CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19173/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AURINO,Torquato SAURINO, [OSCURATO:PERSONA] SAURINO e SOCIETA’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,sedente in Foggia, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratricespeciale [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del legalerappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1535/2023 resa dalla Corte d’appello di Bari,depositata in data 17 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Gli odierni ricorrenti si opponevano al precetto in loro odio notificatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. (NPL) con riguardo a debito derivante da duemutui, in relazione ai quali non sarebbero state pagate le relative rate dal1° luglio 2013, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) carenza di“legittimazione attiva” in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto diprova in ordine alla qualità di cessionaria del credito oggetto di precetto;b) mancata prova in ordine alla traditio della somma mutuata; c)insussistenza dell’allegata decadenza dal beneficio del termine, in forzadella proroga accordata a seguito degli eventi calamitosi di cui agli artt. 5e 7, d.lgs. n. 102/2004; d) indeterminatezza del tasso d’interessestabilito; e) illegittimità del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”,applicato ai mutui in oggetto; f) usurarietà degli interessi praticati; g)erroneità del calcolo degli interessi.Il primo giudice accoglieva l’opposizione sulla scorta della ritenuta assenzadei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine diadempimento, in quanto reputava sussistenti i requisiti soggettivi edoggettivi per la concessione della proroga di cui al d.lgs. n. 102/2004,restando così assorbite le altre questioni.La NPL proponeva allora gravame e la Corte d’appello di Bari loaccoglieva, pur dando atto della presenza dei requisiti per la proroga deitermini di cui al citato d.lgs. n. 102/2004, in quanto: a) NPL avevadimostrato l’inclusione del credito verso i ricorrenti tra quelli ad essaceduti in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, avendo evidenziato l’avvenutapubblicazione sulla G.U. del 23 dicembre 2017; b) risultava l’effettivainadempienza nel pagamento delle rate quantomeno a partire dal 2017,periodo successivo a quello relativo alla proroga di cui al citato d.lgs. n.102/2004, a fronte di una clausola risolutiva espressa e alla luce dell’art.40, comma 2, TUB, per cui la risoluzione presuppone l’omesso o tardivopagamento di oltre 180 giorni, o la reiterazione di pagamenti comunquetardivi per sette volte; c) era accertata l’effettività della traditio delleNumero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026somme mutuate, in conformità all’interpretazione giurisprudenziale di talerequisito (disponibilità giuridica); d) i tassi (variabili) d’interesse applicatinon erano indeterminati, in quanto frutto di un semplice calcolomatematico i cui dati erano evincibili dai contratti; e) la capitalizzazionedegli interessi col metodo c.d. “alla francese” risultava conforme alladisciplina legale; f) gli interessi di mora non potevano dirsi usurari, avutoriguardo al TEGM tempo per tempo applicabile.Viene quindi spiegato ricorso in cassazione fondato su quattro motivi eillustrato da memoria, mentre la NPL resiste a mezzo di controricorso,spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi, dei qualisolo il terzo espressamente e sostanzialmente condizionato.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di anteriorità logica vanno congiuntamente affrontati imotivi secondo del ricorso principale e terzo (condizionato) del ricorsoincidentale.1.1. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1264 e 2697, cod. civ., 1 e 4, l. n. 130/99, 58TUB, per avere la Corte di merito stabilito la “legittimazione attiva” in capoalla NPL, sulla scorta della mera indicazione dei criteri identificativi delcredito riportati in G.U.1.2. Col terzo motivo del ricorso incidentale invece, NPL eccepisce, per ilcaso di accoglimento del sopra esposto motivo del ricorso principale, ilgiudicato interno sul punto, dal momento che la questione della“legittimazione attiva”, in realtà della titolarità del rapporto, sottopostadagli odierni ricorrenti già con l’opposizione a precetto, era stataimplicitamente decisa dal primo giudice in senso favorevole all’odiernaricorrente incidentale, e la relativa statuizione non era stata oggetto diricorso incidentale ai sensi dell’art. 343 cod. proc. civ.Numero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/20261.3. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato, dal momento chein effetti la mera indicazione della [OSCURATO:PERSONA] non pare sufficiente aconfigurare la prova del credito, che presuppone invece -anche solo perpresunzioni - la dimostrazione positiva dell’inclusione dello stesso fra quelliceduti.Tuttavia, deve trovare accoglimento il terzo motivo del ricorso incidentale,condizionato appunto all’accoglimento del sopra esposto motivo.Intanto, va anzitutto chiarito che la questione circa l’inclusione del creditooggetto di causa tra quelli di cui alla cessione in blocco, ex art. 58 TUB, infavore della NPL è attinente non alla legittimazione attiva, relativa allecondizioni dell’azione, ma alla mera titolarità del rapporto, e dunque almerito della controversia stessa.Ciò precisato, la questione era stata oggetto di specifica contestazione insede di opposizione a precetto e, avendo il giudice di primo grado accoltoquest’ultima, come a suo tempo si è ricordato, ritenendo non decaduta laparte odierna ricorrente dal beneficio del termine, la relativa decisione nonpoteva che presupporre l’implicito rigetto dell’eccezione di difetto di (nonpropriamente legittimazione, ma) titolarità del rapporto.Invero, la decisione comporta la statuizione implicita di rigetto delladomanda od eccezione il cui fondamento, pur non espressamenteesaminato, risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione siano superate etravolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza(cfr. tra le molte Cass. n. 25710/24).È, infatti, evidente che la questione della decadenza o meno dal beneficiodel termine non poteva logicamente essere esaminata senza aver primastabilito il giudice, pur implicitamente, la titolarità del rapporto in capo allaNPL.Numero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026Orbene, in effetti, non risulta che, a fronte dell’appello contro la decisione,la parte odierna ricorrente abbia proposto appello incidentale avversosiffatta implicita statuizione.Né può ritenersi che la questione potesse essere, come è stata, oggetto dimera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., in quanto è evidente chel’aspetto della titolarità non fu oggetto di un mero assorbimento, ma, perquanto si è sopra chiarito, di una soccombenza, con conseguenteinteresse a modificare la decisione sul punto in caso di appello dell’altraparte (Cass. Sez. U. n. 7700/16).Tanto determina l’accoglimento del motivo del ricorso incidentale e,dunque, il rigetto del secondo motivo di quello principale, con confermasul punto della decisione impugnata, pur da correggersi nella motivazione.2. Col primo motivo del ricorso principale si deduce omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta avvenuta risoluzione delrapporto di mutuo, in relazione all’applicabilità degli artt. 5 e 7, d.lgs. n.102/2004.A parere dei ricorrenti, l’avere la Corte territoriale stabilito che il contrattoera risolto in relazione all’inadempienza dei mutuatari, sarebbe contrarioal dettato di cui agli artt. 1186, 1175 e 1375, cod. civ., in quanto con taleinterpretazione si giustificherebbe una condotta della controricorrente chesconfessa la ratio della disciplina agevolatrice invocata (appunto, il d.lgs n.102/2004), sostanzialmente richiedendo il pagamento in unica soluzione,senza rendicontare alla Regione gli interessi maturati nel periodo disospensione.Di fronte a un contratto più volte dichiarato dalla banca risolto, pur afronte di una sospensione dei pagamenti e della fruizione di un beneficio, ilmutuatario non avrebbe potuto autonomamente e spontaneamenteprovvedere al pagamento delle singole rate e, invece, la banca avrebbedovuto provvedere a stilare un nuovo piano di ammortamento.2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026Anzitutto lo stesso non risponde al requisito della specificità, nella misurain cui si esime dal conformarsi al disposto di cui all’art. 366, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., a mente del quale i motivi devono esserecaratterizzati dalla chiarezza e sinteticità, con indicazione delle norme chesi ritengono violate.A tacere dall’intitolazione attraverso il richiamo di censure non più oggettodell’attuale dizione dell’art. 360 cod. proc. civ., e che dunque più nonconfigurano ipotesi di invalidità della decisione, il motivo, anzichéincentrarsi sulle statuizioni della pronuncia, si dilunga in ordine ad aspetti(inerenti al beneficio del termine derivante dalla legislazione speciale intema di calamità naturali) su cui la decisione d’appello ha interamenteavallato l’interpretazione dalla stessa parte patrocinata, confermando ladecisione di primo grado.Per il resto il motivo, e ciò vale a determinarne l’ulteriore stigmad’inammissibilità, non si confronta con la ratio decidendi della pronunciaimpugnata.Invero la sentenza d’appello, nel ritenere risolto il contratto di mutuo perinadempimento dei mutuatari, dato atto dell’esistenza di un periodo dilegittima sospensione dei pagamenti proprio in relazione alla vigenza delladisciplina speciale dettata in caso di calamità naturali, ha valutato che -terminato lo stesso - la parte mutuataria non abbia ripreso a pagareregolarmente i ratei del mutuo alle scadenze, e per un periodo bensuperiore a quello previsto ai fini della risoluzione del contratto non solo, enon tanto, in base alla clausola risolutiva, ma della disciplina prevista dalTUB in rapporto ai contratti di mutuo fondiario (art. 40 TUB).Le argomentazioni della parte, tutte fondate sulle finalità della legislazionespeciale, non sono pertinenti alle suddette considerazioni, relativeespressamente al periodo posteriore alla sospensione, e su cui si fonda ilgiudizio di fondatezza dell’intervenuta risoluzione dei rapporti, e nel restosi riducono a generiche affermazioni che in nulla contrastano l’evidenzaNumero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026circa il mancato adempimento per un periodo consistente (circa due anni)senza alcuna giustificazione, come indicato dalla sentenza impugnata, esemmai pertinenti non al mancato pagamento delle ulteriori rate, su cui sifonda, appunto, il giudizio della Corte territoriale, ma a quello delle raterelative al periodo di sospensione, sulla base dell’indicata ratio, del tuttoirrilevante.Tanto esime dalla disamina della singolare tesi di parte ricorrente, circa lalegittimità della sospensione dei pagamenti dovuti una volta manifestatadalla mutuante la volontà di considerare risolto il mutuo: tesi, in ognicaso, priva di qualunque base legale, visto che, a tutto concedere, talerisoluzione avrebbe necessariamente implicato l’immediato pagamentodell’intero saldo ancora dovuto e non già legittimato una sospensione sinedie della pur sempre dovuta restituzione di quello.3. Col terzo mezzo si deduce la violazione degli artt. 112 e 345, cod. proc.civ., 1283, 1284 e 1346, cod. civ., 116 e 117 TUB.Con tale mezzo i ricorrenti censurano la decisione d’appello nella parte incui essa ha statuito la determinatezza dei tassi e la legittimità dellacapitalizzazione degli interessi in base al metodo c.d. “alla francese”.In particolare, il contratto non chiarirebbe affatto se la capitalizzazionedegli interessi sia semplice o composta; il contratto non darebbe contodella periodicità dei pagamenti e, dunque, dell’effettivo costo, e pertantodel contenuto che esso deve avere ai sensi dell’art. 117 TUB e si porrebbein contrasto anche con gli obblighi pubblicitari di cui al precedente art.116.3.1. Il motivo è inammissibile ove critica la pronuncia nella parte in cui hastabilito la determinatezza del tasso.Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha accertato in fatto, sulla scortadell’interpretazione delle clausole contrattuali in ordine alladeterminazione del tasso, che lo stesso era determinabile sulla base di unsemplice calcolo matematico.Numero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026In particolare, la stessa ha valutato l’idoneità, ai fini della determinatezza,dell’indicazione in contratto di una componente fissa indicata (2 %), cuidoveva aggiungersene una variabile, con specifica di arrotondamento,corrispondente a EURIBOR 6 mesi tasso 360, rilevato dal SoleVentiquattrore, la cui data di pubblicazione era pure determinata.3.2. Il motivo è, poi, infondato laddove censura la statuizione nella partein cui ha stabilito la validità della determinazione del credito in caso dicalcolo della rata col metodo c.d. “alla francese”.Invero, questa Corte ha già stabilito che “In tema di mutuo bancario conpiano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, nonsi determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota diinteressi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tassofisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quotacapitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale conle rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenzacontrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara einequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, deltasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione perquote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità delcontratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, potendo ilcontraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire perinteressi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione,dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tassovariabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando unamera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire”(Cass. n. 7382/25; sulla legittimità di tale metodo di calcolo degliinteressi, v. pure Cass. Sez. U. n. 15130/24).Ne deriva che le contestazioni, conseguenti all’applicazione della surriferitametodologia, circa l’incertezza in ordine alla capitalizzazione semplice oNumero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026composta degli interessi, e le conseguenti allegate violazioni rispetto airequisiti di validità del contratto, risultano totalmente destituite difondamento.4. Col quarto mezzo del ricorso principale si deduce violazione o falsaapplicazione degli artt. 1815 cod. civ., 644 cod. pen. e 1, l. n. 108/96,nonché 1, d.l. n. 394/2000, nella parte in cui la decisione impugnata haritenuto non usurari gli interessi applicati.A parere dei ricorrenti l’erroneità della decisione starebbe nel fatto che lastessa non avrebbe considerato come, ai fini della determinazione dellanatura usuraria dei tassi d’interesse applicati, occorre tener conto anchedel costo occulto rappresentato dalla natura composta degli interessiapplicati e del fatto che anche per gli interessi di mora va verificata lanatura usuraria.4.1. Il motivo è inammissibile, sia per l’estrema genericità che locaratterizza, in violazione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc.civ., sia poi in quanto lo stesso neppure si confronta con la decisione sulpunto, fondata sulla comparazione fra i tassi d’interesse applicati e lerilevazioni del TEGM, come previsto dalla disciplina pro temporeapplicabile, proprio per gli interessi moratori.5. Venendo ora al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], col primo motivodello stesso si deduce violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.Si sostiene, in particolare, con tale motivo che erroneamente la Corteterritoriale avrebbe ritenuto i contratti di mutuo stipulati per le esigenzedell’impresa agricola e non invece, sulla scorta del tenore dei contrattistessi, che rappresentassero mutui ordinari non stipulati per un qualcheinteresse dell’impresa agricola stessa.5.1. Il motivo è inammissibile, anzitutto perché non attinge almeno unadelle rationes della decisione sul punto, in virtù della quale “l’operativitàdel d.lgs. n. 102/2004 non sarebbe affatto esclusa, applicandosi laNumero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026sospensione alla scadenza delle rate di credito ordinario effettuate dalleimprese agricole, come quella del Ricciotti (Saurino)”.In ogni caso il motivo si esaurisce nella proposizione di unainterpretazione alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corteterritoriale attraverso una valutazione in fatto, non censurabile in questasede, e senza che siano indicate le norme sull’ermeneutica contrattualeche sarebbero state violate, tra l’altro senza precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (cfr. Cass. n.22536/07).6. Col secondo mezzo del ricorso incidentale si deduce “erratainterpretazione” degli artt. 5 e 7, d.lgs. n. 102/2004, avendo ritenuto laCorte di merito l’applicabilità del termine di ventiquattro mesi anche incaso di concessione del beneficio della proroga di cui all’art. 5 del d.lgs. n.102/2004.6.1. Il motivo è infondato, in quanto - come osservato dal giudiced’appello - la lettera dell’art. 5 cit. distingue nettamente tra il beneficio delprestito ad ammortamento quinquennale e la proroga delle operazioni dicredito agrario di cui all’art. 7, il quale, a sua volta, stabilisce che “sonoprorogate, fino all’erogazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 2,lett. b, per una sola volta e per non più di 24 mesi…le scadenze delle ratedelle operazioni di credito agrario…e di credito ordinario effettuate dalleimprese agricole…”.Sul piano letterale, quale criterio principale d’interpretazione (art. 12preleggi), l’espressione “fino all’erogazione…” ecc. vale, dunque, qualetermine finale della proroga per chi ha svolto la relativa richiesta dierogazione, mentre in generale vale il termine massimo di ventiquattromesi.7. In definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorsoincidentale, respinti i motivi primo e secondo, va accolto quanto al terzomotivo.Numero registro generale 6776/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 19173/2026Data pubblicazione 11/06/2026Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti principali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento acarico della sola parte ricorrente principale (essendo stato in parte accolto,invece, il ricorso incidentale) di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e i primi due motivi del ricorsoincidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale e disponecorreggersi la motivazione della gravata sentenza in relazione alla censuraaccolta.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredella ricorrente incidentale, che liquida in € 10.700,00 oltre rimborsoforfettario nel 15 % degli onorari, i.v.a. e c.p.a., oltre ad € 200,00 peresborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a caricodella parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])