CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], n. in Nigeria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate nell'interesse dell'imputata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 19 FEB, 2024 [OSCURATO:PERSONA]:\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, procedendo al giudizio abbreviato, ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 7 d.l. n. 4/2019 e truffa alla stessa ascritti, per avere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, reso dichiarazioni false per avere omesso di comunicare all'INPS la variazione del proprio reddito, rilevante ai fini della revoca della riduzione del beneficio poi concesso, per aver in tal modo posto in essere artifizi e raggiri inducendo in errore i pubblici ufficiali della sede INPS di Perugia, così procurandosi l'ingiusto profitto dato dalla somma di 4.508,00 con pari danno per l'ente previdenziale. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 cod. pen. su cui il giudice ha fondato l'assoluzione per difetto di dolo. Si censurano, in particolare, le ragioni addotte dal G.i.p. a sostegno della conclusione per cui la condizione di straniera dell'imputata le avrebbe impedito di comprendere la rilevanza penale del proprio comportamento, essendosi non condivisibilmente ritenuto che l'imputata era incorsa in errore sulla norma extrapenale per aver fatto affidamento sulle indicazioni a suo dire fornite da un non meglio identificato C.A.F., senza aver però il giudice considerato che la addotta mancata conoscenza della lingua italiana non avrebbe impedito all'imputata di riconoscere il valore della falsa dichiarazione di aver risieduto in Italia per almeno un decennio. Si allega, inoltre, che non poteva riconoscersi un errore scusabile per inevitabile ignoranza, a tal fine occorrendo un elemento positivo, nella specie insussistente, che induca ad un legittimo affidamento sulla liceità del comportamento, trattandosi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, di norme extrapenali non particolarmente complesse e di non difficile comprensione. 3. Reputa il Collegio che il ricorso per cassazione vada qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia. 3.1. Va premesso che nella specie, trattandosi di sentenza appellabile dal pubblico ministero, l'impugnazione del procuratore generale deve ritenersi proposta a fronte dell'acquiescenza prestata dal procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tal caso - come ha di recente chiarito questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n.n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490, in motivazione, §. 6.2) - il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale non può essere considerato come presentato ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen., che, quanto alle sentenze pronunciate in primo grado, si riferisce soltanto a quelle ordinariamente inappellabili in senso oggettivo. Il presente ricorso deve dunque essere considerato come proposto per saltum, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., che, com'è noto, non consente di dedurre, tra l'altro, il vizio di motivazione, disponendo che, in tal caso, il ricorso si converte in appello. 3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione dell'art. 569, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002, dep. 2003, Lombardi, Rv. 223164; Sez. 4, ord. n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447). 3.3. Nel caso di specie, sia pur formalmente impostato per motivi concernenti la violazione della legge penale, il ricorso contesta, all'evidenza, la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere l'ignoranza scusabile della legge penale e pertanto ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti. Trattasi, dunque, di doglianze proponibili soltanto con l'appello, con conseguente necessità di riqualificare in tali termini l'impugnazione proposta. P.Q.M. Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla C