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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 02668/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita l4,relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ico2Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo p3kQe il difs-i zre FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 27.1.2017, D aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di amministratore di fatto e di liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA] S.rI.", dichiarata fallita il 27.11.2009, con sentenza del tribunale di Roma, applicava al Rende la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; rideterminava, altresì, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall., in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in quanto la corte territoriale è giunta ad affermare la penale responsabilità del Rende, sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore fallimentare, non utilizzabili, ostandovi il combinato disposto degli artt. 63, co. 1, e 220, norme di coordinamento del codice di rito; 2) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha proceduto a una valutazione inadeguata delle risultanze processuali, non considerando che tutte le scritture contabili, sino al 2006, anno di cessazione delle attività della "[OSCURATO:SOCIETA].", erano state regolarmente depositate.

3. Con requisitoria scritta del 18.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo de ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, posto che, come chiarito dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p.„ che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att., c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale: cfr. Cass., Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584).

6. Quanto alla seconda censura, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Ciò a fronte di una congrua motivazione con cui la corte territoriale ha evidenziato come sia risultata del tutto mancante la documentazione contabile relativa agi ultimi tre anni di vita della società, con la conseguenza che la lacunosa documentazione non ha consentito al curatore la ricostruzione degli ultimi anni di vita societaria, senza che possa avere rilevo la circostanza dedotta dall'imputato che negli ultimi anni di vita la fallita non fosse operativa, in quanto l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili vige fino alla cessazione della società, formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr. p. 2).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i'('[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] sore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita l4,relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ico2Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo p3kQe il difs-i zre FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 27.1.2017, D aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di amministratore di fatto e di liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA] S.rI.", dichiarata fallita il 27.11.2009, con sentenza del tribunale di Roma, applicava al Rende la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; rideterminava, altresì, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall., in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in quanto la corte territoriale è giunta ad affermare la penale responsabilità del Rende, sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore fallimentare, non utilizzabili, ostandovi il combinato disposto degli artt. 63, co. 1, e 220, norme di coordinamento del codice di rito; 2) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha proceduto a una valutazione inadeguata delle risultanze processuali, non considerando che tutte le scritture contabili, sino al 2006, anno di cessazione delle attività della "[OSCURATO:SOCIETA].", erano state regolarmente depositate. 3. Con requisitoria scritta del 18.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo de ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, posto che, come chiarito dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p.„ che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att., c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale: cfr. Cass., Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584). 6. Quanto alla seconda censura, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ciò a fronte di una congrua motivazione con cui la corte territoriale ha evidenziato come sia risultata del tutto mancante la documentazione contabile relativa agi ultimi tre anni di vita della società, con la conseguenza che la lacunosa documentazione non ha consentito al curatore la ricostruzione degli ultimi anni di vita societaria, senza che possa avere rilevo la circostanza dedotta dall'imputato che negli ultimi anni di vita la fallita non fosse operativa, in quanto l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili vige fino alla cessazione della società, formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr. p. 2). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i'('[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] sore
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