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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06849/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25938_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma il 24 noVembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25938_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 noVembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore
Sentenza Cassazione n. 06849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris