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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 13152/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13959/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., -intimata- avverso la sentenza del giudice di pace di Udine, n. 235/2024, depositata il 29.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pacedi Udine ha respinto l’ opposizione al provvedimento d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine, rilevando che l’istante aveva lamentato il mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, formulando un solo motivo.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota, chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc, 5, c.6, dlgs. n. 286/98, 8 Cedu, per aver il giudice di pace pronunciato avendo del tutto frainteso la domanda, ed avendo omesso di valutare la sussistenza dei divieti d’espulsione.

Il motivo è fondato .

Il giudice di pace non ha preso in esame le allegazioni relative ai legami familiari da valutare ai fini della verifica della sussistenzadelle cause di inespellibilità indicate nell’art. 19 nella versione ratione temporis applicabile.

Per giustificare il rigetto dell’espulsione, il giudice di pace si è limitato a dire, genericamente, che non doveva pronunciarsi sui presupposti della protezione speciale, senza porsi il problema di verificare la sussistenza di cause di inespellibilità, ed in particolare quelle derivanti dalle allegazioni dell’opponente.

Per quanto esposto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, perché compia l’esame omesso, anche in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13959/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., -intimata- avverso la sentenza del giudice di pace di Udine, n. 235/2024, depositata il 29.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pacedi Udine ha respinto l’ opposizione al provvedimento d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine, rilevando che l’istante aveva lamentato il mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale. Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, formulando un solo motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota, chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc, 5, c.6, dlgs. n. 286/98, 8 Cedu, per aver il giudice di pace pronunciato avendo del tutto frainteso la domanda, ed avendo omesso di valutare la sussistenza dei divieti d’espulsione. Il motivo è fondato . Il giudice di pace non ha preso in esame le allegazioni relative ai legami familiari da valutare ai fini della verifica della sussistenzadelle cause di inespellibilità indicate nell’art. 19 nella versione ratione temporis applicabile. Per giustificare il rigetto dell’espulsione, il giudice di pace si è limitato a dire, genericamente, che non doveva pronunciarsi sui presupposti della protezione speciale, senza porsi il problema di verificare la sussistenza di cause di inespellibilità, ed in particolare quelle derivanti dalle allegazioni dell’opponente. Per quanto esposto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, perché compia l’esame omesso, anche in ordine alle spese di giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 13152/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris