CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 18 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Lanciano del 7 giugno 2021, con la quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 17.333 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 73 - 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Treglio 1'11 settembre 2020 e contestato in relazione all'illecita detenzione di 1,334 kg. di eroina in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 7) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la rilevante entità dell'eroina detenuta (1,334 kg.) nel casolare acquistato poco prima dalla Morelli, circostanza quest'ultima idonea peraltro a smentire l'assunto, invero generico, circa il presunto disagio economico della ricorrente, la cui confessione è stata ritenuta parimenti irrilevante, a fronte della conclamata flagranza del reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere della parte ricorrente del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.