CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 07683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26970-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona de legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 790//2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che - La parte contribuente proponeva ricorsd, avverso: avviso di liquidazione per IVA del 2005; cartella di pagamento relativa ad IRPEF per 2003 e 2004; avviso di accertamento relativo ad IRPEF e addizionale regionale per il 2007; avviso di accertamento relativo ad IRPEF e addizionale regionale per il 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva ricorse della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello in quanto la costituzione in giudizio dell'appellente deve avvenire entro 30 giorni dalla spedizione del ricorso e non dalla ricezione dello stesso. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso; con ordinanza interlocutoria n. 3009 del 31 gennaio 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; con nota di deposito del 7 maggio 2019 la parte contribuente depositava copia delle domande di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione agli atti oggetto del presente giudizio. Considerato che Ric. 2017 n. 26970 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli art. 156 cod. proc. civ. e 2699 cod. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il deposito dell'avviso di ricevimento non possa tener luogo della ricevuta di spedizione. Con nota di deposito del 7 maggio 2019 la parte contribuente depositava copia delle domande di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 in quanto l'istanza di definizione agevolata riguarda diverse controversie, riunite poi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Per una di esse tuttavia, relativa alla cartella n. 34 2012 00153470 83 (2004), il condono è stato oggetto di diniego, trattandosi di atto di mera riscossione, in quanto derivante dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito di sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 721/07/2011, e l'atto di diniego, regolarmente notificato, non risulta essere stato opposto. Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere solo parziale, relativamente agli altri atti per i quali non è stato emesso il diniego di condono. Deve quindi esaminarsi il merito del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) e non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni Tic. 2017 n. 26970 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- Ar dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza): Cass. S.U. n. 13452 del 2017. Nella specie, dall'avviso di ricevimento, riprodotto nel corpo del ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, risulta che l'appello è stato spedito 1'8 aprile 2014, come pure rilevato dalla sentenza impugnata, e ricevuto il 9 aprile 2014, cosicchè la costituzione in giudizio dell'Ufficio è stata tempestiva, essendo avvenuta il 24 aprile 2014. Va pertanto dichiarata l'estinzione solo parziale (in quanto, come detto, relativamente alla cartella n. 34 2012 00153470 83, per IRPEF del 2004, è intervenuto diniego di condono ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, come comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 32180/20 notificato il 10 giugno 2020) del processo per cessata materia del contendere. h 4 Per quanto riguarda le cartellé per le quali è intervenuta estinzione del /)>!, processo con cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto" (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 6-5, ord., 30 dicembre 2021, n. 41966). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativamente alla cartella n. 34 2012 00153470 83 (2004), il ricorso dell'Agenzia delle entrate Ric. 2017 n. 26970 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara parzialmente estinto il processo per cessazione della materia del contendere relativamente agli atti per i quali non è intervenuto diniego di definizione agevolata; accoglie per il resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del