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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04670/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che la Corte di appello di Bari ha ritenuto pienamente raggiunta la prova circa la penale responsabilità dell’odierno ricorrente, il quale, ricevuto il veicolo dalla Urbano per procedere con la riparazione dietro compenso, ha apposto le relative targhe ad un veicolo identico provento di furto (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che la Corte di appello di Bari ha ritenuto pienamente raggiunta la prova circa la penale responsabilità dell’odierno ricorrente, il quale, ricevuto il veicolo dalla Urbano per procedere con la riparazione dietro compenso, ha apposto le relative targhe ad un veicolo identico provento di furto (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere est