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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20982/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/0911985 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto n& ricorso è manifestamente infondato, perché meramente enunciativo di una doglianza relativa ad un ipotizzato vizio di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, sotto il profilo di una contraddittorietà della parte motiva con il dispositivo, sulla quale si è puntualmente pronunciata la sentenza impugnata (pag. 4), escludendo qualsiasi contraddizione e rilevando, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, la presenza di un mero errore materiale legato alla contestuale assoluzione - ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - dal reato di cui all'art. 341- bis cod. pen., laddove la richiamata motivazione della prima pronuncia ha chiaramente affermato la penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato (unitariamente contestato nel capo B) di cui all'art. 337 cod. pen.: argomenti, quelli indicati dalla Corte distrettuale, sui quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi criticamente, reiterando finanche in questa Sede la medesima obiezione già esaustivamente confutata dalla Corte d'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/0911985 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto n& ricorso è manifestamente infondato, perché meramente enunciativo di una doglianza relativa ad un ipotizzato vizio di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, sotto il profilo di una contraddittorietà della parte motiva con il dispositivo, sulla quale si è puntualmente pronunciata la sentenza impugnata (pag. 4), escludendo qualsiasi contraddizione e rilevando, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, la presenza di un mero errore materiale legato alla contestuale assoluzione - ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - dal reato di cui all'art. 341- bis cod. pen., laddove la richiamata motivazione della prima pronuncia ha chiaramente affermato la penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato (unitariamente contestato nel capo B) di cui all'art. 337 cod. pen.: argomenti, quelli indicati dalla Corte distrettuale, sui quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi criticamente, reiterando finanche in questa Sede la medesima obiezione già esaustivamente confutata dalla Corte d'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris