CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 50467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli del 18 giugno 2023, che - giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto, con riferimento alla misura di prevenzione personale, dalla prima sezione di questa Corte (che, nel contesto, ha disposto altresì annullamento senza rinvio della misura di prevenzione patrimoniale) - ha annullato il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno, emesso dal Tribunale di Napoli il 10 luglio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni due, oltre al versamento della relativa cauzione. L'ufficio requirente ha premesso che il Tribunale di Napoli aveva inquadrato il Candurro nell'alveo della pericolosità qualificata di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 159 del 2011 ma la Corte d'appello, in sede di impugnazione del proposto, aveva ritenuta più consona la sua riconducibilità a quella dell'art. 4 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto Legislativo ed aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione; la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento di tale provvedimento e per quanto d'interesse ai fini del presente scrutinio, aveva sottolineato come: il tribunale di Napoli avesse ritenuto il prevenuto "attratto" nell'area della pericolosità di cui alla lett. a) dell'art. 4 cit., senza confrontarsi adeguatamente con l'esistenza di un provvedimento di archiviazione, pronunciato a favore del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e come non fossero stati individuati elementi informativi diversi ed ulteriori, tali da giustificarne l'assorbimento nel perimetro dell'appartenenza" all'associazione mafiosa; la Corte d'appello, registrata la criticità, ne avesse mutato l'inquadramento nella categoria di cui all'art. 4 lett. b) del D. Lgs. cit., senza tuttavia indicare quale fosse la fattispecie di reato contenuta nell'art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen. tale da consentire il siffatto accostamento (non potendosi in radice configurare un collegamento indiziario agli altri reati previsti dalla lettera della norma, ovvero il delitto di intestazione fittizia, riciclaggio o favoreggiamento reale aggravato dalla finalità mafiosa, oggetto di giudicato assolutorio o di decreto di archiviazione); il riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non potesse ritenersi decisivo, in assenza di idonee specificazioni in ordine alla loro rilevanza, al loro apprezzamento e alla loro tenuta nell'ambito dei (e rispetto ai) procedimenti penali conclusi a favore del proposto con esito liberatorio. 1.11 ricorso ha dedotto un unico motivo - per violazione di legge e motivazione apparente - ed ha sostenuto che la Corte del giudizio di rinvio non si sarebbe confrontata "con le articolate e plurime ragioni del rinvio", omettendo, per un verso, di ricorrere all'esercizio dei poteri officiosi di acquisizioni delle ulteriori informazioni, oggetto della lacuna ravvisata dai giudici di legittimità; omettendo, poi, di approfondire i profili di incidenza del giudicato assolutorio - in relazione ai delitti di cui agli artt. 132 del D. Lgs. n. 385 del 1993, 5 del D. Lgs. n. 143 del 1991 e 12 quinquies della L. n. 356 del 1992 - sul giudizio di prevenzione; omettendo, ancora, di considerare che il "segmento fattuale" oggetto di pronuncia assolutoria potrebbe comunque essere valorizzato ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura di prevenzione, sia pure come elemento "concorrente o minusvalente", integrativo di altri "episodi storici rimasti confermati" o non valutati in ambito penale. La Corte, infine, avrebbe motivato in modo solo apparente a riguardo della impossibilità di inquadrare il soggetto nella categoria della pericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 159 del 2011, pure evocata dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Roma, è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare nel 2015 per associazione per delinquere, contraffazione e vendita di valori bollati, panorama ridimensionato dalla Corte d'appello come non espressivo di una scelta di vita improntata, anche solo in parte, al godimento di proventi delittuosi, anche in assenza di specificazioni circa l'entità dei profitti illeciti e di un loro raffronto con le fonti di guadagno lecite, ritenute in atti "non trascurabili". Tali enunciati non terrebbero conto delle evidenze rimarcate dal decreto del Tribunale di Napoli, che - al contrario - ha sottolineato che il fenomeno illustrato dall'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rivela un collaudato ed organizzato commercio di marche da bollo false, operante da tempo antecedente all'inizio delle indagini e di spiccata gravità anche in relazione al danno economico provocato all'Erario; non valuterebbero, infine, i precedenti penali del Candurro - per spendita di monete false e ricettazione di un assegno, reati della stessa indole dei quelli dei quali avrebbe riferito il collaborante Mazza - né l'impianto della motivazione del decreto del Tribunale con riferimento alla considerevole sproporzione tra redditi leciti ed incrementi patrimoniali ingiustificati, già oggetto della misura di prevenzione patrimoniale. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 3.In data 23 ottobre 2023 il difensore del proposto ha fatto pervenire memoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. \y 1.L'articolazione del motivo di ricorso "maschera" una doglianza complessivamente volta a censurare la motivazione della sentenza attraverso il richiamo del vizio di violazione di legge, al quale solo le impugnazioni in materia di misure di prevenzione possono essere ancorate. Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell'alveo della violazione di legge soltanto nei casi di "assenza totale" o di c.d. mera "apparenza" di essa. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa; Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Tale principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni di tale d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge - esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità intrinseca, ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito. 2.Ebbene, a riguardo del preteso, mancato esercizio del potere di acquisizione di ufficio di indici rivelatori ed elementi tali da integrare la piattaforma indiziaria ritenuta insufficiente dal provvedimento di annullamento della Corte di Cassazione, la genericità della censura - che non chiarisce quali profili di approfondimento avrebbero potuto essere percorsi, in assenza, peraltro, di mirate richieste o di concrete indicazioni del pubblico ministero - non consente di infirmare il giudizio della Corte territoriale, che ha razionalmente esplicitato, in armonìa con i rilievi mossi dalla sentenza della prima sezione di questa Corte, che "l'accusa non ha fornito alcun ulteriore contributo conoscitivo, né di tipo documentale né dichiarativo, e neppure sono state sollecitate integrazioni istruttorie o acquisizioni utili a colmare il vuoto probatorio segnalato dalla sentenza di annullamento". L'impossibilità di esigere, dalla Corte del rinvio, incursioni vagamente esplorative si riverbera sulla solidità della seconda ragione del motivo d'impugnazione, alla quale il decreto impugnato ha replicato, con enunciati non illogici, che il Candurro è stato assolto con sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste, dalle accuse del proc. penale n. 30130/01, riguardante i reati di esercizio abusivo di attività finanziaria e di trasferimento fraudolento di valori; che le giustificazioni fornite dal proposto, nell'ambito di quel procedimento, non sempre sono state ritenute incoerenti dai giudici di merito e che "gli elementi di fatto" così cristallizzati non sono stati corroborati da altre vicende storiche tali da rivalutarne la portata nella prospettiva di applicazione della misura di prevenzione. E miglior sorte non può incontrare l'ulteriore profilo di doglianza, che - sulla scorta dell'andamento del procedimento penale nel quale Candurro è stato raggiunto da un'ordinanza di misura cautelare per reato associativo, contraffazione e spendita di valori di bollo - focalizza l'attenzione sulla praticabilità di una scelta differente da quella della pericolosità qualificata a fondamento dell'irrogazione della misura - rispondente agli elementi che connotano un'esistenza tendenzialmente votata ai proventi di natura delittuosa, di cui all'art. 1 lett. b) del citato D.Lgs. - perché il tessuto motivazionale del provvedimento ha declinato le ragioni che non consentono di apprezzarne la configurabilità, ovvero la complessiva valenza inconducente ai fini del giudizio di abitualità del ricorso ai profitti delittuosi, la indeterminatezza del dato della sproporzione tra proventi illeciti e redditi regolari, la genericità delle dichiarazioni del collaboratore Mazza, la cui valutazione è rimasta confinata ai procedimenti penali conclusi con l'archiviazione o il proscioglimento del proposto; ed a fronte delle conclusioni così rassegnate, il motivo di ricorso ha offerto una rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata ad indebolire forza persuasiva all'ordito argomentativo contenuto nel decreto impugnato, comunque nel complesso sufficiente ad illustrarne la rat