CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 21516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Frosinone ha respinto l'istanza avanzata da Di SILVIO Ferdinando tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che non può ravvisarsi continuazione tra i reati per cui è intervenuta la condanna in quanto tali reati non sono fra loro legati da un disegno criminoso unitario, in virtù del fatto che per l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto spinta di circostanze occasionali più o meno collegate tra loro ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, né con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - Di SILVIO Ferdinando deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente D E PO T A.