CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2026 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1569 - controricorrente -avverso la sentenza n. 734/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 778/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19207/2023Numero di raccolta generale 13942/2026Data pubblicazione 13/05/20261.Con sentenza n. 734/2023, pubblicata il 09.05.2023, la Corted'Appello di Bari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 401/2022 del Tribunale di Trani. Ladecisione ha confermato l'ordinanza di ingiunzione n.25545/2018, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro(ITL) di Bari aveva irrogato alla Leo una sanzioneamministrativa di 18.014,50 euro.La violazione sanzionata riguardava l'impiego di sei lavoratoriper la raccolta dell'uva senza la preventiva comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro, configurando unafattispecie di c.d. "lavoro nero".Il Tribunale di Trani, con statuizione confermata in secondogrado, aveva accertato che, al momento dell'accesso ispettivo,gli agenti avevano rinvenuto i lavoratori intenti alle operazionidi raccolta per conto dell'opponente, la quale non avevaprovveduto né alle comunicazioni obbligatorie né alla consegnadelle lettere di assunzione. La Corte territoriale ha altresìconfermato l'insussistenza dell'invocata ignoranza inevitabiledel precetto di legge, atteso che sul soggetto che svolgeun'attività in settori regolati gravano obblighi specifici diinformazione.2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito damemoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diBari.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione perviolazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,Numero registro generale 19207/2023n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia sul primo motivo di appello)N, umero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13942/2026nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio exData pubblicazione 13/05/2026art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. La ricorrente lamenta l'irritualitàdella costituzione dell'Amministrazione in primo grado,sostenendo che l'Ispettorato non si sarebbe mai formalmentecostituito né avrebbe depositato la documentazione necessaria,come il rapporto e gli atti di accertamento.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 6,commi 10, lett. b) e 12, del d.lgs. n. 150/2011 in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché vizio di motivazioneex n. 5 della medesima norma.La ricorrente sostiene che l'omesso o intempestivo depositodegli atti di accertamento avrebbe dovuto imporre al giudicel'immediato accoglimento dell'opposizione, sanzionandol'amministrazione.1.1. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per reciprocaconnessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati inmodo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione diinterpretazione e sussunzione delle censure denunciandoviolazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambitodella parte argomentativa del mezzo di impugnazione risultipossibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altrovizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità(v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n.17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestanol'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine allacorrettezza e tempestività della costituzione dell’Ispettorato.2.1. Va rilevato, al riguardo, che è da ritenersi inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplateNumero registro generale 19207/2023dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoN umero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13942/2026consentita la prospettazione di una medesima questione sottoData pubblicazione 13/05/2026profili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto unatale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del2024).3. Nella specie, tutte le censure, veicolate promiscuamentemediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esamedi fatti decisivi mirano, nella sostanza, ad una rivalutazione infatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello che deveritenersi inammissibile in sede di legittimità.D’altro canto, occorre rilevare che, come noto, con riferimentoalla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.,si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmentesottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ.,al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ilcontrollo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla solaverifica della esistenza del requisito motivazionale nel suocontenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidatagiurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorsostraordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza dellaNumero registro generale 19207/2023motivazione quale requisito essenziale del provvedimentoN umero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13942/2026giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta edData pubblicazione 13/05/2026irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa odincomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132,comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità dellasentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità(fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del2017).Non solo, nel caso di specie, la motivazione è presente e benchiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le propriecensure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernentila asseritamente erronea valutazione della Corte d’appello.3.1. In ogni caso, nel merito, la prima doglianza è infondata. LaCorte d'Appello ha specificamente preso posizione sul punto,affermando che: "dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolodi primo grado emerge che, in quel giudizio, l'IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Bari si era costituito in data24/01/2022, a mezzo di un proprio funzionario, depositando ladocumentazione del procedimento sanzionatorio amministrativoe il relativo rapporto informativo".Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, ai sensidell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, all'Amministrazione èconsentito scegliere tra una formale costituzione in giudizio o ilmero deposito degli atti relativi all'infrazione (su eventualeordine dell’Autorità giudiziaria). Risulta dunque conforme adiritto il principio per cui tutti i documenti depositati si intendonoacquisiti al processo a prescindere dalla rituale costituzione.Inoltre, il termine di dieci giorni previsto per il deposito non èperentorio, potendo la produzione documentale avvenire in ognitempo senza preclusioni.Numero registro generale 19207/20233.2. Quanto al secondo profilo, a mente del quale avrebbeN umero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13942/2026dovuto procedersi all'immediato accoglimento dell'opposizione,Data pubblicazione 13/05/2026sanzionando l'amministrazione per l’omesso o intempestivodeposito della documentazione, la Corte d'Appello hacorrettamente osservato che la norma considerata non prevedeaffatto l'immediato accoglimento dell'opposizione stante,comunque il potere del giudice dell'opposizione di valutareautonomamente la responsabilità dell'opponente, anche in casodi omessa costituzione in giudizio dell'autorità opposta e/omancato deposito [...] dei documenti di causa.Nella specie, l'eventuale inerzia processualedell'Amministrazione non determina l'automatico accertamentodell'infondatezza della pretesa, poiché il giudice è chiamato allaricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e può sopperirealla carenza documentale valutando gli atti già acquisiti odisponendo l’acquisizione di prove d'ufficio.Ne consegue che la mancata produzione documentale della P.A.non esonera il giudice dal valutare la fondatezza della pretesasulla base degli elementi di fatto emersi, quali il rinvenimentodei lavoratori irregolari intenti alla raccolta dell'uva durantel'ispezione.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve concludersiche parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediantericorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuitodal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di viziex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2019).Numero registro generale 19207/20235. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono laN umero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13942/2026soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.Data pubblicazione 13/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta