CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 84/2025depositata il 06/06/2025, RG 244/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 84/2025,pubblicata il 6 giugno 2025, ha rigettato l’appello proposto dall’Istitutoregionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) contro ladecisione di primo grado del Tribunale di Caltanissetta n. 461/2024 del 12Numero registro generale 25269/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 24048/2026Data pubblicazione 27/07/2026novembre 2024, così confermando il rigetto dell’opposizione avanzatadallo stesso IRSAP avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stessoTribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma dieuro 42.229,23, oltre accessori e spese.Il credito di cui al decreto ingiuntivo è relativo al trattamento di fineservizio maturato dalla Falzone per il periodo di lavoro svolto presso ilConsorzio ASI di Caltanissetta.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’IRSAP sullabase di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 19 della l.r. Sicilia n. 8/2012, in combinato disposto con gli artt.2112 c.c. e 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.2. Il motivo non è fondato.3. E’ noto come il trattamento di fine servizio (TFS) di cui all’art. 13 dellalegge n. 70 del 1975, al pari del trattamento di fine rapporto e di ognialtra indennità comunque denominata, dovuta al lavoratore al terminedella sua attività lavorativa, abbia natura di retribuzione differita confunzione previdenziale e maturi pertanto tempo per tempo durante ilrapporto di lavoro, divenendo però esigibile solo all’atto della cessazionedel rapporto stesso (v. da ultimo Cass., Sez. L, Sentenza n. 6167 del17/03/2026, Sez. L, Sentenza n. 4229 del 25/02/2026, Sez. L, Sentenzan. 3102 del 12/02/2026, richiamando Corte cost. n. 130 del 2023).Ne consegue che, di regola, in caso di cessione d’azienda o ditrasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, l’operare delprincipio di continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. impone chesia il cessionario, al momento della cessazione del rapporto con lui, aNumero registro generale 25269/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 24048/2026Data pubblicazione 27/07/2026dover sostenere l’onere dell’indennità di fine rapporto comunquedenominata.4. Sostiene tuttavia l’IRSAP che l’art. 19 della l.r. n. 8 del 2012 contieneuna deroga a tale principio, del resto consentita dall’art. 31 del d.lgs. n.165 del 2001, il cui incipit fa espressamente salve eventuali disposizionispeciali.A sostegno delle proprie difese il ricorrente richiama il disposto delcomma 8 dell’art. 19, il quale stabilisce: «i rapporti attivi e passivi deisoppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano inapposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale dagarantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali,dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorziosoppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni diliquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui alpresente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanzadell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell’Assessorato regionale dell’economia, ai fini della celereconclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generaledell'Istituto».Ed è poi corroborato dal richiamo all’art. 64 della legge della RegioneSiciliana n. 9 del 2013, che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art.19 e ha stabilito: «1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istitutoregionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentratoai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predettoarticolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7,comma 1 lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, esuccessive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi perle aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestioneseparata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonomaNumero registro generale 25269/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 24048/2026Data pubblicazione 27/07/2026personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui alcomma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n.8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione leparole gestione separata IRSAP. In nessun caso è consentito che lesingole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAPovvero nel bilancio della Regione».5. L’impostazione del ricorrente non può essere però condivisa.Affinché possa ipotizzarsi una deroga all’art. 2112 c.c., con quel che neconsegue in termini di frazionamento dei trattamenti di fine rapporto edell’anzianità, è necessaria una previsione espressa, che nella specie nonricorre.Come evidenziato da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18301 del 25/07/2017, icui principi possono trovare applicazione nella fattispecie in esame, laliquidazione frazionata delle competenze di fine rapporto costituisceun’eccezione, giustificabile solo nelle ipotesi in cui i criteri per ladeterminazione dell'indennità vigenti presso l'ente di provenienza sianopiù favorevoli rispetto a quelli adottati dall'amministrazione didestinazione, «fermo restando che la evenienza, per così dire ordinaria, èquella del calcolo unitario effettuato secondo il regime vigente presso ilsoggetto subentrato nella titolarità del rapporto», imponendosi «unaunitaria considerazione dell'intera anzianità di servizio maturata pressol'ente di provenienza e presso quello di destinazione, non solo ai finidell'acquisizione del diritto bensì anche della determinazionedell'ammontare dell'indennità».In assenza di deroga espressa, vale dunque il principio più volteaffermato da questa Corte, anche a Sezioni unite, sia pure a proposito delsimile istituto dell'indennità premio di fine servizio, della infrazionabilitàdel trattamento, a condizione naturalmente che il rapporto di lavoro siaunitario e prosegua alle dipendenze di un soggetto diverso, senzasoluzione di continuità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24280 del 14/11/2014,Numero registro generale 25269/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 24048/2026Data pubblicazione 27/07/2026Sez. L, Ordinanza n. 5895 del 03/03/2020, Sez. L, Ordinanza n. 28413 del29/09/2022).Nel caso odierno, l’art. 19, comma 8, al pari di altre disposizioni sparsenell’ordinamento, ha l’obiettivo di consentire all’ente subentrante, chepure succeda nei rapporti di lavoro nell’ente disciolto, lo svolgimento dellefunzioni assegnate senza l'ostacolo derivante dall'esistenza di pregressidebiti.Si veda l’art. 6 della legge n. 724 del 1994, in tema di successione delleAziende unità sanitarie locali (AUSL) nelle attribuzioni istituzionali dellesoppresse USL (su cui v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24816 del16/08/2022); o ancora la legge reg. Basilicata n. 38 del 7 agosto 1996,che ha previsto lo scioglimento dell'Ente di [OSCURATO:PERSONA] in Basilicata(ESAB) e l'istituzione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione inAgricoltura (ALSIA), che ne ha ereditato i compiti, il personale già inservizio alla data del 31 dicembre 1996 nonché la titolarità nei rapportisoppresso, rimaste a carico della procedura di liquidazione dell'ESAB e,una volta esaurita, della Regione (su cui v. Cass., Sez. L, Sentenza n.27473 del 19/11/2008).6. Ebbene, in tutte queste ipotesi, almeno con riferimento ai debiticollegati ai rapporti di lavoro, il fatto che questi ultimi proseguano pressoil cessionario implica necessariamente che il concetto di passività debbaessere limitato ai debiti che, al momento della cessione, siano già maturatie divenuti esigibili. Tra le passività che restano a carico della gestioneliquidatoria non possono invece essere compresi i debiti e i crediti il cuimaturare sia legato a un rapporto che continua e la cui esigibilità siadifferita, come quello avente per oggetto il TFS (o la ricostruzione dellacomplessiva carriera a cavaliere tra i due periodi, come nel caso deciso daCass., Sez. L, Ordinanza n. 24816 del 16/08/2022), per il quale tra l’altroNumero registro generale 25269/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 24048/2026Data pubblicazione 27/07/2026il differimento è finalizzato a soddisfare esigenze previdenziali dellavoratore.7. Tale approdo è coerente con quanto questa Corte ha di recenteaffermato a proposito proprio del transito del personale dei Consorzi ASIall’IRSAP, sia pure con riferimento alla pensione integrativa (Cass., Sez. L,Sentenza n. 20963 del 26/07/2024), che trova a sua volta la propria basenell’interpretazione dell’art. 19, comma 8, della legge regionale 8 del 2012fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2016.Tanto la sentenza n. 20963 del 2024 quanto la pronuncia del giudice delleleggi hanno affermato che i trattamenti previdenziali integrativi osostitutivi dovessero intendersi transitati all’IRSAP, anche inconsiderazione del fatto che le operazioni liquidatorie del Consorzio ASI (diMessina in quel caso) si erano chiuse.8. Il ricorso va in conclusione rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, allespese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi