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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27263/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2212/2020 del ruolo generale, proposto DA G.H.V.E NGINEERING S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Flero (BS), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; V ISENZI G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 41A22 B157 J), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 gennaio 1941, residente a Brescia, al Viale della Bornata n. 117; D E M ICHIEL W ILHELMINA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45M70 Z126 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Olanda) il 30 agosto 1945, residente a Brescia, al Viale della Bornata n. 117; V ISENZI H ENDRIKA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69L64 B157 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1969, residente a Brescia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19; ART .20 D .P.R.26 APRILE 1986, N .131 V ISENZI V INCENZO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65S12 B157 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1965, residente a Brescia, al Vicolo della Speranza n. 1/c; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T30 F205 F) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60M03 F158 B), entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Germanico n. 146. - RICORRENTI – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – l’A GENZIA DELLE E NTRATE – D IREZIONE P [OSCURATO:PERSONA] B RESCIA (codice fiscale non indicato), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 3957/67/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano- Sezione distaccata di Brescia), depositata il 14 luglio 2014 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 23/6/2012 della Commissione provinciale di Brescia, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione n. 2011/ORA00003, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta di registro dovuta da vari negozi collegati, riqualificando le vari operazioni negoziali in termini di cessione di azienda;

2. avverso tale sentenza i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 12/13 gennaio 2015, formulando nove motivi di impugnazione;

3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 19 febbraio 2015;

4. con nota depositata il 12 aprile 2023 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del processo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione integrale della cartella avente ad oggetto gli importi richiesti attraverso l’avviso di liquidazione oggetto del giudizio di merito, rappresentando e documentando che: «-che in pendenza di giudizio l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, ha affidato il carico relativo agli importi di cui all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 Registro 2008 all’Agenzia delle Entrate -Riscossione (Brescia); - l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (Brescia) ha emesso la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 per la riscossione degli importi oggetto all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 Registro 2008; -con dichiarazione di adesione del 19 aprile 2017, prot. 2017 - EQUISDR2663445 (doc. 1) la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. si è avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (c.d.

“Rottamazione cartelle”) prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220140016898376000; - con atto di “Comunicazione delle somme dovute” del 15 novembre 2017 (doc. 2) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Brescia) ha comunicato alla predetta società l’importo dovuto per la rottamazione della menzionata cartella, pari ad Euro 284.787,42; -in data 23 novembre 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha provveduto all’integrale pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo di Euro 284.787,42 (doc. 3), perfezionando la procedura di definizione; [OSCURATO:PERSONA] :

1. dalla documentazione prodotta non risulta che la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 (che non è stata versata in atti) abbia riguardato la riscossione degli importi di cui all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 - Registro 2008 - oggetto di contenzioso;

2. occorre, pertanto, che la difesa degli istanti produca copia di detta cartella o altra documentazione utile al fine di verificare la pertinenza della suindicata procedura di definizione agevolata alla pretesa di cui si discute;

3. per tale incombente la causa va rinviata a nuovo ruolo; P .

Q .

M . la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni sessant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2212/2020 del ruolo generale, proposto DA G.H.V.E NGINEERING S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Flero (BS), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; V ISENZI G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 41A22 B157 J), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 gennaio 1941, residente a Brescia, al Viale della Bornata n. 117; D E M ICHIEL W ILHELMINA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45M70 Z126 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Olanda) il 30 agosto 1945, residente a Brescia, al Viale della Bornata n. 117; V ISENZI H ENDRIKA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69L64 B157 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1969, residente a Brescia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19; ART .20 D .P.R.26 APRILE 1986, N .131 V ISENZI V INCENZO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65S12 B157 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1965, residente a Brescia, al Vicolo della Speranza n. 1/c; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T30 F205 F) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60M03 F158 B), entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Germanico n. 146. - RICORRENTI – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – l’A GENZIA DELLE E NTRATE – D IREZIONE P [OSCURATO:PERSONA] B RESCIA (codice fiscale non indicato), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 3957/67/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano- Sezione distaccata di Brescia), depositata il 14 luglio 2014 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 23/6/2012 della Commissione provinciale di Brescia, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione n. 2011/ORA00003, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta di registro dovuta da vari negozi collegati, riqualificando le vari operazioni negoziali in termini di cessione di azienda; 2. avverso tale sentenza i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 12/13 gennaio 2015, formulando nove motivi di impugnazione; 3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 19 febbraio 2015; 4. con nota depositata il 12 aprile 2023 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del processo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione integrale della cartella avente ad oggetto gli importi richiesti attraverso l’avviso di liquidazione oggetto del giudizio di merito, rappresentando e documentando che: «-che in pendenza di giudizio l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, ha affidato il carico relativo agli importi di cui all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 Registro 2008 all’Agenzia delle Entrate -Riscossione (Brescia); - l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (Brescia) ha emesso la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 per la riscossione degli importi oggetto all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 Registro 2008; -con dichiarazione di adesione del 19 aprile 2017, prot. 2017 - EQUISDR2663445 (doc. 1) la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. si è avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (c.d. “Rottamazione cartelle”) prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220140016898376000; - con atto di “Comunicazione delle somme dovute” del 15 novembre 2017 (doc. 2) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Brescia) ha comunicato alla predetta società l’importo dovuto per la rottamazione della menzionata cartella, pari ad Euro 284.787,42; -in data 23 novembre 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha provveduto all’integrale pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo di Euro 284.787,42 (doc. 3), perfezionando la procedura di definizione; [OSCURATO:PERSONA] : 1. dalla documentazione prodotta non risulta che la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 (che non è stata versata in atti) abbia riguardato la riscossione degli importi di cui all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 - Registro 2008 - oggetto di contenzioso; 2. occorre, pertanto, che la difesa degli istanti produca copia di detta cartella o altra documentazione utile al fine di verificare la pertinenza della suindicata procedura di definizione agevolata alla pretesa di cui si discute; 3. per tale incombente la causa va rinviata a nuovo ruolo; P . Q . M . la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni sessant
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