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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18711/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che censura la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità sulla base delle dichiarazioni spontanee rese, nella immediatezza del fatto, da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto utilizzabili ed efficaci, oltre che genuine, tali dichiarazioni, in quanto spontaneamente rese da [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); deve comunque rilevarsi che il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza, in quanto la conformità verticale di giudizio sulla responsabilità per il fatto ascritto fonda principalmente sul compossesso di arnesi atti allo scasso, senza che l'imputato abbia ritenuto di offrire giustificazioni al proprio possesso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il delitto in questione sulla base della consapevole disponibilità concreta ed immediata da parte degli imputati di chiavi alterate e grimaldelli (cfr. pag. 3); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che censura la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità sulla base delle dichiarazioni spontanee rese, nella immediatezza del fatto, da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto utilizzabili ed efficaci, oltre che genuine, tali dichiarazioni, in quanto spontaneamente rese da [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); deve comunque rilevarsi che il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza, in quanto la conformità verticale di giudizio sulla responsabilità per il fatto ascritto fonda principalmente sul compossesso di arnesi atti allo scasso, senza che l'imputato abbia ritenuto di offrire giustificazioni al proprio possesso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il delitto in questione sulla base della consapevole disponibilità concreta ed immediata da parte degli imputati di chiavi alterate e grimaldelli (cfr. pag. 3); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris