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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40905/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato in' quanto al di là della correttezza dell'indicazione del termine massimo di prescrizione pure indicato dalla sentenza impugnata, la contestazione della recidiva specifica preclude l'invocata estinzione del reato, in quanto tale circostanza rileva non solo ai fini del calcolo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., bensì anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell'entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), con conseguente misura complessiva di gran lunga superiore a quella indicata nella sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato in' quanto al di là della correttezza dell'indicazione del termine massimo di prescrizione pure indicato dalla sentenza impugnata, la contestazione della recidiva specifica preclude l'invocata estinzione del reato, in quanto tale circostanza rileva non solo ai fini del calcolo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., bensì anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell'entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), con conseguente misura complessiva di gran lunga superiore a quella indicata nella sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 40905/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris