 342 c.p.c.». 4.2. Il primo di tali assunti non è conforme ad uno dei principi sanciti da Cass., S.U., n. 19597 del 2020 (in senso analogo anche la successiva Cass.n. 27045 del 2023, in motivazione), in particolare a quello secondo cui “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”. Si è ivi pure precisato che dall’accertamento dell’usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod.civ. (cfr. anche Cass. n. 31615 del 2021; Cass.n. 14214 2022; Cass. n. 8103 del 2023). In altre parole, la pattuizione di tassi di interessi moratori usurari non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, cod. civ. si applica ai soli interessi moratori, e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. n. 8103 del 21/03/2023). 4.2.1. In parte qua, dunque, la motivazione della sentenza impugnata va corretta, adeguandola agli appena riportati principi.4.3. Quanto, poi, alle modalità di calcolo del tasso soglia ai fini del riconoscimento, o meno, della natura usuraria degli interessi moratori, –così venendosi al secondo dei riportati assunti della decisione della corte distrettuale – la menzionata pronun cia delle Sezioni Unite, a l fin e dell’individuazione della soglia di usura, ha precisato che l’applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori comporta che la «mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.». 4.3.1. Nella medesima sentenza vengono indicati quali parametri per la determinazione del tasso di mora i d.m. vigenti all’epoca della pattuizione del finanziamento con le maggiorazioni secondo la seguente formula matematica valida per i mutui stipulati dopo il 2011: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4,che sta ad indicare il tasso effettivo globale medio rilevato per gli interessi corrispettivi, maggiorato dell’1,9%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nei d.m, con un ulteriore «spread» del 25% e di quattro punti ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, così come modificato dal d.l. n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106 del 2011,) in vigore dal 14 maggio 2011. 4.3.2. Per i contratti conclusi dall’1 aprile 2003 (data di entrata in vigore del d.m. 25/3/2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio, risalente al 16 gennaio 2009), non trova applicazione la suindicata formula matematica, in quanto,ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, nella formulazione anteriore all’intervento di cui d.l. 70/2011, il tasso soglia usura per gli interessi moratori si calcolava tenendo conto del T.e.g.m., maggiorato del 2.1%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nei d.m. ed ulteriormente aumentato della metà, secondo la seguente relazione matematica: (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5. 4.3.3. Orbene, il Collegio ritiene di non ritornare sull’appena descritto orientamento delle Sezioni Unite. Invero, «benché non esista, nel nostro sistema processuale, una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un’interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative» (cfr. in motivazione, Cass.SU, n. 22423 del 2023), nella specie, invece, insussistenti. 4.4. Tanto premesso, il «criterio possibile, in chiave interpretativa, in ordine alla individuazione di un autonomo tasso soglia» nell’ambito degli interessi moratori usurari come prospettato dal tribunale («facendo riferimento alla maggiorazione del 2% del tasso medio degli interessi corrispettivi e, quindi, in 10,185,%, cioè il 2,1% in più rispetto al tasso soglia individuato per i corrispettivi, pacificamente in 8,085%)», in relazione al quale, secondo la corte aquilana, «l’appellante non ha illustrato alcun motivo specifico di appello in violazione dell’art. 342 c.p.c.», rivela un risultato, in concreto, addirittura inferiore, quanto alla individuazione del tasso soglia usurario degli interessi moratori de quibus, rispetto a quello che si ottiene utilizzando la descritta metodologia di calcolo che la suddetta pronuncia delle Seini Unite n. 19597 del 2020 ha previsto per i contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 2011. 4.4.1. Infatti, è pacifico in causa che il tasso di interesse moratorio relativo al contratto di finanziamento di cui si discute, stipulato il 16 gennaio 2009, era stato fissato nella misura del 9,40% (per effetto della clausola nr. 5 che prevedeva l’aumento di 3 punti del tasso convenzionale degli interessi corrispettivi quantificato nel 6,40%). 4.4.2. Il d.m.. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del 19 dicembre 2008, utilizzabile ratione temporis (ricordandosi che, come condivisibilmente sancito da Cass. n. 35102 del 2022, “In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art.2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principioiura novit curia, sancito dall'art. 113 c.p.c.”. In senso conforme, si veda,in motivazione, anche la più recente Cass. n. 25614 del 2023), conteneva la rilevazione della maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento nella misura media del 2,1 punti percentuale (cfr. art. 3, comma 4). 4.4.3. Ne consegue che, nella specie, essendo il tasso di mora contrattualmente previsto pari al 9,40%, la soglia dell'usura non risultava superata, atteso che il T.e.g.m. complessivo era pari all’11,235%, valore così ottenuto: 5,39%, tasso corrispettivo medio rilevato per i mutui a tasso fisso, maggiorato del 2,1%, differenziale usura, incrementato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 de 1996, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con il d.l. n. 70 del 2011. 4.4.4. Pertanto, la sentenza impugnata, previa sua correzione in diritto nei sensi di cui si è detto in precedenza, laddove ha escluso la configurabilità di tassi usurari con riguardo agli interessi moratori, comunque non è incorsa nella violazione di legge oggi ad essa ascritta. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. Giova premettere, invero, che, come recentemente ribadito da Cass.n. 35782 del 2023 (cfr. in motivazione), il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra sì nel potere discrezionale del giudice del merito (cfr. Cass. n. 326 del 2020), ma va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità, sotto il profilo della mancata adeguata motivazione, della decisione di procedere (o non procedere, come nel caso in esame) alla richiesta di intervento di ausiliare tecnico in materia (cfr. Cass. n. 72 del 2011, anch’essa richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 37027 del 2022). 5.1.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio, da un lato, che la corte di appello ha negato l’ammissione della c.t.u., anche in quella sede invocata appellanti, ritenendola «del tutto esplorativa», sul presupposto, evidentemente affatto esaustivo, che gli stessi (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) non avevano spiegato «se e su quali rate sono stati concretamente applicati interessi moratori, né ciò hanno provveduto a fare in questa sede, cosicché la critica appare fine a sé stessa e priva della indicazione delle ragioni per le quali il primo giudice avrebbe dovuto in concreto adottare una diversa e particolare soluzione, neanche indicata con riferimento al caso concreto». Dall’altro, che, in ogni caso, quanto si è già riferito circa la non usurarietà degli interessi moratori de quibusalla stregua della loro metodologia di calcolo sancita da Cass., SU, n. 19597 del 2020, rende assolutamente inutile dilungarsi ulteriormente sul punto.6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processua