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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39929/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per oltre una decina di episodi di spaccio), costituisce il risultato della "perseveranza" nell'illecito, dimostrativa di pericolosità specifica e incuranza rispetto alle punizioni già subite, e, quindi, espressivo di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalle condanne precedenti.

La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto, senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per oltre una decina di episodi di spaccio), costituisce il risultato della "perseveranza" nell'illecito, dimostrativa di pericolosità specifica e incuranza rispetto alle punizioni già subite, e, quindi, espressivo di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalle condanne precedenti. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto, senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 39929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris