Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:F:2012:16
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UNIONE EUROPEA
13 febbraio 2012 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza»
Nella causa F-118/11 R,
avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile
al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis-Kayser e da J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 10 novembre 2011, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare,
la sospensione dell’esecuzione del rigetto della domanda di cui alla lettera del 30 giugno 2011 intesa all’adozione, da parte
della [OSCURATO:PERSONA] europea, di una decisione qualificata dal ricorrente stesso come «inerente l’origine professionale» dell’affezione
che ha comportato il suo collocamento a riposo per invalidità.
Fatti
2
Il ricorrente veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Angola, dal 16 giugno 2000 come funzionario
in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.
3
Il 29 ottobre 2001, all’apertura della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica in provenienza dalla
sede della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, il ricorrente veniva a contatto con una polvere bianca contenente, a suo avviso, tracce
del bacillo dell’antrace.
4
A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo domicilio in Tricase (Italia).
5
Con decisione datata 30 maggio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha collocato il ricorrente a riposo per invalidità e gli ha concesso il
beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione
europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
6
Con sentenza del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F-41/06, il Tribunale ha annullato la decisione del 30 maggio 2005
di collocamento a riposo del ricorrente per invalidità.
7
Con sentenza dell’8 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-20/09 P, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la menzionata
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato la causa al Tribunale. Tale controversia, registrata con numero di ruolo F-41/06 RENV,
è attualmente pendente.
8
Con lettera del 30 giugno 2011, il ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di adottare una decisione qualificata
dallo stesso come «inerente l’origine professionale dell’affezione (…) da cui il [su]o collocamento a riposo» ed ha parimenti
domandato la corresponsione, sino al giorno dell’adozione della decisione richiesta, di una somma giornaliera, il cui importo
sarebbe stato aumentato progressivamente.
9
In assenza di risposta della [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 2 novembre 2011 il ricorrente ha introdotto reclamo ai sensi dell’articolo
90, paragrafo 2, dello Statuto.
10
Nel reclamo il ricorrente chiede, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] adotti, sulla base dell’articolo 78 dello Statuto, una decisione
qualificata dallo stesso come «inerente l’origine professionale dell’affezione (…) da cui il [su]o collocamento a riposo»
e chiede parimenti che la [OSCURATO:PERSONA] gli «elargis[ca] delle somme di denaro (…) per le ragioni, nella misura e con le modalità
indicati nel testo della domanda 30 giugno 2011».
Procedimento e conclusioni delle parti
11
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 10 novembre 2011, il ricorrente chiede, in particolare,
l’annullamento della decisione di rigetto delle domande di cui alla lettera del 30 giugno 2011. Tale causa è stata iscritta
a ruolo del Tribunale con il numero F-118/11.
12
Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione di rigetto, comunque formatasi, parziale o totale, delle domande
di cui alla lettera del 30 giugno 2011;
– adottare ogni altro provvedimento provvisorio che il giudice del procedimento sommario riterrà necessario.
13
[OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire le proprie osservazioni scritte presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre
2011, conclude che il giudice del procedimento sommario voglia:
– respingere le domande del ricorrente in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondate.
In diritto
14
Ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea può, nelle cause sottoposte al suo
esame, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare
altri provvedimenti provvisori necessari.
15
Ai sensi, da un lato, dell’articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo
7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto e, dall’altro, dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura,
il Presidente del Tribunale è competente a concedere i provvedimenti provvisori di cui agli articoli 278 TFUE e 279 TFUE.
16
Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare,
in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del
provvedimento provvisorio richiesto.
17
Secondo costante giurisprudenza, le condizioni relative all’urgenza e alla verosimile fondatezza della domanda del diritto
(fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora una di
esse non sia soddisfatta (ordinanza del Presidente del Tribunale del 3 luglio 2008, Plasa/[OSCURATO:PERSONA], F-52/08 R, punto 21,
e giurisprudenza ivi richiamata). Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere, all’occorrenza, alla ponderazione
degli interessi presenti (ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 febbraio 2011, de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
F-104/10 R, punto 16).
18
Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni
in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di
analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Plasa/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
22, e giurisprudenza ivi richiamata).
19
Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta, prima facie, la condizione relativa all’urgenza.
20
Secondo una consolidata giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno,
ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti
siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi
siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza del Presidente della
Corte del 25 del marzo 1999, Willeme/[OSCURATO:PERSONA], C-65/99 P(R), punto 62; ordinanza del Presidente del Tribunale di primo
grado del 10 settembre 1999, Elkaïm e Mazuel/[OSCURATO:PERSONA], T-173/99 R, punto 25]. Inoltre, spetta alla parte che chiede la
concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire
un danno di tale natura (ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado del 19 dicembre 2002, Esch-Leonhardt e a./BCE,
T-320/02 R, punto 27).
21
Nella specie, il ricorrente non offre alcuna precisazione in ordine alla natura del danno che lamenta. Nella sua domanda di
procedimento sommario, si limita a indicare quanto segue:
«[R]isalta ictu oculi dall’esame di questa domanda di provvedimenti provvisori che, in assenza della piatita sospensione dell’efficacia
esecutiva e dell’esecuzione dell[a decisione di rigetto delle domande di cui alla lettera del 30 giugno 2011], e dell’adozione
da parte di codesto Ecc.mo Tribunale dei provvedimenti provvisori che quest’ultimo riterrà necessari, deriv[erà] al ricorrente
un danno grave ed irreparabile. Basta a questo proposito considerare, inter alia, il gravissimo vulnus derivante al ricorrente
dall’astensione de qua, ed all’uopo pare ultroneo sottolineare che un tale danno è chiaramente non riparabile, senza dubbio
non integralmente ma invero a ben vedere neanche parzialmente, una volta che si sia prodotto».
22
In assenza di qualsivoglia precisazione in ordine alla natura e alla portata del danno asseritamente subito, si deve affermare
che il requisito dell’urgenza non è soddisfatto nella specie.
23
In ogni caso, anche a voler ritenere che il ricorrente, per giustificare che il requisito dell’urgenza sia soddisfatto nel
caso di specie, invochi un danno di carattere economico, risultante dal diniego di adottare una decisione «inerente l’origine
professionale» dell’affezione che ha comportato il suo collocamento a riposo per invalidità – o eventualmente dal diniego
di corrispondergli giornalmente, sino all’adozione di tale decisione, una somma di danaro soggetta ad aumento progressivo
– il giudice del procedimento sommario dovrebbe allora disporre di indicazioni concrete e precise, supportate da documenti
dettagliati, che dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente
risultanti dall’assenza dei provvedimenti richiesti [ordinanza del Presidente del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile
2010, Parlamento/U, T-103/10 P(R), punto 37]. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
24
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente deve essere
respinta, senza che occorra pronunciarsi sul requisito relativo al fumus boni iuris o sulla ponderazione degli interessi presenti.
Sulle spese
25
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza
che pone fine alla causa, vale a dire la sentenza che decide la causa principale (ordinanza del Presidente del Tribunale del
14 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/CESE, F-41/10 R, punto 91).
26
Conseguentemente, occorre riservare la decisione sulle spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori del sig. [OSCURATO:PERSONA] è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 febbraio 2012
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.