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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19449/2026

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[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Pavia ha applicato all'imputato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.220 euro di multa per i reati riuniti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5 secondo periodo d.P.R. 309/90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente di rito e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato sull'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; 1considerato, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Pavia ha applicato all'imputato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.220 euro di multa per i reati riuniti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5 secondo periodo d.P.R. 309/90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente di rito e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato sull'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; 1considerato, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P P.Q.M
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