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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 25636/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 26 marzo 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose e dall'avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa.

Con sentenza emessa il 22 gennaio 2025, la Corte di appello di Lecce, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al Giannetta - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti all'applicazione dell'aggravante dall'avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa - la pena da lui concordata con il Procuratore generale, previa esclusione della circostanza prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare l'eventuale insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza.

Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26 marzo 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose e dall'avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa. Con sentenza emessa il 22 gennaio 2025, la Corte di appello di Lecce, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al Giannetta - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti all'applicazione dell'aggravante dall'avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa - la pena da lui concordata con il Procuratore generale, previa esclusione della circostanza prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare l'eventuale insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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