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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 04318/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fattorposto che sono stati rinvenuti n.7 panetti di hashish da cui è possibile ricavare 12.320 dosi singole medie, e la somma di euro 1680,00ral precedente penale specifico d e all'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti, sicchè ha ritenuto congrua la pena determinata dl giudice di primo grado.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fattorposto che sono stati rinvenuti n.7 panetti di hashish da cui è possibile ricavare 12.320 dosi singole medie, e la somma di euro 1680,00ral precedente penale specifico d e all'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti, sicchè ha ritenuto congrua la pena determinata dl giudice di primo grado. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 04318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris