CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura delladetenzione domiciliare concessagli in via provvisoria;ricordato che – atteso il testuale tenore dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene "possono" essere espiate inregime di detenzione domiciliare – è da escludere che l'applicazione di tale misurealternative possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa al contrario sempresubordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito, investito delpotere-dovere di valutare non solo (preliminarmente) la effettiva ricorrenza o meno di una opiù tra le condizioni anzidette, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), lacompatibilità o meno del beneficio con le esigenze di una effettiva espiazione della penainflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest'ultima che sono, al tempo stesso,afflittive, preventive e recuperatorie; finalità che verrebbero evidentemente frustrate se ladetenzione domiciliare, lungi dal costituire una semplice forma di espiazione della pena,adattata, per ragioni umanitarie, a peculiari situazioni di fatto, si trasformasse in una facileoccasione per sfuggire in assoluto alla sanzione o, comunque, per proseguire nell'attuazionedi comportamenti penalmente illeciti;richiamato altresì in principio secondo cui la «Ladetenzionedomiciliareprevista dall'art.47-ter Ord. pen. non deve essere automaticamenterevocatain qualsiasi caso di violazionedelle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta,Rv. 263077);ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguataed esente da vizi logici e giuridici, e ha valorizzato la circostanza che il condannato avevaposto in essere più condotte trasgressive delle prescrizioni aconnessa alla misura, cosìponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revocadella detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che nefruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (inparticolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima delladefinizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010,Rizzo, Rv. 248469);rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere divalutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quantoemerso dalle informazioni dell’Uepe che ha, tuttavia, ritenuto recessive, anche inconsiderazione del fatto che la misura provvisoria era stata concessa non già per graviragioni di salute fisiche o psichiche, bensì per l’età del condannato, che si trattava di misurache, difatti, lo autorizzava a trascorrere la più gran parte della giornata all’esternodell’abitazione e che egli aveva consapevolmente deciso di non recarsi al Csm per il disturbodell’adattamento diagnosticatogli e ciò – ad avviso del Collegio – ben spiega le ragioni delladecisione assunta;ricordato sul punto che se è vero che, per il soggetto che abbia compiuto i settantaanni, l’ordinamento pone una sorta di incompatibilità presunta sicché l'indagine del giudice inordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo statodetentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l'accertamento dellasussistenza di circostanze tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero dacontrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge,mediante la detenzione domiciliare, è altrettanto innegabile che nel caso in esame talicircostanze sono state adeguatamente poste in risalto nel provvedimento impugnato;ritenuto che con dette argomentazioni la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11623/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3228/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36631/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRibunale di sorveglianza di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura delladetenzione domiciliare concessagli in via provvisoria;ricordato che – atteso il testuale tenore dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene "possono" essere espiate inregime di detenzione domiciliare – è da escludere che l'applicazione di tale misurealternative possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa al contrario sempresubordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito, investito delpotere-dovere di valutare non solo (preliminarmente) la effettiva ricorrenza o meno di una opiù tra le condizioni anzidette, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), lacompatibilità o meno del beneficio con le esigenze di una effettiva espiazione della penainflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest'ultima che sono, al tempo stesso,afflittive, preventive e recuperatorie; finalità che verrebbero evidentemente frustrate se ladetenzione domiciliare, lungi dal costituire una semplice forma di espiazione della pena,adattata, per ragioni umanitarie, a peculiari situazioni di fatto, si trasformasse in una facileoccasione per sfuggire in assoluto alla sanzione o, comunque, per proseguire nell'attuazionedi comportamenti penalmente illeciti;richiamato altresì in principio secondo cui la «Ladetenzionedomiciliareprevista dall'art.47-ter Ord. pen. non deve essere automaticamenterevocatain qualsiasi caso di violazionedelle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta,Rv. 263077);ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguataed esente da vizi logici e giuridici, e ha valorizzato la circostanza che il condannato avevaposto in essere più condotte trasgressive delle prescrizioni aconnessa alla misura, cosìponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revocadella detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che nefruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (inparticolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima delladefinizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010,Rizzo, Rv. 248469);rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere divalutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quantoemerso dalle informazioni dell’Uepe che ha, tuttavia, ritenuto recessive, anche inconsiderazione del fatto che la misura provvisoria era stata concessa non già per graviragioni di salute fisiche o psichiche, bensì per l’età del condannato, che si trattava di misurache, difatti, lo autorizzava a trascorrere la più gran parte della giornata all’esternodell’abitazione e che egli aveva consapevolmente deciso di non recarsi al Csm per il disturbodell’adattamento diagnosticatogli e ciò – ad avviso del Collegio – ben spiega le ragioni delladecisione assunta;ricordato sul punto che se è vero che, per il soggetto che abbia compiuto i settantaanni, l’ordinamento pone una sorta di incompatibilità presunta sicché l'indagine del giudice inordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo statodetentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l'accertamento dellasussistenza di circostanze tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero dacontrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge,mediante la detenzione domiciliare, è altrettanto innegabile che nel caso in esame talicircostanze sono state adeguatamente poste in risalto nel provvedimento impugnato;ritenuto che con dette argomentazioni la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.