Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25510/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite distinti atti di impugnazione a cura dei Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 10 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce il 24 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un solo motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 62 bis in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo e persino illegale. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e mancanza della stessa in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che all'aumento per la recidiva che il Giudice non avrebbe dovuto applicare.

I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata: di conseguenza, la pena è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa, dovendosi evidenziare che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, non tutti i reati riconosciuti sussistenti sono stati riqualificati in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che l'unico motivo non oggetto di formale rinunzia (pagina 10 della sentenza impugnata) attiene alla entità della sanzione irrogata: in conseguenza, in applicazione del principio di diritto puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone e altri, R.V. 271750, e da Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Casl:iglione e altri, R.V. 268696, tutte le questioni diverse dalla misura della pena in senso stretto (con valutazione cioè intraedittale) debbono ritenersi essere state oggetto di rinunzia e pertanto non possono costituire motivo di ricorso di legittimità.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite distinti atti di impugnazione a cura dei Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 10 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce il 24 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un solo motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 62 bis in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo e persino illegale. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e mancanza della stessa in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che all'aumento per la recidiva che il Giudice non avrebbe dovuto applicare. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata: di conseguenza, la pena è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa, dovendosi evidenziare che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, non tutti i reati riconosciuti sussistenti sono stati riqualificati in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che l'unico motivo non oggetto di formale rinunzia (pagina 10 della sentenza impugnata) attiene alla entità della sanzione irrogata: in conseguenza, in applicazione del principio di diritto puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone e altri, R.V. 271750, e da Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Casl:iglione e altri, R.V. 268696, tutte le questioni diverse dalla misura della pena in senso stretto (con valutazione cioè intraedittale) debbono ritenersi essere state oggetto di rinunzia e pertanto non possono costituire motivo di ricorso di legittimità. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 25510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris