CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etosa-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.),[OSCURATO:PERSONA] 2, Procura della Repubblica diBenevento-intimati-Numero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1303/2024 depositatail 22/03/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] GeneraliStanislao [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’inammissibilità del ricorso con l'affermazione del principio di diritto dicui alla memoria;udito per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. — Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Napoli rigettò ilreclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]2 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione(di seguito AV2) – con l’intervento adesivo volontario del ConsorzioSmaltimento [OSCURATO:PERSONA] 2 (di seguito Consorzio Av2) che ne deteneval’80% del capitale – contro la sentenza del 4.2.2016 con cui il Tribunale diBenevento aveva dichiarato il suo fallimento, su ricorso ex art. 6 l. fall. delcreditore [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.1.1. — Dei tre motivi di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]2, questaCorte, con ordinanza n. 6323 del 2.3.2023, accolse il primo, per violazionedel principio del contraddittorio (in quanto la notificazione ex art. 15 l.fall.aveva avuto ad oggetto solo il decreto di convocazione e non anche il ricorsoex art. 6 l.fall.) e, dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa difallimento, cassò la sentenza della Corte d’appello di Napoli e dispose ilrinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, ai sensi degli artt.383, comma 3, e 354, comma 1, c.p.c.1.2. — Con ricorso del 18.5.2023 il curatore fallimentare ha riassunto ilgiudizio nei confronti di AV2 (che, costituendosi, ne ha eccepitopreliminarmente il difetto di legittimazione attiva), nonché del creditoreistante [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi solo in data 10.7.2023) e del pubblicoministero.Numero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/20261.3. — Con decreto del 2.11.2023 il Tribunale di Benevento, esclusal’efficacia sanante della costituzione tardiva del creditore istante(intervenuta oltre il termine trimestrale ex art. 392 c.p.c., decorrente dallapubblicazione dell’ordinanza di cassazione con rinvio), ha dichiarato estintoil giudizio, per l’inammissibilità della sua riassunzione da parte del curatoredi un Fallimento definitivamente caducato (e perciò cessato dalla carica),evidenziando la diversità rispetto all’ipotesi dell’impugnazione della revocadella sentenza di fallimento (ove gli effetti non si stabilizzano sino alladefinitività della pronuncia), stante la regressione alla fase antecedentel’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale ha altresì esclusol’applicabilità della disciplina generale sull’insolvenza degli imprenditoricommerciali (ove mai tale potesse qualificarsi la debitrice), poiché «la leggespeciale (art. 12, d.l. 195/2009, conv. con modif. dalla l. 26/2010) prevedeuna procedura amministrativa di liquidazione dei consorzi campani digestione dei rifiuti, entro cui si collocano le società quale la resistente, coneffetti altresì sulle società consorziate».1.3. — Contro la declaratoria di improcedibilità ed estinzione delgiudizio, il curatore fallimentare ha proposto reclamo ex art. 22 l. fall.,chiedendo la rimessione della causa innanzi al tribunale per la dichiarazionefallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.1.4. — La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe,ha rigettato il reclamo, osservando che: i) la Corte di cassazione, constatuizione definitiva in quanto non ulteriormente impugnabile, haaffermato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazionedel contraddittorio (irrituale convocazione del debitore in camera diconsiglio), con conseguente venir meno della sentenza, cessazione dellefunzioni del curatore fallimentare e ritorno in bonis della società; ii) ilprocedimento è stato quindi rimesso al primo giudice, ad una fase in cui leparti erano solo il creditore ricorrente e la società in bonis, in quanto ladeclaratoria di fallimento non era ancora intervenuta; iii) non si è trattatodi un ordinario rinvio cd. proprio o prosecutorio, quanto invece di un rinviocd. improprio o restitutorio al primo giudice, per effetto di un error inNumero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/2026procedendo, tale da fare regredire il procedimento fino alla fase in cui si eraverificato il vizio; iv) pertanto le “parti” di tale nuova fase prefallimentarenon potevano che essere quelle originarie, con esclusione del curatorefallimentare, oramai cessato dalle funzioni.2. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha propostoricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. affidato adue motivi, illustrato da memoria, cui [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.p.a.) inliquidazione e il Consorzio smaltimento rifiuti AV2 hanno resistito con unicocontroricorso, parimenti illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 392, 393 e 394 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1e 15 l. fall., in quanto la corte d’appello, con provvedimento “abnorme”,avrebbe (come il tribunale) «disposto l’estinzione del giudizio» a causa deldifetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare a riassumerlo, sulpresupposto che la caducazione della sentenza di fallimento (e degli organicon essa nominati), per effetto dell’ordinanza della Corte di cassazione,fosse stata istantanea e definitiva, mentre il passaggio in giudicato dellapronuncia sarebbe potuto derivare «soltanto dalla mancata riassunzione e/oerrata riassunzione del giudizio di rinvio», il quale nella specie era statoinvece tempestivamente riassunto dal curatore.Aggiunge il ricorrente che, all’esito del giudizio dinanzi alla Corte dicassazione (fase rescindente), si svolge, su impulso della parte interessata,un'ulteriore fase del processo di merito (fase rescissoria), destinata aconcludersi con una nuova sentenza, resa in ottemperanza al dictum dellaCassazione. In tale giudizio di rinvio in funzione prosecutoria del processooriginario – che, in quanto disciplinato nella stessa Sezione III del Capodedicato al ricorso per Cassazione, dovrebbe qualificarsi come «parteintegrante del giudizio di Cassazione» – le parti conserverebbero «la stessaposizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso conla sentenza cassata» (art. 394 c.p.c.).Numero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/2026Non sussisterebbe allora il difetto di legittimazione del curatore ariassumere il giudizio, allo stesso modo che «è ammissibile il ricorso percassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza di revocadella dichiarazione di fallimento, non essendo configurabile una carenza dilegittimazione del curatore, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimentoe la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento vienemeno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato dellasentenza di revoca» (Cass. 4632/2009).2.2. — Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, 6, 10 e 15 l. fall. - mancata conformazione all’ordinanza diremissione della Corte”, in quanto la Corte d’appello «sarebbe dovutaentrare nel merito della valutazione rimessa dalla Corte di cassazionenell’ordinanza di rinvio, concernente la fallibilità della AV2 EcosistemaS.p.a.», accertando che quest’ultima, in quanto soggetta allo statutodell’imprenditore commerciale, è un debitore fallibile «e tale resterebbeanche qualora fosse (e così non è) una società in house providing».Nel prosieguo del motivo il ricorrente critica in realtà le statuizioni delTribunale di Benevento in ordine alla applicabilità della legge regionale n.26/2010 e tratta poi della sussistenza dello stato di insolvenza e degliulteriori requisiti della dichiarazione di fallimento di AV2.Elementi, questi, sui quali, va subito detto, la Corte d’appello non si èpronunciata.3. — Ritiene il Collegio che l’odierno ricorso straordinario per cassazionesia inammissibile, con conseguente superfluità dell’esame dei singoli motivi.3.1. — A seguito della pronuncia di questa Corte (ordinanza n. 6323 del2023) – che ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, perviolazione del contraddittorio e disposto il rinvio della causa direttamente algiudice di primo grado – il giudizio è stato retrocesso allo stadio inizialedell’istruttoria prefallimentare propria del procedimento per dichiarazione difallimento, disciplinato dall’art. 15 l. fall.Numero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/20263.2. — Si è trattato non già di un rinvio cd. prosecutorio (o proprio) exart. 383, comma 1, c.p.c. (cassazione con rinvio) – come nel caso in cui lasentenza della corte d’appello resa in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. vengacassata con rinvio allo stesso giudice d’appello, in diversa composizione –bensì di un rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c.(rinvio al giudice di primo grado per nullità del giudizio), in cui il processo,a causa della rilevata nullità per violazione del contraddittorio, deve appuntoricominciare daccapo dinanzi al tribunale, per il combinato disposto degliartt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., ai fini della valutazione della sussistenzao meno dei presupposti per addivenire ad una nuova declaratoria difallimento, diversa e autonoma rispetto a quella precedente, avente quindi,se del caso, efficacia ex nunc.3.3. — Non rileva che la decisione della nuova fase rescissoria sia stataassunta in rito (estinzione del giudizio per difetto di rituale e tempestivariassunzione ex art. 392 c.p.c. da parte del soggetto legittimato) piuttostoche nel merito; in ogni caso si è trattato di un procedimento disciplinatodall’art. 15 l. fall. il cui esito non poteva che essere soggetto ad uno dei duerimedi tipicamente previsti dall’ordinamento concorsuale: il reclamo ex art.18 l. fall., in caso di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento;ovvero il reclamo ex art. 22 l. fall., in caso contrario, a prescindere dalleragioni (di rito o di merito) che abbiano condotto al rigetto del ricorso perla dichiarazione di fallimento.Con la sola peculiarità che l’art. 22 l. fall. contempla tra i soggetti legittimatialla proposizione del reclamo «il creditore ricorrente o il pubblico ministero»– essendo questa, per vero, l’ipotesi ordinaria – senza tener contodell’eventualità straordinaria, verificatasi nella specie, di un rinvio cd.restitutorio, tale da comportare la ripresa ab imis del processo, di modo chein esso anche il curatore fallimentare possa trovarsi nella condizione di volerimpugnare una decisione ritenuta a sé sfavorevole, come appunto quella didifetto di legittimazione attiva alla riassunzione del processo.E infatti, la curatela fallimentare ha proposto proprio un “reclamo ex art. 22l. fall.”, che la Corte d’appello di Napoli ha deciso come tale, sebbene conNumero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/2026sentenza, piuttosto che con decreto (come prevede l’art. 22, comma 2, l.fall.), ma senza che ciò comporti conseguenze di rilievo.3.4. — Ciò che conta, infatti, è il tipo di giudizio nel quale vienepronunciato il provvedimento, a prescindere dalla veste formale in cui essosia adottato; e dunque la decisione negativa di un reclamo ex art. 22 l.fall.,per quanto adottata in forma di sentenza, non diviene per ciò solo soggettaa ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendopiuttosto guardarsi alla sostanza del suo contenuto, nel caso di specieconfermativo di un arresto del procedimento ex art. 15 l. fall., benché perragioni di rito e non di merito.4. — Una volta appurato che di reclamo ex art. 22 l.fall. si tratta, nonpuò che richiamarsi il consolidato indirizzo nomofilattico in base al quale «ildecreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo confermain sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato,trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoriasu diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di undiverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesimaistanza» (Cass. Sez. U., 26181/2006; Cass. 8360/2025, 15806/2021,5069/2017, 20297/2015, 6683/2015, 19446/2011, 25818/2010,21834/2009).Si è detto infatti che il provvedimento di rigetto (per qualsiasi ragione) delricorso per dichiarazione di fallimento non configura una preclusione da cosagiudicata, «bensì una mera preclusione di fatto in ordine al credito fattovalere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore e allo stato diinsolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarareil fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diversocreditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma nondedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanzadello stesso creditore» (Cass. 8360/2025, 7350/2023, 16411/2018,23478/2011).5. — Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condannaalle spese, liquidate in dispositivo.Numero registro generale 9815/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 10708/2026Data pubblicazione 22/04/20266. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]