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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 33390/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sertite le conclusioni del PG - 019Atz cgLo cA.A.A cox.k c CJ e« le_ Gee cif.94-zap)-( &L' iAlf,t-tm-t-t 0›:(4 1,e-,' ou-f c.-.2Y14-c) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ordinanza resa in data 27 novembre 2023 il Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, con avvenuta emissione di cartella esattoriale che si ritiene affetta da vizi. 1.1 Secondo il g.e. la domanda non mette in dubbio l'esistenza del titolo esecutivo quanto la correttezza delle voci che lo compongono ed il complessivo ammontare delle spese.

Da ciò la ritenuta competenza del giudice civile, come da costante indirizzo interpretativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per incompetenza del Tribunale.

Si rappresenta che la Corte di Appello in sede di cognizione aveva concesso il beneficio della non menzione (con variazione della decisione di primo grado).

Secondo il ricorrente da tale statuizione doveva derivare l'attribuzione della competenza esecutiva alla Corte di Appello e non al Tribunale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

La decisione sarebbe sorretta da motivazione apparente, circa la natura meramente civilistica della pretesa azionata.

I fogli notizie non consentono di individuare i criteri regolatori di emissione e la pertinenza delle spese al procedimento nonché alla posizione del Perfumi.

Non si trattava dunque di questione relativa alla quantificazione ma alla stessa esistenza del titolo esecutivo.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo profilo di doglianza, in punto di competenza, va rilevato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (v.

Sez.

I n. 34030 del 1.10.2020, rv 279998) ha precisato che l'attribuzione della competenza esecutiva al giudice di secondo grado non può derivare dalla semplice concessione di un beneficio basato su valutazioni prognostiche favorevoli (sospensione condizionale o non menzione della condanna), non trattandosi di «variazione sostanziale» della decisione di primo grado.

Dunque correttamente, in ragione di quanto sopra, il Tribunale ha trattenuto la domanda per la decisione sulla medesima. 3.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione 491 del 2012 secondo cui : "la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.".

Le questioni introdotte dalla difesa sono, infatti, tutte dirette a contestare - a vario titolo - le modalità di ricostruzione del quantum dovuto, il che rientra nelle attribuzioni del giudice civile.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sertite le conclusioni del PG - 019Atz cgLo cA.A.A cox.k c CJ e« le_ Gee cif.94-zap)-( &L' iAlf,t-tm-t-t 0›:(4 1,e-,' ou-f c.-.2Y14-c) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ordinanza resa in data 27 novembre 2023 il Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, con avvenuta emissione di cartella esattoriale che si ritiene affetta da vizi. 1.1 Secondo il g.e. la domanda non mette in dubbio l'esistenza del titolo esecutivo quanto la correttezza delle voci che lo compongono ed il complessivo ammontare delle spese. Da ciò la ritenuta competenza del giudice civile, come da costante indirizzo interpretativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per incompetenza del Tribunale. Si rappresenta che la Corte di Appello in sede di cognizione aveva concesso il beneficio della non menzione (con variazione della decisione di primo grado). Secondo il ricorrente da tale statuizione doveva derivare l'attribuzione della competenza esecutiva alla Corte di Appello e non al Tribunale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. La decisione sarebbe sorretta da motivazione apparente, circa la natura meramente civilistica della pretesa azionata. I fogli notizie non consentono di individuare i criteri regolatori di emissione e la pertinenza delle spese al procedimento nonché alla posizione del Perfumi. Non si trattava dunque di questione relativa alla quantificazione ma alla stessa esistenza del titolo esecutivo. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo profilo di doglianza, in punto di competenza, va rilevato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. I n. 34030 del 1.10.2020, rv 279998) ha precisato che l'attribuzione della competenza esecutiva al giudice di secondo grado non può derivare dalla semplice concessione di un beneficio basato su valutazioni prognostiche favorevoli (sospensione condizionale o non menzione della condanna), non trattandosi di «variazione sostanziale» della decisione di primo grado. Dunque correttamente, in ragione di quanto sopra, il Tribunale ha trattenuto la domanda per la decisione sulla medesima. 3.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione 491 del 2012 secondo cui : "la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.". Le questioni introdotte dalla difesa sono, infatti, tutte dirette a contestare - a vario titolo - le modalità di ricostruzione del quantum dovuto, il che rientra nelle attribuzioni del giudice civile. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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