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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10746/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10.11.2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere per i reati edilizi di cui al capo A) della rubrica perché estinti per prescrizione, ma ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione dei sigilli commesso nel ruolo di custode dell'opera abusiva in sequestro, rideterminando la pena per il delitto residuo in sei mesi di reclusione ed € 133,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale si duole, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rilevando l'incongruità della motivazione, costituita dal munus pubblico ricoperto.

Deduce che la sussistenza di un'aggravante fondata sulla qualifica soggettiva dell'agente non possa configurare una causa ostativa all'applicabilità dell'invocata esimente, che non può essere esclusa a fronte di una fattispecie delittuosa rientrante nei limiti edittali imposti perché così opinando si arriva ad escludere la stessa configurabilità dell'istituto.

Lamenta inoltre il mancato assolvimento all'onere motivazionale che può ritenersi soddisfatto solo allorquando il giudice abbia qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere la particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA] Va in primo luogo rilevato che la genericità della richiesta della causa di non punibilità avanzata con l'atto di appello in cui la difesa si è limitata ad evidenziare la sussistenza di una cornice edittale compatibile con l'applicabilità dell'istituto e la condizione di incensuratezza dell'imputato non imponeva particolari obblighi motivazionale ai giudici del gravame.

Nell'evidenziarsi come il giudizio in ordine alla particolare tenuità dell'offesa, configurante il primo indice-requisito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, postuli una condotta così lieve da porsi al gradino immediatamente successivo a quello dell'irrilevanza penale del fatto, non può ritenersi comunque censurabile l'apprezzamento negativo reso dalla Corte distrettuale che ha in concreto valorizzato sia le modalità della condotta, configurante uno dei due indici- criterio indicati nel primo comma dell'a rt.131 bis cod. pen., costituite dalla veste di custode rivestita dall'imputato e conseguentemente di pubblico ufficiale in ordine all'obbligo di vigilanza sull'immobile conferitogli, sia la pena già irrogata dal primo giudice che, pur assestandosi sul minimo edittale, nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, aveva ritenuto l'equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante.

La conferma da parte dei giudici di appello del trattamento san, ionatorio così determinato costituisce un segno inequivoco del giudizio di di -valore della condotta sub judice, che quand'anche non connotata da gravità, è stata ritenuta ciò nondimeno punibile con valutazione che, in quanto riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di alcuna censura ad opera di questa Corte.

In conclusione, la motivazione r a dalla sentenza impugnata in ordine al diniego della richiesta difensiva non può ritenersi né illogica né carente, avuto riguardo alla complessiva valuLor-2 nergente dalla valutazione del fatto e del coerente trattamento punitivo cietermii.ato in concreto Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determi: - azione della causa di inammissibilità, al versamento da parte di ciascuno di e': ci una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata c - rrie da dispositivo Dichiara inammissibile il ricorso e nldanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s3 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10.11.2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere per i reati edilizi di cui al capo A) della rubrica perché estinti per prescrizione, ma ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione dei sigilli commesso nel ruolo di custode dell'opera abusiva in sequestro, rideterminando la pena per il delitto residuo in sei mesi di reclusione ed € 133,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale si duole, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rilevando l'incongruità della motivazione, costituita dal munus pubblico ricoperto. Deduce che la sussistenza di un'aggravante fondata sulla qualifica soggettiva dell'agente non possa configurare una causa ostativa all'applicabilità dell'invocata esimente, che non può essere esclusa a fronte di una fattispecie delittuosa rientrante nei limiti edittali imposti perché così opinando si arriva ad escludere la stessa configurabilità dell'istituto. Lamenta inoltre il mancato assolvimento all'onere motivazionale che può ritenersi soddisfatto solo allorquando il giudice abbia qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere la particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA] Va in primo luogo rilevato che la genericità della richiesta della causa di non punibilità avanzata con l'atto di appello in cui la difesa si è limitata ad evidenziare la sussistenza di una cornice edittale compatibile con l'applicabilità dell'istituto e la condizione di incensuratezza dell'imputato non imponeva particolari obblighi motivazionale ai giudici del gravame. Nell'evidenziarsi come il giudizio in ordine alla particolare tenuità dell'offesa, configurante il primo indice-requisito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, postuli una condotta così lieve da porsi al gradino immediatamente successivo a quello dell'irrilevanza penale del fatto, non può ritenersi comunque censurabile l'apprezzamento negativo reso dalla Corte distrettuale che ha in concreto valorizzato sia le modalità della condotta, configurante uno dei due indici- criterio indicati nel primo comma dell'a rt.131 bis cod. pen., costituite dalla veste di custode rivestita dall'imputato e conseguentemente di pubblico ufficiale in ordine all'obbligo di vigilanza sull'immobile conferitogli, sia la pena già irrogata dal primo giudice che, pur assestandosi sul minimo edittale, nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, aveva ritenuto l'equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante. La conferma da parte dei giudici di appello del trattamento san, ionatorio così determinato costituisce un segno inequivoco del giudizio di di -valore della condotta sub judice, che quand'anche non connotata da gravità, è stata ritenuta ciò nondimeno punibile con valutazione che, in quanto riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di alcuna censura ad opera di questa Corte. In conclusione, la motivazione r a dalla sentenza impugnata in ordine al diniego della richiesta difensiva non può ritenersi né illogica né carente, avuto riguardo alla complessiva valuLor-2 nergente dalla valutazione del fatto e del coerente trattamento punitivo cietermii.ato in concreto Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determi: - azione della causa di inammissibilità, al versamento da parte di ciascuno di e': ci una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata c - rrie da dispositivo Dichiara inammissibile il ricorso e nldanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s3 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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