CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 13068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso 17746/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Numero sezionale 923/2022 Numero di raccolta generale 13068/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro temporeData pubblicazione 26/04/2022, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla memoria di costituzione; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, ITER - [OSCURATO:PERSONA]. COOP., [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 376/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre mezzi, nei confronti del Comune di Cagliari, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ancora di [OSCURATO:PERSONA] sul Territorio soc. coop., [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro -, contro la sentenza dell’8 giugno 2015 con cui la Corte d’appello di Cagliari, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha, per quanto qui rileva, condannato ciascuno degli odierni ricorrenti a restituire al Comune di Cagliari la somma di € 94.586,88, regolando le spese di lite. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Numero sezionale 923/2022 2. ― Il Comune di Cagliari resiste con controricorso. Numero di raccolta generale 13068/2022Data pubblicazione 26/04/2022 3. ― Gli altri intimati non spiegano dif ese. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo, svolto da pagina 17 a pagina 21 del ricorso, denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., dell’articolo 345 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., degli articoli 1242 e 1243 c.c. Il secondo mezzo, svolto da pagina 21 a pagina 26, denuncia violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., dell’articolo 345 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., dell’articolo 1243 c.c.. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360, comma 1, numero 3, dell’articolo 91 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è infondato 5.1. ― Sono infondati i primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati. 5.1.1. ― La vicenda oggetto del contendere, negli aspetti che occorre evidenziare per comprendere il significato delle censure, si riassume in ciò, che il Comune ha effettuato una occupazione di urgenza di un fondo con sovrastante edificio, in vista della realizzazione di un opera pubblica, nei confronti, tra l’altro, dei ricorrenti, procedura non esitata nel provvedimento di esproprio, nonostante la irreversibile destinazione del bene ad opera pubblica (una strada), sicché essi hanno agito in giudizio per il risarcimento del danno. Nel corso della lite, effettuato da parte del Comune, nel F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Numero sezionale 923/2022 quadro della procedura espropriativa poi non giunta a compimento, Numero di raccolta generale 13068/2022Data pubblicazione 26/04/2022 il versamento di una somma a titolo di indennità di espropriazione presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, detta somma è stata incassata tra l’altro dagli odierni ricorrenti, sicché il cumulo con essa dell’importo liquidato dal primo giudice ha fatto sì che gli attori percepissero una somma complessiva superiore a quanto ritenuto loro spettante a titolo di complessivo risarcimento del danno, ed è per questo che la Corte d’appello li ha condannati a restituire l’importo non dovuto. 5.1.2. ― Ora, evidenziano i ricorrenti che il Comune aveva chiesto in primo grado riconoscersi «che le somme versate alla Cassa DD.PP., già riscosse in precedenza dagli aventi diritto, sono pienamente idonee a ristorare gli attori del pregiudizio sofferto per la perdita dell’immobile per cui è causa, assolvendo il Comune da ogni contraria pretesa», mentre in appello aveva chiesto «determinare e liquidare secondo giustizia il risarcimento del danno per cui è causa detraendo comunque dal relativo importo le somme depositate dal Comune presso la Cassa DD.PP.… dichiarare comunque tenute e condannare controparte alla restituzione, in favore dell’appellante Comune di Cagliari, delle somme da quest’ultimo medio tempore eventualmente corrisposte, in forza della sentenza di primo grado, in eccedenza». Secondo i ricorrenti, si sarebbe in primo luogo in ciò materializzata la formulazione di una domanda nuova preclusa dall’articolo 345 c.p.c. e, in ogni caso, la Corte d’appello avrebbe violato la disciplina, invocata dai ricorrenti medesimi, della compensazione. È agevole però replicare che nel caso di specie non ricorre alcuna domanda nuova, e la disciplina della compensazione non è richiamata a proposito. 5.1.3. ― Quanto al primo aspetto, quello della novità della domanda, occorre rammentare che la consolidata giurisprudenza di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Numero sezionale 923/2022 questa Corte ha in più occasioni ribadito che il deposito di somma a Numero di raccolta generale 13068/2022Data pubblicazione 26/04/2022 titolo di indennità di espropriazione ed occupazione ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, soltanto nell'ambito di una procedura espropriativa perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà conseguente ad un'occupazione appropriativa o usurpativa: in tal caso, infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente al danneggiato, con detrazione dall'importo dovuto delle sole somme eventualmente già incassate da quest'ultimo, potendo l'espropriante legittimamente chiedere la restituzione di quelle ancora giacenti presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti (Cass. 7 aprile 1997, n. 3003; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3966; Cass. 19 marzo 2004, n. 5560; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22923; Cass. 25 giugno 2020, n. 12616). Il senso dell’affermazione è ben chiaro: il versamento dell’indennità presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti non libera l’ente pubblico che abbia dato corso ad una occupazione appropriativa o usurpativa dall’adempimento dell’obbligazione risarcitoria conseguente al consumarsi dell’illecito, obbligazione che, evidentemente, va adempiuta nei confronti del danneggiato; ma altra cosa, altrettanto evidentemente, è che il danneggiato abbia riscosso presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti l’importo ivi depositato a titolo di indennità, dovendo in tal caso detto importo essere intuitivamente defalcato dall’ammontare del risarcimento dovuto, ad evitare una ingiustificata locupletazione. Di guisa che, in definitiva, come ha affermato la più recente delle pronunce poc’anzi citate, «la detrazione dell'indennità di espropriazione deve essere, pertanto, disposta solo se il corrispondente importo è stato incassato dalla parte danneggiata». F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Numero sezionale 923/2022 Va da sé che il Comune, nel sostenere inizialmente che l’importo Numero di raccolta generale 13068/2022Data pubblicazione 26/04/2022 versato presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti dovesse essere ritenuto integralmente satisfattivo, affermando in seguito, in appello, che il versamento dovesse essere soltanto messo in conto, non ha affatto proposto una domanda nuova, ma ha semplicemente ridotto ― cosa, naturalmente, sempre ammissibile ― un’eccezione di pagamento. Né tantomeno può ravvisarsi una violazione del divieto di nova in appello nella domanda di restituzione dell’importo corrisposto oltre il dovuto, dal momento che detta domanda è rapportata al cumulo dell’importo precedentemente versato con quello corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ed è scontato, pertanto, che la pretesa restitutoria non potesse essere esercitata se non in appello, ivi trovando applicazione il principio secondo cui la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata non costituisce domanda nuova (Cass. 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. 20 gennaio 2015, n. 814; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. 15 marzo 2021, n. 7144). 5.1.4. ― Quant o all’altro aspetto, quello della compensazione, il motivo muove da un errore di prospettiva, giacché nel caso di specie il giudice non ha operato alcuna compensazione, mancando la coesistenza tra due contrapposti debiti, tantomeno risalenti a distinti rapporti giuridici: e cioè, non ha fondamento la tesi dei ricorrenti secondo cui il Comune avrebbe azionato nei loro confronti una domanda di ripetizione di indebito derivante dalla caducazione del titolo che aveva condotto al deposito dell’indennità presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, che essi avevano incassato, mentre ha semplicemente chiesto che l’importo venisse conteggiato nel totale dovuto ai ricorrenti, visto che essi lo avevano appunto incassato, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Numero sezionale 923/2022 chiedendo nient’altro che di ripetere quanto corrisposto oNumero di raccolta generale 13068/2022Data pubblicazione 26/04/2022ltre il dovuto. Con il che cade l’intero ragionamento svolto nel secondo motivo in riferimento al richiamo fatto dalla Corte territoriale all’istituto della compensazione, dovendosi soltanto in proposito correggere la motivazione sensi dell’articolo 384 c.p.c., essendo il dispositivo conforme al diritto. Ne consegue che rimane privo di base giuridica l’intero computo dei rapporti di dare ed avere svolto dal ricorrente, in particolare, a pagina 24-26 del ricorso, sul presupposto che la Corte d’appello avrebbe operato una compensazione giudiziale, applicandovi però erroneamente le regole della compensazione legale: in realtà, la riscossione dell’importo depositato presso [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti ha operato nient’altro che come un pagamento in corso di lite, tale da rimanere del tutto estraneo alla disciplina della compensazione. 5.2. ― Il terzo mezzo è infondato. Con esso i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, li avesse condannati, in solido con [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo, al rimborso delle spese di lite sostenute, in quel grado, da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., nei cui confronti essi non avevano spiegato alcuna domanda, sebbene «il concetto di “soccombenza” non può che presupporre, sempre e comunque, la proposizione di una domanda da parte di un soggetto nei confronti di un altro». L’assunto non può essere condiviso. Sta di fatto che i Viola hanno agito non solo nei confronti del Comune di Cagliari, ma anche di [OSCURATO:PERSONA] - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro -, che ha poi effettuato le chiamate in garanzia impropria delle altre società indicate in apertura, ivi compresa [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.: dopo di che il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17746/2016 Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro -, con statuizione Numero sezionale 923/2022Numero di raccolta generale 13068/2022 divenuta definitiva. Data pubblicazione 26/04/2022 La decisione della Corte d’appello sul riparto delle spese di lite è dunque conforme al principio secondo cui le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante ― il che nel caso di specie non è neppur dedotto ― si riveli palesemente arbitraria (tra le tante Cass.17 settembre 2019, n. 23123). 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, del