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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11048/2026

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l’Avvocatura generale dello Stato;- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrenti –- avverso la sentenza n. 5509/11/2020 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 11, depositata in data20/11/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1.

Con sentenza n. 11526/10/2018 la Commissione tributariaprovinciale di Napoli annullava l’avviso di liquidazione n.17/09990/001752/001, relativo alla dichiarazione di successione n. 1752Numero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inquanto non fondato sui reali valori catastali degli immobili caduti insuccessione, come aggiornati e riclassificati.2.

Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissionetributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5509/11/2020,disattendeva il gravame, condividendo il ragionamento del collegio diprimo grado.

Affermavano i giudici d’appello che l’avviso di liquidazionenon aveva tenuto conto dell’aggiornamento catastale degli immobili equindi del loro valore che, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità, ha natura dichiarativa.3.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzadella Commissione tributaria regionale della Campania, formulando duemotivi.

Le contribuenti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso e diparziale giudicato interno, come formulata dalle controricorrenti, chehanno dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione sull’assuntodell’indeterminatezza del “petitum”, avendo l’Agenzia delle Entraterichiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale e la conferma del provvedimento impositivo nella sua interezza,nonostante alcune statuizioni della decisione di primo grado – quellerelative all’imposta INVIM e quelle riferite alla determinazione delleulteriori imposte - fossero state solo in parte gravate dall’appello e fosseroquindi coperte da giudicato.La sentenza della Commissione tributaria provinciale ha accolto ilricorso delle contribuenti e annullato l’avviso di liquidazione impugnato.L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primogrado, censurando la decisione sotto il profilo della errata considerazionedel valore catastale aggiornato e assumendo la natura costitutiva dellarendita catastale, così devolvendo al collegio regionale la disaminaNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’intera vicenda oggetto del giudizio di primo grado.2.

Con il primo motivo, in rubrica «Nullità della sentenza permotivazione inesistente, apparente o comunque gravemente illogica:violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 Disp. att.

C.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza resa dalla Commissionetributaria regionale che non ha considerato il presupposto dell’interavicenda, cioè la circostanza che la dichiarazione di successione è statapresentata solo nell’anno 2017, ma si riferisce a una successione apertanel 1993.

La decisione è, ad avviso dell’Agenzia ricorrente, nulla in quanto– a fronte del richiamato presupposto – non appaiono comprensibili leragioni del pronunziato rigetto.

I giudici avrebbero dovuto inoltreconsiderare la portata sostanziale della dichiarazione di successioneintegrativa, presentata dalle contribuenti in data 17/10/2017, dopo laprima dichiarazione di successione del 27/4/2017 e a distanza di 24 annidall’apertura della successione, epoca alla quale doveva farsi esclusivoriferimento al fine di valutare il patrimonio.

Rispetto a tali evidenze, ladecisione della Commissione tributaria regionale appare fondata su unamotivazione lacunosa, apparente e comunque gravemente illogica.2.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa cortedi legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteallorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost..

Il che si verificanell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva lorodisamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nellaNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, reso unamotivazione che, per quanto essenziale e sintetica, individua purtuttaviachiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito.Ragionamento fondato sul rilievo secondo cui l’avviso di liquidazionedell’imposta non ha tenuto conto dell’aggiornamento catastale degliimmobili caduti in successione e, quindi, del loro valore.

Si tratta di unpercorso motivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine diconsentire quel controllo di conformità logico-giuridica nel quale sisostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità.3.

Con il secondo motivo, in rubrica “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 8, comma 1, 9, 27, 28 e33 del D. Lgs. n. 346/90 e 74 comma 1 della L. n. 342/2000, in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza per aver violato o comunque falsamente applicato le richiamatenorme del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni, dovendo la determinazione del valore dell’asseereditario ancorarsi al momento dell’apertura della successione.

Rilevainoltre la ricorrente che la nuova dichiarazione modificativa, del17/10/2017, era stata ritenuta dall’Ufficio non meritevole di accoglimentoe dunque priva di effetti, in quanto presentata a seguito delle variazionidelle destinazioni d’uso di alcuni immobili caduti in successione, avvenutein data 27/6/2017.3.1.

Richiama la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte,secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastaleNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’immobile, che ha natura costitutiva e non dichiarativa, non haefficacia retroattiva e non si applica per i periodi di imposta precedentiall’attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione solo ilcriterio del valore contabilizzato (Cass., S.U., n. 3160/2011), e afferma,quindi, che non vi erano ragioni giuridiche valide per disattendere lecertificazioni catastali allegate alla prima dichiarazione di successione cheprevedevano per quegli immobili rendite catastali diverse.3.2.

Il motivo è fondato.3.3.

Occorre premettere che l’art. 8, primo comma, del d.P.R. n.346/1990 – testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni – nella formulazione anteriore alle modificheapportate dal D. Lgs. n. 139/2024, prevede, con riferimento alladeterminazione della base imponibile, che “Il valore globale netto dell’asseereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla datadell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongonol'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneridiversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.”Analogamente, gli articoli da 14 a 19 del medesimo testo unicoindividuano il momento dell’apertura della successione quale datotemporale imprescindibile al quale fare riferimento al fine delladeterminazione del valore dei diversi beni costituenti l’asse ereditario.Ora, se è vero che l’imposta è liquidata dall’ufficio in base alladichiarazione di successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28,comma 6 d.

Lgs. n. 346/1990, deve tuttavia rilevarsi che, ai fini delladeterminazione del valore imponibile dei singoli beni caduti insuccessione, deve farsi riferimento alla data di apertura della successione,secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 8 e 14 e ss. delNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026d. lgs. n. 346/2020.

Questa Corte ha avuto modo di affermare il principiosecondo cui, per i beni immobili in piena proprietà, la base imponibiledell'imposta di successione è determinata assumendo "il valore venale incomune commercio alla data di apertura della successione" ai sensidell’art. 14, comma 1, lett. a) TUS, che costituisce regola generale (Cass.,n. 5382/2015).3.4.

Nel caso di specie, l’Ufficio ha proceduto alla determinazione eliquidazione dell’imposta sulla base del valore dei beni costituenti l’asseereditario alla data di apertura della successione e senza considerarel’aggiornamento dei valori catastali avvenuto a distanza di 24 anni dallapredetta data. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale nel richiamare l’art.27, secondo comma, del d. lgs. n. 346/1990 e la liquidazione sulla basedella dichiarazione di successione, affermando che la liquidazionedell’imposta debba avvenire tenendo conto, ai fini dell’individuazione delvalore imponibile, dell’aggiornamento catastale degli immobili caduti insuccessione, non si è attenuta alle norme e ai principi richiamati.

Cosìstatuendo, il collegio regionale non si è attenuto al principio, testérichiamato, secondo il quale il valore da assumere a base dellaliquidazione dell’imposta è quello riferibile al momento dell’apertura dellasuccessione, omettendo inoltre di accertare se la rendita successivamentedichiarata dalle contribuenti era riferita all’attualità (2017), ovvero, comesostengono le stesse, al momento dell’apertura della successione (1993).5.

Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va dunqueaccolto nel suo secondo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, inNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura generale dello Stato;- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrenti –- avverso la sentenza n. 5509/11/2020 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 11, depositata in data20/11/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. Con sentenza n. 11526/10/2018 la Commissione tributariaprovinciale di Napoli annullava l’avviso di liquidazione n.17/09990/001752/001, relativo alla dichiarazione di successione n. 1752Numero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inquanto non fondato sui reali valori catastali degli immobili caduti insuccessione, come aggiornati e riclassificati.2. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissionetributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5509/11/2020,disattendeva il gravame, condividendo il ragionamento del collegio diprimo grado. Affermavano i giudici d’appello che l’avviso di liquidazionenon aveva tenuto conto dell’aggiornamento catastale degli immobili equindi del loro valore che, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità, ha natura dichiarativa.3. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzadella Commissione tributaria regionale della Campania, formulando duemotivi. Le contribuenti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso e diparziale giudicato interno, come formulata dalle controricorrenti, chehanno dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione sull’assuntodell’indeterminatezza del “petitum”, avendo l’Agenzia delle Entraterichiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale e la conferma del provvedimento impositivo nella sua interezza,nonostante alcune statuizioni della decisione di primo grado – quellerelative all’imposta INVIM e quelle riferite alla determinazione delleulteriori imposte - fossero state solo in parte gravate dall’appello e fosseroquindi coperte da giudicato.La sentenza della Commissione tributaria provinciale ha accolto ilricorso delle contribuenti e annullato l’avviso di liquidazione impugnato.L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primogrado, censurando la decisione sotto il profilo della errata considerazionedel valore catastale aggiornato e assumendo la natura costitutiva dellarendita catastale, così devolvendo al collegio regionale la disaminaNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’intera vicenda oggetto del giudizio di primo grado.2. Con il primo motivo, in rubrica «Nullità della sentenza permotivazione inesistente, apparente o comunque gravemente illogica:violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 Disp. att. C.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza resa dalla Commissionetributaria regionale che non ha considerato il presupposto dell’interavicenda, cioè la circostanza che la dichiarazione di successione è statapresentata solo nell’anno 2017, ma si riferisce a una successione apertanel 1993. La decisione è, ad avviso dell’Agenzia ricorrente, nulla in quanto– a fronte del richiamato presupposto – non appaiono comprensibili leragioni del pronunziato rigetto. I giudici avrebbero dovuto inoltreconsiderare la portata sostanziale della dichiarazione di successioneintegrativa, presentata dalle contribuenti in data 17/10/2017, dopo laprima dichiarazione di successione del 27/4/2017 e a distanza di 24 annidall’apertura della successione, epoca alla quale doveva farsi esclusivoriferimento al fine di valutare il patrimonio. Rispetto a tali evidenze, ladecisione della Commissione tributaria regionale appare fondata su unamotivazione lacunosa, apparente e comunque gravemente illogica.2.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa cortedi legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteallorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost.. Il che si verificanell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva lorodisamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nellaNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, reso unamotivazione che, per quanto essenziale e sintetica, individua purtuttaviachiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito.Ragionamento fondato sul rilievo secondo cui l’avviso di liquidazionedell’imposta non ha tenuto conto dell’aggiornamento catastale degliimmobili caduti in successione e, quindi, del loro valore. Si tratta di unpercorso motivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine diconsentire quel controllo di conformità logico-giuridica nel quale sisostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità.3. Con il secondo motivo, in rubrica “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 8, comma 1, 9, 27, 28 e33 del D. Lgs. n. 346/90 e 74 comma 1 della L. n. 342/2000, in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza per aver violato o comunque falsamente applicato le richiamatenorme del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni, dovendo la determinazione del valore dell’asseereditario ancorarsi al momento dell’apertura della successione. Rilevainoltre la ricorrente che la nuova dichiarazione modificativa, del17/10/2017, era stata ritenuta dall’Ufficio non meritevole di accoglimentoe dunque priva di effetti, in quanto presentata a seguito delle variazionidelle destinazioni d’uso di alcuni immobili caduti in successione, avvenutein data 27/6/2017.3.1. Richiama la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte,secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastaleNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’immobile, che ha natura costitutiva e non dichiarativa, non haefficacia retroattiva e non si applica per i periodi di imposta precedentiall’attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione solo ilcriterio del valore contabilizzato (Cass., S.U., n. 3160/2011), e afferma,quindi, che non vi erano ragioni giuridiche valide per disattendere lecertificazioni catastali allegate alla prima dichiarazione di successione cheprevedevano per quegli immobili rendite catastali diverse.3.2. Il motivo è fondato.3.3. Occorre premettere che l’art. 8, primo comma, del d.P.R. n.346/1990 – testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni – nella formulazione anteriore alle modificheapportate dal D. Lgs. n. 139/2024, prevede, con riferimento alladeterminazione della base imponibile, che “Il valore globale netto dell’asseereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla datadell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongonol'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneridiversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.”Analogamente, gli articoli da 14 a 19 del medesimo testo unicoindividuano il momento dell’apertura della successione quale datotemporale imprescindibile al quale fare riferimento al fine delladeterminazione del valore dei diversi beni costituenti l’asse ereditario.Ora, se è vero che l’imposta è liquidata dall’ufficio in base alladichiarazione di successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28,comma 6 d. Lgs. n. 346/1990, deve tuttavia rilevarsi che, ai fini delladeterminazione del valore imponibile dei singoli beni caduti insuccessione, deve farsi riferimento alla data di apertura della successione,secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 8 e 14 e ss. delNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026d. lgs. n. 346/2020. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principiosecondo cui, per i beni immobili in piena proprietà, la base imponibiledell'imposta di successione è determinata assumendo "il valore venale incomune commercio alla data di apertura della successione" ai sensidell’art. 14, comma 1, lett. a) TUS, che costituisce regola generale (Cass.,n. 5382/2015).3.4. Nel caso di specie, l’Ufficio ha proceduto alla determinazione eliquidazione dell’imposta sulla base del valore dei beni costituenti l’asseereditario alla data di apertura della successione e senza considerarel’aggiornamento dei valori catastali avvenuto a distanza di 24 anni dallapredetta data. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale nel richiamare l’art.27, secondo comma, del d. lgs. n. 346/1990 e la liquidazione sulla basedella dichiarazione di successione, affermando che la liquidazionedell’imposta debba avvenire tenendo conto, ai fini dell’individuazione delvalore imponibile, dell’aggiornamento catastale degli immobili caduti insuccessione, non si è attenuta alle norme e ai principi richiamati. Cosìstatuendo, il collegio regionale non si è attenuto al principio, testérichiamato, secondo il quale il valore da assumere a base dellaliquidazione dell’imposta è quello riferibile al momento dell’apertura dellasuccessione, omettendo inoltre di accertare se la rendita successivamentedichiarata dalle contribuenti era riferita all’attualità (2017), ovvero, comesostengono le stesse, al momento dell’apertura della successione (1993).5. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va dunqueaccolto nel suo secondo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, inNumero registro generale 14343/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 11048/2026Data pubblicazione 24/04/2026diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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