CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 07845/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23766/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 884/2020 dep ositata il 05/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con azione di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato a proprio nome il 10 - 5 - 2005, avente a oggetto una bacinella per uso domestico contraddistinta dal marchio “[OSCURATO:PERSONA]”. Dedusse che il carattere individualizzate del prodotto era dato dalle linee, dai contorni e dalle forme della bacinella e dalla presenza di due manici che, in posizione abbassata di non uso, si adagiavano lungo il bordo perimetrale superiore dando un effetto innovativo di linearità, ordine e pulizia. Affermò che lacontraffazione era stata realizzata dalla convenuta mediante la commercializzazione di un analogo modello di bacinella avente codice a barre 8027501373596. Formulò domande di concorrenza sleale per imitazione servile, inibitoria, ritiro dal commercioe risarcimento dei danni. Costituitosi il contradditorio con la convenuta e la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che alla prima aveva concesso la distribuzione e commercializzazione del prodotto, l’adito tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della riconvenzionale della terza chiamata, dichiarò la nullità della registrazione del disegno o modello comunitario vantato dall’attrice, rigettando tutte le altre domande. La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Bari su gravame della Stefanplast. La corte d’appello, respinta la domanda di nullità della registrazione del disegno o modello comunitario, ne ha accertato la contraffazione da parte di entrambe le società convenute , mediante la commercializzazione del modello di bacinella sopra detto; ha quindi inibito la fabbricazione, il commercio e l’uso di tale bacinella e ne ha disposto il ritiro dal commercio anche mediante richiamo nei c onfronti di terzi, imponendo penali in caso di mancata esecuzione; ha infine in tal guisa accertato il compimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e ha condannato entrambe le società - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -al risarcimento dei danni. Contro la sentenza, depositata il 5-6-2020 e notificata il 9-6-2020, le due società soccombenti hanno propostodistinti ricorsi . LaStefanplast ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.– I ricorsi sono stati riuniti per connessione. II. - Quello della società [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. Col primo di questi è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per l’acquisizione di un documento nuovo in appello, avvenuta in difetto dei presupposti di legge e comunque in difetto di motivazione. Col secondo l’omesso esame di fatto decisivo sotto il profilo del travisamento della c.t.u. posta a base della decisione.Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost., 2697 cod. civ., 115, 116 e 132 cod. proc. civ. con riferimento all’affermazione della corte territoriale circa la necessità di avere riscontri rispetto alla prova testimoniale diretta. Si addebita alla sentenza di aver parcellizzato la valutazione della prova testimoniale mediante una motivazione perplessa e contraddittoria quanto alla conclusione circa l’inidoneità della prova a dimostrare l’ anteriore diffusione delprodotto tra gli operatori del settore. Col quarto motivo viene denunziato l’omesso esame di fatto decisivo in relazione al travisamento della prova documentale e di quella testimoniale, quanto al dato della diffusione del prodotto medesimo tra gli operatori dello specifico settore. Col quinto e col sesto motivo sono rispettivamente dedotti: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 25 e 96 del Regolamento (CE) n. 6/2002, degli artt. 1, 6, 12, 21, 22, 106 della legge aut. e degli artt. 32, 33, 34, 43 e 44 c.p.i. , sul rilievo che la sentenza per non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dalla circostanza che la registrazione del modello di bacinella della Stefanplast era avvenuta successivamente alla commissione avente a oggetto la realizzazione dei disegni riguardanti la bacinella di [OSCURATO:PERSONA], e per avere invece affermato che dal riconoscimento di validità del modello di bacinella di parte attrice si sarebbe dovuta presumere la sussistenza, nel relativo disegno o modello, dei requisiti di novità e carattere distintivo; (ii) l’omesso esame difatto decisivo a proposito dei requisiti di novità e carattere individuale del modello rivendicato dall’attrice, in relazione ai rapporti tra i diritti dell’autore del disegno e quelli derivanti dalla registrazione; questo perché il carattere della bacinella di Stefanplast era integrato da una semplice forma ellittica, consueta nel settore, salva l’esistenza di manici, da intendere , però, come semplici elementi atti a svolgere una funzione tecnica.III. –Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] (ricorso successivo) è a sua volta affidato a quattro motivi,esattamente sovrapponibili a quelli sopra indicati, dal secondo al sesto,del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a ttiene alla statuizione con la quale la corte d’appello ne ha riconosciuto esistente la legittimazione passiva accanto a quella della società [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che ciò sarebbe stato fatto mediante irrituale acquisizione del documento n. 30 di Stefanplast, in violazione dell’art.345 cod. proc. civ., e comunque in mancanza di motivazione dei relativi presupposti. V. -Il motivo è infondato. La corte territoriale ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] era risultata comodatariadel ramo d’azienda di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che in tale veste aveva provveduto a utilizzare il modello di bacinella contestato, distribuendolo al pubblico e commercializzandolo . Ne ha quindi ritenuto la legittimazione passiva sostanziale quanto all’azione reale di tutela della privativa vantata dall’attrice e quanto all’azione personale a tutela della concorrenza, giacché l’illecito è suscettibile di essere imputato sia al produttore che a qualunque altro soggetto che abbia utilizzato o detenuto il prodotto a scopo di commercializzazione. L’assunto costituisce fedele rappresentazione del criterio di legge ed è in linea con l’orientamento di questa Corte. Secondo l’art. 41del c.p.i. l qualora sussista la contraffazione del modello, la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile (v. Cass. Sez. 1n. 8944-20). Posto che il relativo accertamento è sempre rimesso al giudice del merito è decisivo osservare che l a corte d’appello ha attestato che le due società erano riconducibili alla medesima famiglia Scatigna - cosa che peraltro può dirsi pacifica non fosse altro perché non oggetto di ulteriore contestazione; e da tanto ha desunto il coordinamento operativo ed economico tra le rispettive attività. La produzione in appello del doc. 30è stata ammessa in funzione dell’art. 345 cod. proc. civ.,in quanto “documento idoneo a dimostrare l’attualità del rapporto di distribuzione commerciale tra le due società alla data del 21-5-2018”. Ciò al fine di dedurne “l’attualità del pericolo di prosecuzione dell’attività lesiva”, visto che l’interrelazione tra le due società era stata comunque dimostrata in base a fatti diversi, in relazione ai quali non v’è censura in questa sede. Ne deriva che la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.non ricorre, perché dal testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012, la produzione è consentita ove si tratti di documenti che la parte non abbia potuto produrre in primo grado per causa non imputabile. La condizione è stata ritenuta implicita, e giustamente , visto che il documento era per l’appunto finalizzato a dar prova di una condotta proseguita dopo la sentenza di primo grado, resa dal tribunale di Bari il 22-11-2017. VI. - Il secondo motivo assume che la corte territoriale avrebbe travisato l’informazione probatoria es tratta dalla c.t.u., dalla quale invece si sarebbe dovuta dedurre l’inesistenza dell’attualità del pericolo di prosecuzione dell’attività di essa ricorrente, asseritamente lesiva dei diritti fatti vale in giudizio dall’attrice. Il motivo è inammissibile perché , sub specie di travisamento, è diretto a contestare l’esito della valutazione probatoria, cosa notoriamente inammissibile in cassazione.Il travisamento delle prove non è più deducibile come vizio logico della sentenza a seguito della novella apportata all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 come convertito, perché questa novella ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il caso dell’anomalia che si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi, sotto l'aspetto materiale e grafico, o nella motivazione apparente, o ancora nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). VII. –Sono invece fondati, nel senso che segue, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale e gli identici motivi terzo e quarto del ricorso successivo, da esaminare unitariamente per connessione. VIII. - La circostanza che la bacinella della Stefanplast fosse connotata dalla novità e dal carattere individualizzante alla stregua di disegno e modello è stata affermata dalla corte territoriale in base alla mera presunzione discendente dalla ritenuta regolarità della registrazione. Questa cosa non è congruente. La corte d’appello ha in pratica ritenuto che la registrazione fosse da considerare valida in ragione della semplice mancanza di prova dell’altrui anteriore divulgazione del modello di bacinella concorrente, e da ciò, in un ragionamento del tutto circolare, ha tratto il convincimento del carattere di novità del trovato. Viceversa il tema da affrontare era interamente condensato nella esistenza di un’utilità nuova e ulteriore che il modello della Stefanplast potesse presentare rispetto alle caratteristiche d’impiego di oggetti analoghi preesistenti e (ben vero) assolutamente consueti. Come questa Corte ha più volte affermato, il modello di utilità, seppur diverso ontologicamente dall’invenzione, per esser tutelato richiede pur sempre un carattere di intrinseca novità, sebbene operante sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente.A tale oggetto deve cioè conferire, in certa misura, un'utilità nuova e ulteriore (di recente Cass. Sez. 1 n. 21565-21, Cass. Sez. 1 n. 16949- 16). Ne segue che il regime di protezione previsto per i brevetti si estende ai modelli, nello specifico senso (e per la specifica ragione) che anche codesti, benché con un grado "minore" di novità, debbono migliorare l'attuazione di ciò che è "già noto" conferendogli un'utilità nuova (v. pure Cass. Sez. 1 n. 19715-12). IX. -Ora è evidente che tanto più rigorosa deve essere la verifica di simile elemento quanto maggioreè il livello di semplicità del prodotto. Ed è altresì evidente che quello di cui si discute –una bacinella – è di tale banalità da imporre al giudice di non limitare la valutazione al solo formale profilo della presunzione discendente dall’essere stato il relativo disegno o il modello previamente registrato, allorché del tutto diversa sia stata la stima del connotato individualizzate del giudice di primo grado. La concludenza di tutto il ragionamento della corte territoriale è quindi minata dal riferito errore di prospettiva, sicché la sentenza deve essere cassata. X. -I restanti motivi – terzo e quarto del primo ricorso, e primo e secondo dell’identico ricorso successivo– sono assorbiti. XI. –Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di bari, la quale rinnoverà l’esame uniformandosi al seguente principio: - il modello di utilità, se bben e diverso ontologicamente dall’invenzione, per esser tutelato richiede pur sempre un carattere di intrinseca novità, benché operante sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente; spetta al giudice del merito accertare la sussistenza di tale carattere sulla base di una verifica tanto più rigorosa quanto maggiore sia il livello di semplicità del prodotto; ove il prodotto sia banale, come una bacinella, non è consentito di soffermare l’indagine al solo formale profilo della presunzione discendente dall’essere stato il relativo disegno o il modello previamente registrato. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, nonché il terzo e il quarto motivo del ricorso successivo; rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibil e i l secondo; dichiara assorbi